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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 19934/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10284 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonché contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca; -intimati - [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 10284/2020 Cron.

Rep.

C.C. 10/5/2023 C.C. 14/4/2022 avverso la sentenza n. 6175/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e finanze e – assumendo di aver frequentato e positivamente concluso le rispettive scuole di specializzazione mediche in cardiologia e neurologia, della durata di quattro anni – chiesero che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in loro favore, dell’adeguata retribuzione prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ovvero al risarcimento dei danni.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo, tra l’altro, la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri e la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò le parti convenute al pagamento, in favore di ciascuno dei medici attori, della somma di euro 50.000, con gli interessi e compensazione delle spese.

2. La sentenza è stata impugnata dalle Amministrazioni soccombenti e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 dicembre 2019, ha parzialmente accolto il gravame e ha riconosciuto il diritto dei medici alla minore somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, pari a complessivi euro 26.855,76, con interessi dalla data di introduzione del giudizio di primo grado e compensazione delle spese anche del giudizio di appello.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che le eccezioni preliminari poste dalle Amministrazioni convenute in primo grado erano infondate, ma che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la somma da liquidare in favore degli appellati doveva essere ridotta, assumendo come parametro quella di euro 6.713,94 per ciascun anno, ai sensi dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso la sola Presidenza del Consiglio dei ministri, con atto affidato ad un solo motivo.

Resistono i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso.

Il ricorso, fissato per la decisione presso la Sesta Sezione Civile di questa Corte, è stato rinviato alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 9 novembre 2021, n. 32744.

Poiché è sopravvenuta, nelle more, la riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e la modalità di fissazione della trattazione è regolata dalla nuova norma dell’art. 375 cod. proc. civ., come previsto dal comma 6 dell’art. 35 del citato d.lgs., è stata disposta la nuova trattazione ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

I resistenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell’art. 1218 cod. civ. e dell’art. 117 Cost., in riferimento alle posizioni dei dottori Guarino e Russo.

La parte ricorrente rileva che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 24 gennaio 2018, il diritto alla remunerazione sussisterebbe soltanto per i medici i cui corsi siano cominciati a partire dall’anno 1982, perché fino alla data di scadenza del termine per il recepimento delle citate direttive (31 dicembre 1982) l’obbligo degli Stati di provvedere non poteva ritenersi ancora sussistente.

Ne consegue che la domanda proposta dai dottori avrebbe dovuto essere rigettata, poiché entrambi avevano cominciato a frequentare i rispettivi corsi di specializzazione in data antecedente il 1° gennaio 1982.

1.1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Com’è noto, a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato.

Ne consegue che la decisione della Corte d’appello è corretta nella sua impostazione di fondo, perché ha riconosciuto che il diritto alla remunerazione di cui alle suindicate direttive sussiste anche per i medici che abbiano intrapreso il percorso della specializzazione anteriormente al 1982, a condizione che lo stesso si sia concluso successivamente al 1° gennaio 1983.

1.2. Ciò premesso, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha precisato come non sussistesse alcuna contestazione in ordine al periodo di frequentazione delle scuole di specializzazione, posto che i medici avevano dimostrato di aver conseguito il diploma nel luglio 1984; e poiché il corso aveva durata quadriennale, lo stesso aveva avuto inizio «almeno nel luglio 1980».

Ora, se la Corte napoletana avesse fatto un’applicazione del tutto corretta dei principi suindicati, avrebbe dovuto riconoscere che ai dottori Guarino e Russo il risarcimento stabilito dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, spettava sì, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Ne consegue che sarebbe stato necessario commisurare tale risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata non all’intero periodo di durata di ciascun anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento (Sezioni Unite, sentenza 31 luglio 2018, n. 20348).

Il che viene a significare che la Corte di merito avrebbe dovuto calcolare gli anni e le frazioni di anno, mentre ha condannato le Amministrazioni al pagamento della somma complessiva di euro 26.855,76, che corrisponde a quattro anni interi di corso (euro 6.713,94 per ciascun anno).

Entro questi limiti il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata, pertanto, è cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Poiché, come si è visto, è pacifico tra le parti che i corsi di specializzazione seguiti dai dottori Guarino e Russo avevano durata quadriennale (cardiologia e neurologia) e che avevano avuto inizio almeno nel luglio 1980, per terminare nel luglio 1984, la somma spettante ai due medici è quella corrispondente a diciotto mesi complessivi di remunerazione (cioè dal 1° gennaio 1983 fino al termine), pari cioè ad euro 10.070,91 per ciascuno.

Su tale somma dovranno essere calcolati gli interessi dalla data della domanda giudiziale fino al saldo.

In considerazione, poi, della parziale fondatezza dell’odierno ricorso e dell’esito complessivo del giudizio, la Corte ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione e di confermare l’analoga statuizione già disposta dalla Corte napoletana in relazione alle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in favore dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 10.070,91 per ciascuno , oltre interessi dalla data della domanda giudiziale fino al saldo.

Compensaintegr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10284 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonché contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca; -intimati - [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 10284/2020 Cron. Rep. C.C. 10/5/2023 C.C. 14/4/2022 avverso la sentenza n. 6175/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e finanze e – assumendo di aver frequentato e positivamente concluso le rispettive scuole di specializzazione mediche in cardiologia e neurologia, della durata di quattro anni – chiesero che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in loro favore, dell’adeguata retribuzione prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ovvero al risarcimento dei danni. Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo, tra l’altro, la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri e la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse la domanda e condannò le parti convenute al pagamento, in favore di ciascuno dei medici attori, della somma di euro 50.000, con gli interessi e compensazione delle spese. 2. La sentenza è stata impugnata dalle Amministrazioni soccombenti e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 dicembre 2019, ha parzialmente accolto il gravame e ha riconosciuto il diritto dei medici alla minore somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, pari a complessivi euro 26.855,76, con interessi dalla data di introduzione del giudizio di primo grado e compensazione delle spese anche del giudizio di appello. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che le eccezioni preliminari poste dalle Amministrazioni convenute in primo grado erano infondate, ma che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la somma da liquidare in favore degli appellati doveva essere ridotta, assumendo come parametro quella di euro 6.713,94 per ciascun anno, ai sensi dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso la sola Presidenza del Consiglio dei ministri, con atto affidato ad un solo motivo. Resistono i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso. Il ricorso, fissato per la decisione presso la Sesta Sezione Civile di questa Corte, è stato rinviato alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 9 novembre 2021, n. 32744. Poiché è sopravvenuta, nelle more, la riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e la modalità di fissazione della trattazione è regolata dalla nuova norma dell’art. 375 cod. proc. civ., come previsto dal comma 6 dell’art. 35 del citato d.lgs., è stata disposta la nuova trattazione ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. I resistenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell’art. 1218 cod. civ. e dell’art. 117 Cost., in riferimento alle posizioni dei dottori Guarino e Russo. La parte ricorrente rileva che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 24 gennaio 2018, il diritto alla remunerazione sussisterebbe soltanto per i medici i cui corsi siano cominciati a partire dall’anno 1982, perché fino alla data di scadenza del termine per il recepimento delle citate direttive (31 dicembre 1982) l’obbligo degli Stati di provvedere non poteva ritenersi ancora sussistente. Ne consegue che la domanda proposta dai dottori avrebbe dovuto essere rigettata, poiché entrambi avevano cominciato a frequentare i rispettivi corsi di specializzazione in data antecedente il 1° gennaio 1982. 1.1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. Com’è noto, a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato. Ne consegue che la decisione della Corte d’appello è corretta nella sua impostazione di fondo, perché ha riconosciuto che il diritto alla remunerazione di cui alle suindicate direttive sussiste anche per i medici che abbiano intrapreso il percorso della specializzazione anteriormente al 1982, a condizione che lo stesso si sia concluso successivamente al 1° gennaio 1983. 1.2. Ciò premesso, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha precisato come non sussistesse alcuna contestazione in ordine al periodo di frequentazione delle scuole di specializzazione, posto che i medici avevano dimostrato di aver conseguito il diploma nel luglio 1984; e poiché il corso aveva durata quadriennale, lo stesso aveva avuto inizio «almeno nel luglio 1980». Ora, se la Corte napoletana avesse fatto un’applicazione del tutto corretta dei principi suindicati, avrebbe dovuto riconoscere che ai dottori Guarino e Russo il risarcimento stabilito dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, spettava sì, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. Ne consegue che sarebbe stato necessario commisurare tale risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata non all’intero periodo di durata di ciascun anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento (Sezioni Unite, sentenza 31 luglio 2018, n. 20348). Il che viene a significare che la Corte di merito avrebbe dovuto calcolare gli anni e le frazioni di anno, mentre ha condannato le Amministrazioni al pagamento della somma complessiva di euro 26.855,76, che corrisponde a quattro anni interi di corso (euro 6.713,94 per ciascun anno). Entro questi limiti il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata, pertanto, è cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. Poiché, come si è visto, è pacifico tra le parti che i corsi di specializzazione seguiti dai dottori Guarino e Russo avevano durata quadriennale (cardiologia e neurologia) e che avevano avuto inizio almeno nel luglio 1980, per terminare nel luglio 1984, la somma spettante ai due medici è quella corrispondente a diciotto mesi complessivi di remunerazione (cioè dal 1° gennaio 1983 fino al termine), pari cioè ad euro 10.070,91 per ciascuno. Su tale somma dovranno essere calcolati gli interessi dalla data della domanda giudiziale fino al saldo. In considerazione, poi, della parziale fondatezza dell’odierno ricorso e dell’esito complessivo del giudizio, la Corte ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione e di confermare l’analoga statuizione già disposta dalla Corte napoletana in relazione alle spese del giudizio di appello. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in favore dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 10.070,91 per ciascuno , oltre interessi dalla data della domanda giudiziale fino al saldo. Compensaintegr