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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2024

Cassazione n. 35314/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12-07-2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 luglio 2023, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 14 gennaio 2021, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, reato a lui contestato perché, quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, ometteva di presentare, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2012, evadendo così l'Iva per l'ammontare di 143.009 euro; fatto commesso in Casagiove nell'anno 2013.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato un unico motivo, con cui la difesa deduce il difetto assoluto di motivazione della pronuncia impugnata rispetto alla richiesta difensiva finalizzata alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, richiesta formalizzata nelle conclusioni scritte presentate ex art. 23 bis della legge n. 176 del 2020.

2.1. Con memoria trasmessa l'8 aprile 2024, il difensore dell'indagato, nel replicare alle considerazioni dell'Avvocato generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739), secondo cui l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio.

Si è altresì precisato (cfr. Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766) che, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata.

2. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, non vi è spazio per l'accoglimento della censura difensiva, dovendosi rilevare che, nelle conclusioni scritte trasmesse il 5 luglio 2023 in vista della celebrazione del giudizio di secondo grado, la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la prescrizione del reato, tema invero non evocato nell'atto di appello, "essendo trascorsi i termini previsti dalla Legge, essendo i fatti contestati risalenti al 2013".

Tale richiesta effettivamente non è stata presa in considerazione dalla Corte territoriale, ma tale omissione non integra alcun profilo di nullità, posto che la sollecitazione difensiva era manifestamente infondata: infatti, come rilevato anche dall'Avvocato generale, all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (12 luglio 2023), il reato per cui si procede non era prescritto, computandosi il termine massimo in 10 anni, in forza della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d.

Igs. n. 74 del 2000, per cui, riferendosi l'omessa dichiarazione all'anno 2012, il termine prescrizionale sarebbe maturato il 31 dicembre 2023, dovendosi aggiungere alla scadenza del 30 settembre 2013 (data entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione omessa) non solo i 10 anni della prescrizione massima, ma anche i 90 giorni riconosciuti al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario.

Deve infatti ribadirsi in tal senso l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884 e Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884), secondo cui il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre dalla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi in epoca successiva alla scadenza del termine ordinario.

3. Ne consegue che il silenzio motivazionale della sentenza impugnata rispetto alla richiesta difensiva contenuta nelle conclusioni scritte trasmesse in vista della definizione del giudizio di appello è destinato a rimanere privo di rilievo, atteso che l'istanza volta alla declaratoria di estinzione del reato contestato per prescrizione era del tutto priva di fondamento giuridico.

Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). 3 Y-&

4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12-07-2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 luglio 2023, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 14 gennaio 2021, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, reato a lui contestato perché, quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, ometteva di presentare, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2012, evadendo così l'Iva per l'ammontare di 143.009 euro; fatto commesso in Casagiove nell'anno 2013. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato un unico motivo, con cui la difesa deduce il difetto assoluto di motivazione della pronuncia impugnata rispetto alla richiesta difensiva finalizzata alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, richiesta formalizzata nelle conclusioni scritte presentate ex art. 23 bis della legge n. 176 del 2020. 2.1. Con memoria trasmessa l'8 aprile 2024, il difensore dell'indagato, nel replicare alle considerazioni dell'Avvocato generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739), secondo cui l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio. Si è altresì precisato (cfr. Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766) che, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata. 2. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, non vi è spazio per l'accoglimento della censura difensiva, dovendosi rilevare che, nelle conclusioni scritte trasmesse il 5 luglio 2023 in vista della celebrazione del giudizio di secondo grado, la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la prescrizione del reato, tema invero non evocato nell'atto di appello, "essendo trascorsi i termini previsti dalla Legge, essendo i fatti contestati risalenti al 2013". Tale richiesta effettivamente non è stata presa in considerazione dalla Corte territoriale, ma tale omissione non integra alcun profilo di nullità, posto che la sollecitazione difensiva era manifestamente infondata: infatti, come rilevato anche dall'Avvocato generale, all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (12 luglio 2023), il reato per cui si procede non era prescritto, computandosi il termine massimo in 10 anni, in forza della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, per cui, riferendosi l'omessa dichiarazione all'anno 2012, il termine prescrizionale sarebbe maturato il 31 dicembre 2023, dovendosi aggiungere alla scadenza del 30 settembre 2013 (data entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione omessa) non solo i 10 anni della prescrizione massima, ma anche i 90 giorni riconosciuti al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario. Deve infatti ribadirsi in tal senso l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884 e Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884), secondo cui il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre dalla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi in epoca successiva alla scadenza del termine ordinario. 3. Ne consegue che il silenzio motivazionale della sentenza impugnata rispetto alla richiesta difensiva contenuta nelle conclusioni scritte trasmesse in vista della definizione del giudizio di appello è destinato a rimanere privo di rilievo, atteso che l'istanza volta alla declaratoria di estinzione del reato contestato per prescrizione era del tutto priva di fondamento giuridico. Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). 3 Y-& 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
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