CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 24967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 13 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha concesso la detenzione domiciliare a [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 319 cod.pen. con fine pena al 15/04/2026, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, Ord.pen., alla luce delle sue condizioni di salute, peggiorate durante il periodo di detenzione già subito. Ha invece respinto la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo che il condannato abbia manifestato scarsa critica per il grave reato commesso, e che sia necessario un più graduale percorso di accesso ai benefici penitenziari, visto anche il lungo periodo di condanna da scontare. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], mediante un unico, articolato motivo con il quale censura la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché l'inosservanza della legge penale, con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. [OSCURATO:PERSONA], detenuto dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo una prima reiezione della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale aveva ottenuto, il 23/09/2022, la detenzione domiciliare provvisoria, stante il decadimento fisico provocato dalla permanenza in carcere; nel relativo provvedimento il magistrato di sorveglianza aveva negato l'affidamento in prova riferendosi alla gravità del reato commesso e alla scarsa critica da lui mostrata, essendosi sempre ritenuto innocente. Il Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza impugnata, ha nuovamente respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ed ha invece concesso la detenzione domiciliare già applicata in via provvisoria, con una motivazione identica a quella del provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza. Ciò nonostante che nel frattempo quest'ultimo abbia concesso la riduzione della pena di quarantacinque giorni, a titolo di liberazione anticipata, sottolineando la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione ed una evoluzione positiva della sua personalità. La motivazione dell'ordinanza impugnata è viziata laddove esclude il beneficio richiesto sulla base della gravità del reato commesso, avendo la Corte di cassazione più volte stabilito che esso non può essere negato solo sulla base di elementi quali la gravità del reato, l'ammissione della propria colpevolezza o la durata della pena da espiare, dovendosi al contrario valutare se la condotta successiva al reato sia dimostrativa di una positiva evoluzione della personalità. Diversamente da quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza, il reato per il quale il Cirrone è stato condannato è di modesta gravità quanto alle modalità dell'abuso della funzione pubblica e all'utilità percepita; la parte di pena già espiata è pari, nel complesso, quasi ad undici mesi, e quanto alla asserita scarsa critica, il Cirrone ha sostenuto un unico colloquio con l'operatore all'esito del quale, peraltro, questi ha evidenziato che il detenuto ha compiuto una parziale rivisitazione della propria condotta, mostrando sentimenti di vergogna e rammarico, senza minimizzare i fatti. Anche l'U.E.P.E. di Bergamo ha inviato una relazione in cui esprime parere favorevole alla misura alternativa, in quanto idonea a consentire un approfondimento della revisione critica già in atto, ma il Tribunale non l'ha neppure menzionata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, per una valutazione degli elementi favorevoli all'accoglimento dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il Tribunale ha valutato in maniera sufficiente e adeguata la vicenda complessiva del Cirrone, ed ha motivato la sua decisione di non concedergli la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma solo quella della detenzione domiciliare, già applicata in via provvisoria per le precarie condizioni di salute, con una motivazione congrua e non illogica. Il Tribunale ha infatti ritenuto necessario il mantenimento, allo stato, di una forma di detenzione, sia pure presso il domicilio, «alla luce della scarsa critica per il grave reato commesso e ritenuta la necessità che il condannato intraprenda un più graduale percorso di accesso ai benefici penitenziari anche in ragione della gravità del reato e della lunga pena residua da espiare». La motivazione del provvedimento impugnato fa quindi leva sul principio di progressione trattamentale, fornendo indici concreti del carattere prematuro dell'ammissione dell'istante al beneficio richiesto, e ritenendo necessario un approccio graduale alla misure alternative alla detenzione in carcere, senza basarsi esclusivamente sulla gravità del reato e sulla durata della pena residua, ma sottolineando la mancanza di un idoneo percorso di rivisitazione critica della propria condotta, mancanza che emerge anche dal ricorso, che insiste nel definire «di non rilevante gravità» il reato commesso. Il Tribunale ha applicato quindi in modo corretto il principio ribadito costantemente dalla Corte di cassazione, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213). Il Tribunale ha infatti evidenziato che «dalla relazione comportamentale del FGP della CC Cremona si evince scarsa critica di Cirrone per la gravità del reato commesso», elemento che giustifica la valutazione della necessità di una gradualità nella concessione delle misure alternative, anche perché lo svolgimento di attività volontarie in ambito sociale durante il periodo di libertà, indicato dal ricorrente come elemento favorevole non adeguatamente valutato nel provvedimento impugnato, non ha evidentemente prodotto quella riflessione critica sulle condotte passate, ritenuta necessaria dal Tribunale di sorveglianza. L'omessa valutazione della relazione dell'U.E.P.E., poi, non costituisce una carenza motivazionale del provvedimento perché, dal testo allegato al ricorso, risulta che anche in quella sede il Cirrone ha mostrato di sottovalutare la gravità del reato commesso, ammettendo solo «di aver agito con leggerezza» e negando ogni finalità di profitto. Peraltro l'Ufficio ha espresso parere favorevole alla generica concessione di una misura alternativa, misura che è stata effettivamente concessa, nella forma della detenzione domiciliare. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process