Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 dicembre 2012

Cassazione n. 37360/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ZA sul ricorso iscritto al n. 3511/14 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro 3\.>\ BfiRTOLUCCI PAOLO e 13CTOLUCCI EIDWARD intimati sul ricorso successivo iscritto al n. 3511/14 R.G., proposto da ?.)-3,( [OSCURATO:PERSONA] e 13%[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, )\ giusta mandato in margine al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Ferrari, n. 11 presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]. ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE intimata avverso la sentenza n. 107/1/12 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata in data 18/12/2012, non notificata. nonché sul ricorso iscritto al n. 3577/14 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro ;5>\13IRRTOLUCCI PAOLO e [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza n. 105/1/12 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata in data 17/12/2012.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La presente controversia origina dall'impugnazione di avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2004, con il quale l'Agenzia delle entrate contestava 'omessa dichiarazione della plusvalenza di C 1.084.624,00, derivante dalla cessione di terreno edificabile alla società [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di euro 1.600.000,00.

In particolare, l'avviso di accertamento in questione, veniva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per avere emesso, nell'anno 2004, fattura per C 1.600.000„ oltre Iva, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la vendita dell'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Isernia, località Annunziatella e, contestualmente, trattandosi di compagine a ristretta base societaria, veniva presunta la distribuzione della plusvalenza in capo ai soci di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Paolo e [OSCURATO:PERSONA], in ragione delle rispettive quote di partecipazione, nella misura di C 196.042,32; l'Ufficio, quindi, emetteva nei confronti di questi ultimi distinti accertamenti ai fini Irpef, ovvero l'accertamento n.

RD201T100028/2007 relativo a [OSCURATO:PERSONA] e l'accertamento RD221T1100029/2007 relativo a [OSCURATO:PERSONA], pari ad C 82.764,00, oltre sanzioni.

1.1. Dagli atti di causa risulta che: 1) I soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponevano distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti che venivano riuniti dalla CTI adita, la quale, con sentenza n. 32/02/2008, depositata in data 26/05/2008, accoglieva parzialmente i ricorsi sul rilievo che la somma di C 600.000 era stata destinata ad estinguere un debito che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sicché veniva meno la presunzione di distribuzione dei dividendi e soci.

La società impugnava, con distinto ricorso, l'accertamento emesso nei suoi confronti che veniva deciso con sentenza della CTP dì Isernia n. 93/1/07 del 19 dicembre 2007, di accpglimento parziale del ricorso, con identica motivazione della sentenza n. 32/02/2008 resa nei confronti dei soci. 2) L'Agenzia delle entrate proponeva appello avverso la sentenza della CTP n. 32/02/2008 rilevando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ.

Intanto, la società ed i soci Paolo ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano autonomo appello avverso la stessa sentenza della CTP, sicché l'appello dell'Ufficio veniva iscritto al numero di ruolo generale 328/2009 e quello dei contribuenti al numero 346/2009. 3) [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise (di seguito, CTR) non riuniva i due appelli, proposti dall'Agenzia delle entrate e dai contribuenti, avverso la medesima sentenza n. 32/02/2008 e, quindi, pronunciava, con sentenza n. 107/01/12, soltanto sull'appello iscritto al numero di ruolo generale 346/2009.4) Con tale sentenza la CTR così statuiva: «Preliminarmente va rilevata all'errata formulazione della domanda dell'appellata che chiede, oltre al rigetto dell'appello, anche la riforma della sentenza impugnata.

Per tale ulteriore domanda doveva essere presentato apposito appello incidentale.

Cosa questa che non è avvenuta.

La richiesta di riforma della sentenza impugnata formulata dall'appellante non appare fondata e di conseguenza non può essere accolta.

Le parti si sono limitate a ribadire le argomentazioni già svolte in primo grado senza null'altro aggiungere.

Il ragionamento del primo giudice, pur suscitando qualche perplessità, è volto a confermare la tassazione del reddito nella misura in cui lo stesso costituisce un'effettiva entrata per effetto della vendita del suolo.

L'impugnata sentenza deve essere quindi confermata.

Le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parli».

1.2. Con il ricorso iscritto al numero di ruolo generale 3511/2014, sia l'Agenzia delle entrate che Paolo e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della CTR n. 107/1/12; l'Agenzia delle entrate si è affidata a tre motivi di ricorso, mentre i contribuenti hanno articolato un unico motivo di ric:orso.

1.3. Né l'Agenzia delle entrate, né i contribuenti hanno resistito con controricorso.

2. Con il ricorso iscritto al numero di ruolo generale 3577/2014, l'Agenzia delle entrate ha impugnato, con tre mezzi, la sentenza della CTR n. 105/01/12 depositata in data 17/12/2012, che ha pronunciato, rigettandolo, sull'appello iscritto al numero 328/2009, proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 32/02/2008 della Commissione tributaria provinciale di Isernia.

Con tale sentenza ha CTR ha reso le stesse motivazioni riportate al n. 4) del paragrafo 1.1.

3. [OSCURATO:PERSONA] e Edward sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso iscritto al numero di ruolo generale 3511/2014, l'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR n.107/1/12 con tre motivi, con i quali ha denunciato: 1) l'«error in procedendo per violazione dell'art. 335 cod. proc. civ., richiamato dall'articolo 49 del d.lgs. 546/1992, degli articoli 29 e 61 del d.lgs. 546/1992, in relazione all'articolo 360„ comma primo, n. 4 cod. proc. civ.», nella parte in cui i giudici di appello hanno deciso separatamente le due impugnazioni dell'Agenzia delle entrate e di Paolo ed [OSCURATO:PERSONA], avverso la stessa sentenza; 2) l'«omesso esame di fatto decisivo sulla l'interpretazione dell'atto di controdeduzioni dell'Ufficio all'appello dei contribuenti, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 5 c, p. c.», per non avere la CTR esaminato l'appello incidentale dell'Ufficio come proposto con le controdeduzioni all'appello dei contribuenti, ove, a pagina 3, con riferimento all'appello principale dell'Ufficio, iscritto al n. r.g. 328/09, era scritto «che in questa sede deve intendersi come integralmente riproposto»; 3) la «violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c., comma secondo, n.4 e n. 3, 118, comma primo, disp. trans. c.p.c. e dell'art 36 d.lgs. 546/92, comma due, n. 2 e n. 3, in relazione all'articolo 360, comma primo, n. 4, c.p.c.», laddove nell'esposizione dei fatti di causa fa riferimento ai ricorsi della società EuroMotors Bartolucci s.r.l. e dei soci mentre nel giudizio in questione non è parte la società, il cui ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti ha seguito altra strada.

1.1. Paolo e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso successivo, iscritto anch'esso al numero di ruolo generale 3511/2014, hanno impugnato la sentenza n. 107/12/01, con un unico motivo, denunciandone la nullità, in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per contenere affermazioni del tutto apodittiche, prive di riscontro processuale, senza alcun riferimento alla res litigiosa, senza indicare le ragioni di rigetto dell'appello in relazione alla domanda proposta.

1.2. Con il ricorso iscritto al numero di ruolo generale 3577/2014, l'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR n. 105/1/12 denunciando, col primo mezzo, l'error in procedendo per violazione dell'art. 335 cod. proc. civ. là dove non ha riunito i giudizi proposti contro la stessa sentenza.

Con il secondo, ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'articolo 132 cod. proc. civ., 118, disp. trans. cod. proc. civ., dell'art 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'articolo 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per contraddittorietà della narrativa riguardante lo svolgimento della vicenda processuale nonché per contraddittorietà intrinseca della motivazione, confondendosi con l'altro giudizio parallelo e confondendo l'appellante con la parte appellata.

Col terzo, la nullità della sentenza per motivazione apparente in quanto tutto l'impianto motivazionale non consente di individuare con sufficiente certezza gli elementi di fatto e di diritto considerati e posti a base della decisione.

2. E' principio assolutamente pacifico (ex multis, v.

Cass., 10/05/2000, n. 5941) che la riunione delle cause in sede di appello è obbligatoria per il giudice nell'ipotesi di separata proposizione dell'impugnazione contro la stessa sentenza, ovvero in quella di impugnazione di sentenze diverse ma relative a controversia sostanzialmente e processualmente unitaria.

2.1. E' principio altrettanto pacifico (v.

Cass., 19/12/2002, n. 18072) che la riunione delle impugnazioni, obbligatoria ove esse investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, quando esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, qualora sussistano ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia o se vi sia l'eventualità di soluzioni contrastanti.

2.2. Da tali principi pacifici ne deriva, in primo luogo, che la prima doglianza proposta dall'Agenzia delle entrate, in entrambi i ricorsi - nn. 3511 e 3577 del 2014 - è fondata e va accolta.

Inoltre, per il presente giudizio di legittimità, ragioni di economia processuale e di unitarietà sostanziale e processuale della conl:roversia (come evidenti dalla esposizione della vicenda processuale sopra riferita), rendono opportuno disporre la riunione delle impugnazioni in parola, pendenti tra le stesse parti contro sentenze diverse.

2.3. Il ricorso recante il numero di ruolo generale 3577/2014 va, dunque, riunito al ricorso, anteriore, recante il numero di ruolo generale 3511/2014

3. Accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, comune alle impugnazioni riunite, va esaminata prioritariamente la censura riguardante la nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, in quanto riguarda un vizio di nullità che, se sussistente, travolgerebbe l'intera sentenza.

Tale doglianza, per la parte di reciproca soccombenza, è stata proposta sia dall'Agenzia delle entrate in entrambe le impugnazioni dei giudizi riuniti, sia da Edward e [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti, successivi.

3.1. Mette conto di rilevare che, come evidenziato nella parte narrativa, le sentenze oggetto di impugnazione (rese a seguito dell'impugnazione della stessa sentenza della CTP n. 32/2/08) hanno identico contenuto nonostante, formalmente, riguardino due diversi procedimenti di appello.

3.2. Ritiene il Collegio che entrambe le sentenze impugnate - n. 107/1/12 e n. 105/1/12 - incorrono nel radicale vizio di nullità denunciato dai ricorrenti.

3.3. A seguito delle pronunce ccl. gemelle delle Sezioni Unite dell'Il marzo 2014 nn. 8053 e 8054, l'anomalia motivazionale nella prospettiva di interpretativa di questa Corte, è quella di riconoscere il vizio di motivazione allorché riconducibile al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. (quale nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ.), in tutte quelle ipotesi che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinenti all'esistenza della motivazione in sé che si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico," nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

3.4. E' stato precisato che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre anche allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una loro approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 07/04/2017, n. 9105) ovvero che è nulla per mancanza - sotto il profilo sia formale che sostanziale- del requisito di cui all'articolo 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la sentenza la cui motivazione consiste nel dichiarare insufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essi allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurre le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass., 23/03/2017, n. 7402).

3.5. È stato soggiunto che il giudice di merito è tenuto a dare conto in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico giuridico compiuto per pervenire alla statuizione finale di accoglimento di rigetto della domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., 30/05/2019, n. 14762).

4. Nel caso di specie, il vizio di radicale nullità dedotto dall'Amministrazione erariale e dai contribuenti, nelle sue caratteristiche di motivazione intrinsecamente contraddittoria e apparente, risulta travolgere la sentenza impugnata, la quale nel rigettare l'appello proposto con le diverse impugnazioni, non lascia comprendere (per contraddittorietà tra proposizioni della stessa motivazione e confusione tra le ragioni della parte appellata e della appellante) quali siano le ragioni di fatto e di diritto poste a base della pronuncia, in particolare se il giudice di merito abbia accolto la tesi erariale o quella privata; se, abbia inteso dare seguito al ragionamento del primo giudice (dubbio che sorge dalla sua stessa ammissione circa il fatto che il ragronamento della CTP "suscita qualche perplessità") e soprattutto in base a quale ragionamento nella sentenza n. 107/1/12 abbia rigettato l'appello dei contribuenti e nella sentenza n. 105/1/12 quello dell'Agenzia delle entrate vertenti sullo stesso oggetto e contro la stessa sentenza.

Le stesse contraddizioni, insanabili, sussistono sull'appello incidentale dell'Ufficio, ritenuto non proposto, nonostante le specifiche difese svolte agli atti.

4.1. Si è sostanziato dunque un vizio estrinseco della motivazione (v.

Cass., 08/10/2021, 27411), duplicemente anomala, perché contraddittoria e parvente, a cui consegue la nullità della pronuncia; nello specifico, rende impossibile la verifica di logicità della stessa motivazione che deve ritenersi a sua volta ammissibile sotto forma di controllo sull'osservanza delle norme sul metodo del giudizio di fatto.

5. L'esame del secondo mezzo articolato dall'Agenzia delle entrate con il ricorso n. 3511/2014 è reso superfluo dall'accoglimento del primo mezzo che ha carattere assorbente.

6. In conclusione, i ricorsi riuniti vanno accolti per quanto esposto in motivazione; la sentenziimpugnati-devetélsere cassata- con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, affinché, riuniti gli appelli avverso la sentenza della CTP n. 32/2/2008, proceda ad un nuovo esame del merito della controversia.

Il giudice del rinvio è tenuto a provvedere anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce il ricorso n.

RG.3577/2014 al ricorso n. 3511/2014.

Accoglie i ricorsi riuniti per quanto esposto in motivazione; cassa sentenzzl- impugnata- con rinvio alla Corte di g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso iscritto al n. 3511/14 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro 3\.>\ BfiRTOLUCCI PAOLO e 13CTOLUCCI EIDWARD intimati sul ricorso successivo iscritto al n. 3511/14 R.G., proposto da ?.)-3,( [OSCURATO:PERSONA] e 13%[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, )\ giusta mandato in margine al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Ferrari, n. 11 presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]. ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE intimata avverso la sentenza n. 107/1/12 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata in data 18/12/2012, non notificata. nonché sul ricorso iscritto al n. 3577/14 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro ;5>\13IRRTOLUCCI PAOLO e [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza n. 105/1/12 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata in data 17/12/2012. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La presente controversia origina dall'impugnazione di avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2004, con il quale l'Agenzia delle entrate contestava 'omessa dichiarazione della plusvalenza di C 1.084.624,00, derivante dalla cessione di terreno edificabile alla società [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di euro 1.600.000,00. In particolare, l'avviso di accertamento in questione, veniva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per avere emesso, nell'anno 2004, fattura per C 1.600.000„ oltre Iva, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la vendita dell'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Isernia, località Annunziatella e, contestualmente, trattandosi di compagine a ristretta base societaria, veniva presunta la distribuzione della plusvalenza in capo ai soci di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Paolo e [OSCURATO:PERSONA], in ragione delle rispettive quote di partecipazione, nella misura di C 196.042,32; l'Ufficio, quindi, emetteva nei confronti di questi ultimi distinti accertamenti ai fini Irpef, ovvero l'accertamento n. RD201T100028/2007 relativo a [OSCURATO:PERSONA] e l'accertamento RD221T1100029/2007 relativo a [OSCURATO:PERSONA], pari ad C 82.764,00, oltre sanzioni. 1.1. Dagli atti di causa risulta che: 1) I soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponevano distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti che venivano riuniti dalla CTI adita, la quale, con sentenza n. 32/02/2008, depositata in data 26/05/2008, accoglieva parzialmente i ricorsi sul rilievo che la somma di C 600.000 era stata destinata ad estinguere un debito che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sicché veniva meno la presunzione di distribuzione dei dividendi e soci. La società impugnava, con distinto ricorso, l'accertamento emesso nei suoi confronti che veniva deciso con sentenza della CTP dì Isernia n. 93/1/07 del 19 dicembre 2007, di accpglimento parziale del ricorso, con identica motivazione della sentenza n. 32/02/2008 resa nei confronti dei soci. 2) L'Agenzia delle entrate proponeva appello avverso la sentenza della CTP n. 32/02/2008 rilevando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. Intanto, la società ed i soci Paolo ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano autonomo appello avverso la stessa sentenza della CTP, sicché l'appello dell'Ufficio veniva iscritto al numero di ruolo generale 328/2009 e quello dei contribuenti al numero 346/2009. 3) [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise (di seguito, CTR) non riuniva i due appelli, proposti dall'Agenzia delle entrate e dai contribuenti, avverso la medesima sentenza n. 32/02/2008 e, quindi, pronunciava, con sentenza n. 107/01/12, soltanto sull'appello iscritto al numero di ruolo generale 346/2009.4) Con tale sentenza la CTR così statuiva: «Preliminarmente va rilevata all'errata formulazione della domanda dell'appellata che chiede, oltre al rigetto dell'appello, anche la riforma della sentenza impugnata. Per tale ulteriore domanda doveva essere presentato apposito appello incidentale. Cosa questa che non è avvenuta. La richiesta di riforma della sentenza impugnata formulata dall'appellante non appare fondata e di conseguenza non può essere accolta. Le parti si sono limitate a ribadire le argomentazioni già svolte in primo grado senza null'altro aggiungere. Il ragionamento del primo giudice, pur suscitando qualche perplessità, è volto a confermare la tassazione del reddito nella misura in cui lo stesso costituisce un'effettiva entrata per effetto della vendita del suolo. L'impugnata sentenza deve essere quindi confermata. Le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parli». 1.2. Con il ricorso iscritto al numero di ruolo generale 3511/2014, sia l'Agenzia delle entrate che Paolo e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della CTR n. 107/1/12; l'Agenzia delle entrate si è affidata a tre motivi di ricorso, mentre i contribuenti hanno articolato un unico motivo di ric:orso. 1.3. Né l'Agenzia delle entrate, né i contribuenti hanno resistito con controricorso. 2. Con il ricorso iscritto al numero di ruolo generale 3577/2014, l'Agenzia delle entrate ha impugnato, con tre mezzi, la sentenza della CTR n. 105/01/12 depositata in data 17/12/2012, che ha pronunciato, rigettandolo, sull'appello iscritto al numero 328/2009, proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 32/02/2008 della Commissione tributaria provinciale di Isernia. Con tale sentenza ha CTR ha reso le stesse motivazioni riportate al n. 4) del paragrafo 1.1. 3. [OSCURATO:PERSONA] e Edward sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso iscritto al numero di ruolo generale 3511/2014, l'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR n.107/1/12 con tre motivi, con i quali ha denunciato: 1) l'«error in procedendo per violazione dell'art. 335 cod. proc. civ., richiamato dall'articolo 49 del d.lgs. 546/1992, degli articoli 29 e 61 del d.lgs. 546/1992, in relazione all'articolo 360„ comma primo, n. 4 cod. proc. civ.», nella parte in cui i giudici di appello hanno deciso separatamente le due impugnazioni dell'Agenzia delle entrate e di Paolo ed [OSCURATO:PERSONA], avverso la stessa sentenza; 2) l'«omesso esame di fatto decisivo sulla l'interpretazione dell'atto di controdeduzioni dell'Ufficio all'appello dei contribuenti, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 5 c, p. c.», per non avere la CTR esaminato l'appello incidentale dell'Ufficio come proposto con le controdeduzioni all'appello dei contribuenti, ove, a pagina 3, con riferimento all'appello principale dell'Ufficio, iscritto al n. r.g. 328/09, era scritto «che in questa sede deve intendersi come integralmente riproposto»; 3) la «violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c., comma secondo, n.4 e n. 3, 118, comma primo, disp. trans. c.p.c. e dell'art 36 d.lgs. 546/92, comma due, n. 2 e n. 3, in relazione all'articolo 360, comma primo, n. 4, c.p.c.», laddove nell'esposizione dei fatti di causa fa riferimento ai ricorsi della società EuroMotors Bartolucci s.r.l. e dei soci mentre nel giudizio in questione non è parte la società, il cui ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti ha seguito altra strada. 1.1. Paolo e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso successivo, iscritto anch'esso al numero di ruolo generale 3511/2014, hanno impugnato la sentenza n. 107/12/01, con un unico motivo, denunciandone la nullità, in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per contenere affermazioni del tutto apodittiche, prive di riscontro processuale, senza alcun riferimento alla res litigiosa, senza indicare le ragioni di rigetto dell'appello in relazione alla domanda proposta. 1.2. Con il ricorso iscritto al numero di ruolo generale 3577/2014, l'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR n. 105/1/12 denunciando, col primo mezzo, l'error in procedendo per violazione dell'art. 335 cod. proc. civ. là dove non ha riunito i giudizi proposti contro la stessa sentenza. Con il secondo, ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'articolo 132 cod. proc. civ., 118, disp. trans. cod. proc. civ., dell'art 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'articolo 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per contraddittorietà della narrativa riguardante lo svolgimento della vicenda processuale nonché per contraddittorietà intrinseca della motivazione, confondendosi con l'altro giudizio parallelo e confondendo l'appellante con la parte appellata. Col terzo, la nullità della sentenza per motivazione apparente in quanto tutto l'impianto motivazionale non consente di individuare con sufficiente certezza gli elementi di fatto e di diritto considerati e posti a base della decisione. 2. E' principio assolutamente pacifico (ex multis, v. Cass., 10/05/2000, n. 5941) che la riunione delle cause in sede di appello è obbligatoria per il giudice nell'ipotesi di separata proposizione dell'impugnazione contro la stessa sentenza, ovvero in quella di impugnazione di sentenze diverse ma relative a controversia sostanzialmente e processualmente unitaria. 2.1. E' principio altrettanto pacifico (v. Cass., 19/12/2002, n. 18072) che la riunione delle impugnazioni, obbligatoria ove esse investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, quando esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, qualora sussistano ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia o se vi sia l'eventualità di soluzioni contrastanti. 2.2. Da tali principi pacifici ne deriva, in primo luogo, che la prima doglianza proposta dall'Agenzia delle entrate, in entrambi i ricorsi - nn. 3511 e 3577 del 2014 - è fondata e va accolta. Inoltre, per il presente giudizio di legittimità, ragioni di economia processuale e di unitarietà sostanziale e processuale della conl:roversia (come evidenti dalla esposizione della vicenda processuale sopra riferita), rendono opportuno disporre la riunione delle impugnazioni in parola, pendenti tra le stesse parti contro sentenze diverse. 2.3. Il ricorso recante il numero di ruolo generale 3577/2014 va, dunque, riunito al ricorso, anteriore, recante il numero di ruolo generale 3511/2014 3. Accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, comune alle impugnazioni riunite, va esaminata prioritariamente la censura riguardante la nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, in quanto riguarda un vizio di nullità che, se sussistente, travolgerebbe l'intera sentenza. Tale doglianza, per la parte di reciproca soccombenza, è stata proposta sia dall'Agenzia delle entrate in entrambe le impugnazioni dei giudizi riuniti, sia da Edward e [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti, successivi. 3.1. Mette conto di rilevare che, come evidenziato nella parte narrativa, le sentenze oggetto di impugnazione (rese a seguito dell'impugnazione della stessa sentenza della CTP n. 32/2/08) hanno identico contenuto nonostante, formalmente, riguardino due diversi procedimenti di appello. 3.2. Ritiene il Collegio che entrambe le sentenze impugnate - n. 107/1/12 e n. 105/1/12 - incorrono nel radicale vizio di nullità denunciato dai ricorrenti. 3.3. A seguito delle pronunce ccl. gemelle delle Sezioni Unite dell'Il marzo 2014 nn. 8053 e 8054, l'anomalia motivazionale nella prospettiva di interpretativa di questa Corte, è quella di riconoscere il vizio di motivazione allorché riconducibile al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. (quale nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ.), in tutte quelle ipotesi che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinenti all'esistenza della motivazione in sé che si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico," nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". 3.4. E' stato precisato che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre anche allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una loro approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 07/04/2017, n. 9105) ovvero che è nulla per mancanza - sotto il profilo sia formale che sostanziale- del requisito di cui all'articolo 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la sentenza la cui motivazione consiste nel dichiarare insufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essi allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurre le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass., 23/03/2017, n. 7402). 3.5. È stato soggiunto che il giudice di merito è tenuto a dare conto in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico giuridico compiuto per pervenire alla statuizione finale di accoglimento di rigetto della domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., 30/05/2019, n. 14762). 4. Nel caso di specie, il vizio di radicale nullità dedotto dall'Amministrazione erariale e dai contribuenti, nelle sue caratteristiche di motivazione intrinsecamente contraddittoria e apparente, risulta travolgere la sentenza impugnata, la quale nel rigettare l'appello proposto con le diverse impugnazioni, non lascia comprendere (per contraddittorietà tra proposizioni della stessa motivazione e confusione tra le ragioni della parte appellata e della appellante) quali siano le ragioni di fatto e di diritto poste a base della pronuncia, in particolare se il giudice di merito abbia accolto la tesi erariale o quella privata; se, abbia inteso dare seguito al ragionamento del primo giudice (dubbio che sorge dalla sua stessa ammissione circa il fatto che il ragronamento della CTP "suscita qualche perplessità") e soprattutto in base a quale ragionamento nella sentenza n. 107/1/12 abbia rigettato l'appello dei contribuenti e nella sentenza n. 105/1/12 quello dell'Agenzia delle entrate vertenti sullo stesso oggetto e contro la stessa sentenza. Le stesse contraddizioni, insanabili, sussistono sull'appello incidentale dell'Ufficio, ritenuto non proposto, nonostante le specifiche difese svolte agli atti. 4.1. Si è sostanziato dunque un vizio estrinseco della motivazione (v. Cass., 08/10/2021, 27411), duplicemente anomala, perché contraddittoria e parvente, a cui consegue la nullità della pronuncia; nello specifico, rende impossibile la verifica di logicità della stessa motivazione che deve ritenersi a sua volta ammissibile sotto forma di controllo sull'osservanza delle norme sul metodo del giudizio di fatto. 5. L'esame del secondo mezzo articolato dall'Agenzia delle entrate con il ricorso n. 3511/2014 è reso superfluo dall'accoglimento del primo mezzo che ha carattere assorbente. 6. In conclusione, i ricorsi riuniti vanno accolti per quanto esposto in motivazione; la sentenziimpugnati-devetélsere cassata- con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, affinché, riuniti gli appelli avverso la sentenza della CTP n. 32/2/2008, proceda ad un nuovo esame del merito della controversia. Il giudice del rinvio è tenuto a provvedere anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Riunisce il ricorso n. RG.3577/2014 al ricorso n. 3511/2014. Accoglie i ricorsi riuniti per quanto esposto in motivazione; cassa sentenzzl- impugnata- con rinvio alla Corte di g
Sentenza Cassazione n. 37360/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris