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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32492/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17774-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4732/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 20/12/2019; f()\ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2012; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente per non avere l'Ufficio dato prova di una regolare delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento impugnato; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate dichiarando la nullità dell'accertamento sottoscritto non dal direttore e ritenendo che l'Ufficio, pur avendone il relativo onere, non ha provato la regolarità della delega di firma conferita dal capo dell'Ufficio ai funzionari dell'Agenzia in quanto in detta delega non sono indicate le ragioni specifiche per poter operare il trasferimento, né l'indicazione di un congruo termine di validità della delega, che non può svilupparsi su un arco temporale troppo esteso; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il provvedimento di delega di firma è nominativo, reca un preciso termine di validità ed è motivato.

Ric. 2020 n. 17774 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -2- Il motivo di impugnazione è fondato.

Considerato infatti che, secondo questa Corte: la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 28850 del 2019); la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. n. 8814 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta a tali principi laddove non ha considerato valida la delega di firma nonostante la stessa fosse addirittura nominativa (con l'indicazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], impiegato della carriera direttiva appartenente alla terza area funzionale Ric. 2020 n. 17774 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -3- dell'Agenzia delle entrate), fosse contenuta entro un arco ben delimitato di tempo (dal 25 marzo 2015 al 31 dicembre 2015), contenesse una indicazione specifica dei compiti del soggetto delegato (fra gli altri, gli avvisi di accertamento fino a 250mila euro, come nel caso di specie) e fosse adeguatamente motivata (spiegandosi che la stessa nasceva dall'esigenza di regolamentare l'ambito operativo degli Uffici e di assicurare la regolare veicolazione degli atti verso l'esterno), come efficacemente dimostrato dall'Ufficio ricorrente mediante la riproduzione della stessa nel corpo del ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

Pertanto il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] sidente //bp [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17774-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4732/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 20/12/2019; f()\ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2012; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente per non avere l'Ufficio dato prova di una regolare delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento impugnato; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate dichiarando la nullità dell'accertamento sottoscritto non dal direttore e ritenendo che l'Ufficio, pur avendone il relativo onere, non ha provato la regolarità della delega di firma conferita dal capo dell'Ufficio ai funzionari dell'Agenzia in quanto in detta delega non sono indicate le ragioni specifiche per poter operare il trasferimento, né l'indicazione di un congruo termine di validità della delega, che non può svilupparsi su un arco temporale troppo esteso; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il provvedimento di delega di firma è nominativo, reca un preciso termine di validità ed è motivato. Ric. 2020 n. 17774 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Il motivo di impugnazione è fondato. Considerato infatti che, secondo questa Corte: la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 28850 del 2019); la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. n. 8814 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta a tali principi laddove non ha considerato valida la delega di firma nonostante la stessa fosse addirittura nominativa (con l'indicazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], impiegato della carriera direttiva appartenente alla terza area funzionale Ric. 2020 n. 17774 sez. MT - ud. 15-09-2021 -3- dell'Agenzia delle entrate), fosse contenuta entro un arco ben delimitato di tempo (dal 25 marzo 2015 al 31 dicembre 2015), contenesse una indicazione specifica dei compiti del soggetto delegato (fra gli altri, gli avvisi di accertamento fino a 250mila euro, come nel caso di specie) e fosse adeguatamente motivata (spiegandosi che la stessa nasceva dall'esigenza di regolamentare l'ambito operativo degli Uffici e di assicurare la regolare veicolazione degli atti verso l'esterno), come efficacemente dimostrato dall'Ufficio ricorrente mediante la riproduzione della stessa nel corpo del ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. Pertanto il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] sidente //bp [OSCURATO:PERSONA]
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