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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2021

Cassazione n. 32597/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27099-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente — contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - con troricorrente — avverso la sentenza n. 1460/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; R.G. 27099/2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/2/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva respinto l'appello proposto avverso la sentenza n. 214/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Prato che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento IVA 2009-2010; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. la contribuente ha proposta istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex art. 11 del D.L.50/2017;

1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 11, comma 10, quarto periodo, d.l. n. 50 del 2017 (a norma del quale «il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse»), va dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 3.2.2021.

DEPOSi IIJOIN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27099-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente — contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - con troricorrente — avverso la sentenza n. 1460/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; R.G. 27099/2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/2/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva respinto l'appello proposto avverso la sentenza n. 214/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Prato che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento IVA 2009-2010; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. la contribuente ha proposta istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex art. 11 del D.L.50/2017; 1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione; 1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 11, comma 10, quarto periodo, d.l. n. 50 del 2017 (a norma del quale «il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse»), va dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 3.2.2021. DEPOSi IIJOIN
Sentenza Cassazione n. 32597/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris