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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:F:2008:148
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]

(Seconda Sezione) 25 novembre 2008 Causa F‑53/07

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Assunzione – Concorso generale – Requisiti per l’ammissione – Rigetto della candidatura – Diplomi» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/14/06 recante diniego della sua ammissione alle prove del detto concorso e, dall’altra, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un risarcimento dei danni che avrebbe subito.

Decisione: Il ricorso è respinto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione – Diplomi prodotti o esperienza professionale attestata (Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 1 e 5) La commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se i diplomi prodotti o l’esperienza professionale di ciascun candidato corrispondono al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso.

Pur essendo vincolata dal testo del bando di concorso quale è stato pubblicato, la commissione giudicatrice dispone, al riguardo, di un ampio potere discrezionale e il giudice comunitario deve limitarsi a verificare se l’esercizio di tale potere non sia viziato da errore manifesto. (v. punti 34 e 35) Riferimento: Tribunale di primo grado: 11 febbraio 1999, causa T‑244/97, Mertens/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑23 e II‑91, punto 44); 13 marzo 2002, causa T‑139/00, Bal/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑33 e II‑139, punto 35); 28 novembre 2002, causa T‑332/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑233 e II‑1155, punti 39‑41), e 11 maggio 2005, causa T‑25/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑125 e II‑573, punto 34) Tribunale della funzione pubblica: 11 luglio 2006, causa F‑12/05, Tas/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

FP pagg.

I‑A‑1‑79 e II‑A‑1‑285, punti 39 e 43)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione) 25 novembre 2008 Causa F‑53/07 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Assunzione – Concorso generale – Requisiti per l’ammissione – Rigetto della candidatura – Diplomi» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/14/06 recante diniego della sua ammissione alle prove del detto concorso e, dall’altra, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un risarcimento dei danni che avrebbe subito. Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione – Diplomi prodotti o esperienza professionale attestata (Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 1 e 5) La commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se i diplomi prodotti o l’esperienza professionale di ciascun candidato corrispondono al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso. Pur essendo vincolata dal testo del bando di concorso quale è stato pubblicato, la commissione giudicatrice dispone, al riguardo, di un ampio potere discrezionale e il giudice comunitario deve limitarsi a verificare se l’esercizio di tale potere non sia viziato da errore manifesto. (v. punti 34 e 35) Riferimento: Tribunale di primo grado: 11 febbraio 1999, causa T‑244/97, Mertens/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑91, punto 44); 13 marzo 2002, causa T‑139/00, Bal/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑33 e II‑139, punto 35); 28 novembre 2002, causa T‑332/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑233 e II‑1155, punti 39‑41), e 11 maggio 2005, causa T‑25/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑573, punto 34) Tribunale della funzione pubblica: 11 luglio 2006, causa F‑12/05, Tas/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑79 e II‑A‑1‑285, punti 39 e 43)
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