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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15381/2026

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ocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Della Valle-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 2205/2025 depositata il 02/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12329/2025Numero sezionale 4001/2026Numero di raccolta generale 15381/2026Data pubblicazione 20/05/2026La [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, già Ing. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., esercente lavori pubblici, ha omesso il versamento dell’IVA,dell’IRES e dell’IRAP, dovute in base alla dichiarazione, relative agli anni2012, 2013 e 2014, per complessivi €

23.679.075. La società aveva optatoper il regime di IVA di gruppo, onerandosi quindi dell’obbligazione dipagamento delle società controllate.A seguito della scissione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avvenuta in data3 agosto 2015, il suddetto debito tributario è confluito nella beneficiaria dinuova costituzione denominata [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta fusa perincorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]A seguito della notifica delle comunicazioni di irregolarità emesse ex artt.54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, lasocietà si è avvalsa della definizione agevolata mediante il pagamento dellesanzioni nella misura ridotta e dei tributi e interessi in forma rateale.In data 5 agosto 2020 la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hachiesto il rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni ridotte e interessisulle medesime, i cui importi erano stati pagati in data 20 luglio 2020,rispettivamente per € 2.247.896,50 e € 184.215,97.L'istanza conteneva sia la richiesta di annullamento delle sanzioni irrogateper gli omessi/tardivi versamenti IRES, IRAP ed IVA relativi agli anni 2012,2013 e 2014, che la conseguente richiesta di rimborso delle somme giàversate (a titolo di sanzione) nonché, nelle conclusioni, l'annullamento degli"interessi calcolati sulle sanzioni irrogate''.Decorso il termine di 90 giorni, la società contribuente impugnava il silenzio-rifiuto formatosi in relazione alla suddetta richiesta, chiedendo il rimborsodelle somme ivi indicate, nonché delle ulteriori somme versatesuccessivamente alla presentazione dell’istanza di rimborso a titolo disanzioni per € 62.090,78 e di interessi per € 9.117,10.La società sosteneva di non aver potuto assolvere all’obbligazione tributariaper causa di forza maggiore consistente nella impotenza finanziariaNumero registro generale 12329/2025Numero sezionale 4001/2026Numero di raccolta generale 15381/2026Data pubblicazione 20/05/2026derivatale dai ritardi nel pagamento del debito vantato nei confronti di AnasS.p.a. per lavori eseguiti.Resisteva l’amministrazione finanziaria sostenendo, innanzitutto,l’inammissibilità del ricorso a fronte dell’avvenuta definizione mediantepagamento delle sanzioni ridotte, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n.462 del 1997, e, nel merito, l’insussistenza di eventi eccezionali, atteso cheil ritardato pagamento da parte del committente era insito nel rischiod’impresa, e l’insussistenza dell’impotenza finanziaria allegata, poiché lasocietà era stata in grado di eseguire i pagamenti delle imposte, sanzioni einteressi, sebbene in forma rateale.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2624/2023,rigettava il ricorso.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dalla societàcontribuente, con sentenza n. 225/05/2025 accoglieva l’appello, ravvisandonell’inadempienza di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di quanto dovutoall’appellante un caso di forza maggiore che giustificava il rimborso dellesanzioni non dovute, a prescindere dalla loro definizione agevolata.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nelle more della decisione la Procura Generale, in persona del SostitutoProcuratore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria chiedendol’accoglimento del ricorso e il controricorrente ha depositato memoria direplica.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 12329/2025Numero sezionale 4001/2026Numero di raccolta generale 15381/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2, comma2, del d.lgs. n. 462 del 1997.1.1.

Sostiene la ricorrente che i giudici di appello sarebbero incorsi nellaviolazione censurata ritenendo rimborsabili le sanzioni pagate dallacontribuente nonostante la definizione agevolata abbia estintoirrevocabilmente l’obbligazione tributaria riferita alle sanzioni.2.

Ritiene la controricorrente che il suddetto motivo di ricorso sia infondatoin quanto il pagamento a seguito della comunicazione di irregolarità nonsarebbe assimilabile alle fattispecie "condonistiche" o di acquiescenzaagevolata alla pretesa tributaria, le quali si distinguono per il fatto diprevedere, tra l'altro, la necessità di una espressa manifestazione di volontàdel contribuente e l'irrevocabilità ex lege del pagamento.3.

Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione finanziaria eccepisce,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36 deld.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c.3.1.

Ritiene la ricorrente che la sentenza impugnata sia priva dimotivazione, in quanto, dopo aver ampiamente descritto la regola iurisapplicabile al caso di specie, conclude affermando apoditticamente, e senzadar conto degli elementi contrari addotti dall’amministrazione finanziaria,che “occorre per l’appunto dimostrare la presenza congiunta di questirequisiti, come nel caso di cui ci occupiamo”.4.

Ad avviso della controricorrente il suddetto motivo è inammissibile perchéprospetta una valutazione del materiale probatorio in atti diversa da quellafatta propria dal giudice di merito, ed è comunque infondato perché lamotivazione della sentenza è più che sufficiente a palesare l'iter logico-giuridico a sostegno della decisione.5.

Con il terzo motivo di ricorso, l’ufficio impositore lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.Numero registro generale 12329/2025Numero sezionale 4001/2026Numero di raccolta generale 15381/2026Data pubblicazione 20/05/20265.1.

Ad avviso della ricorrente, la sentenza sarebbe priva di motivazioneanche nella parte in cui, a fronte del rilievo dell’amministrazione finanziariasecondo cui la società contribuente non poteva lamentare una causa di forzamaggiore dal momento che volontariamente si era onerata dell’IVA dovutadalle controllate, si limita ad affermare che “la società … riesce a dimostrareche non risponde al vero che la società capofila si è fatta carico anche degliomessi versamenti delle altre società, che risultano di esiguo valore”,omettendo di spiegare in che cosa consista siffatta dimostrazione e perchél’abbia condivisa.6.

Ritiene il controricorrente che il terzo motivo di ricorso sia inammissibilee infondato per ragioni analoghe a quelle illustrate con riguardo al secondomotivo.7.

Il primo motivo di ricorso è fondato.7.1.

La controversia in esame concerne la valutazione della possibilità dichiedere il rimborso delle somme pagate a titolo di sanzioni irrogate per ilmancato versamento di imposte, in caso di definizione delle stesse in misuraridotta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 all'esito dellac.d. comunicazione di irregolarità di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del1973 e all'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.7.2.

Orbene, la società contribuente, provvedendo al pagamento dellesomme dovute ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, hadefinito la sua posizione debitoria nei confronti del Fisco in via agevolata,determinando nella sostanza la formazione di un titolo giuridico nuovo inforza del quale, volontariamente, ha scelto di versare le somme risultantidalla liquidazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria,regolarizzando la propria posizione con il pagamento di una sanzioneridotta, oltre all'imposta ed agli interessi in forma rateale, così costituendouna modalità di componimento delle opposte pretese e, quindi, un accordotransattivo comportante l'azzeramento di una eventuale successivarichiesta di rimborso.Numero registro generale 12329/2025Numero sezionale 4001/2026Numero di raccolta generale 15381/2026Data pubblicazione 20/05/20267.3.

Questa Corte ha affermato il principio, a cui si intende dare continuità,secondo cui il contribuente che abbia chiesto la definizione agevolata di unasanzione, non può richiedere il rimborso delle sanzioni pagate in virtù delladefinizione agevolata, perché in tal modo si verificherebbe unainammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata, per una causasopravvenuta non espressamente prevista dalla legge (Cass. n.25767/2020; Cass. n. 27067/2017; Cass. n. 21413 del 2012; Cass. n.11735 del 2011).7.4.

La definizione agevolata della sanzione preclude al contribuente lapossibilità di avanzare pretese di rimborso dal momento che estingueirrevocabilmente l'obbligazione tributaria riferita alle sanzioni, altrimentiverrebbe svilita la stessa ratio dell'istituto, rendendo peraltro privo di unareale giustificazione il vantaggio che il legislatore tributario ha scelto diassicurare al contribuente che decide di definire la sanzione.7.5.

Non convince la tesi del controricorrente, secondo cui la definizioneagevolata di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 non sarebbeassimilabile ad un condono in assenza di una espressa manifestazione diacquiescenza alla pretesa fiscale.

Ciò che sfugge a questa ricostruzione è ilfatto che il regime in esame è un’agevolazione che consente al contribuentedi ottenere una riduzione dell’importo dovuto a titolo di sanzioni ove versiquanto dovuto a titolo di pretesa tributaria.

Il fatto che egli non prestiacquiescenza al tributo versato implica soltanto che potrà contestare,successivamente, la legittimità di quella pretesa.

Ma si tratta, a ben vedere,di un profilo distinto da quello che, invece, riguarda la possibilità dicontestare la debenza della sanzione.

La possibilità di invocare, infatti, lacausa di forza maggiore, di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, hariguardo precipuo alla esistenza di una ragione oggettiva e soggettiva checonsente al contribuente di pagare la sanzione: è, quindi, un profilo che nonNumero registro generale 12329/2025Numero sezionale 4001/2026Numero di raccolta generale 15381/2026Data pubblicazione 20/05/2026È questa non contestabilità della sanzione, successivamente all’adesionealla comunicazione di irregolarità, che non potrebbe essere messa indiscussione: ciò per il fatto, posto in evidenza dalla citata giurisprudenza dilegittimità, che il versamento della sanzione in misura ridotta attiene a unadiversa obbligazione tributaria, che non è più quella derivante dal rapportodi accessorietà con la pretesa principale, ma si collega alla volontà delcontribuente di provvedere al pagamento di una sanzione nella sua ridottamodalità.8.

Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quantostrettamente connessi, restano assorbiti per effetto dell’accoglimento delprimo motivo.9.

In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre restanoassorbiti il secondo e il terzo.

La sentenza va, dunque, cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche allaregolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa lasentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Della Valle-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 2205/2025 depositata il 02/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12329/2025Numero sezionale 4001/2026Numero di raccolta generale 15381/2026Data pubblicazione 20/05/2026La [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, già Ing. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., esercente lavori pubblici, ha omesso il versamento dell’IVA,dell’IRES e dell’IRAP, dovute in base alla dichiarazione, relative agli anni2012, 2013 e 2014, per complessivi € 23.679.075. La società aveva optatoper il regime di IVA di gruppo, onerandosi quindi dell’obbligazione dipagamento delle società controllate.A seguito della scissione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avvenuta in data3 agosto 2015, il suddetto debito tributario è confluito nella beneficiaria dinuova costituzione denominata [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta fusa perincorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]A seguito della notifica delle comunicazioni di irregolarità emesse ex artt.54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, lasocietà si è avvalsa della definizione agevolata mediante il pagamento dellesanzioni nella misura ridotta e dei tributi e interessi in forma rateale.In data 5 agosto 2020 la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hachiesto il rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni ridotte e interessisulle medesime, i cui importi erano stati pagati in data 20 luglio 2020,rispettivamente per € 2.247.896,50 e € 184.215,97.L'istanza conteneva sia la richiesta di annullamento delle sanzioni irrogateper gli omessi/tardivi versamenti IRES, IRAP ed IVA relativi agli anni 2012,2013 e 2014, che la conseguente richiesta di rimborso delle somme giàversate (a titolo di sanzione) nonché, nelle conclusioni, l'annullamento degli"interessi calcolati sulle sanzioni irrogate''.Decorso il termine di 90 giorni, la società contribuente impugnava il silenzio-rifiuto formatosi in relazione alla suddetta richiesta, chiedendo il rimborsodelle somme ivi indicate, nonché delle ulteriori somme versatesuccessivamente alla presentazione dell’istanza di rimborso a titolo disanzioni per € 62.090,78 e di interessi per € 9.117,10.La società sosteneva di non aver potuto assolvere all’obbligazione tributariaper causa di forza maggiore consistente nella impotenza finanziariaNumero registro generale 12329/2025Numero sezionale 4001/2026Numero di raccolta generale 15381/2026Data pubblicazione 20/05/2026derivatale dai ritardi nel pagamento del debito vantato nei confronti di AnasS.p.a. per lavori eseguiti.Resisteva l’amministrazione finanziaria sostenendo, innanzitutto,l’inammissibilità del ricorso a fronte dell’avvenuta definizione mediantepagamento delle sanzioni ridotte, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n.462 del 1997, e, nel merito, l’insussistenza di eventi eccezionali, atteso cheil ritardato pagamento da parte del committente era insito nel rischiod’impresa, e l’insussistenza dell’impotenza finanziaria allegata, poiché lasocietà era stata in grado di eseguire i pagamenti delle imposte, sanzioni einteressi, sebbene in forma rateale.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2624/2023,rigettava il ricorso.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dalla societàcontribuente, con sentenza n. 225/05/2025 accoglieva l’appello, ravvisandonell’inadempienza di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di quanto dovutoall’appellante un caso di forza maggiore che giustificava il rimborso dellesanzioni non dovute, a prescindere dalla loro definizione agevolata.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nelle more della decisione la Procura Generale, in persona del SostitutoProcuratore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria chiedendol’accoglimento del ricorso e il controricorrente ha depositato memoria direplica.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 12329/2025Numero sezionale 4001/2026Numero di raccolta generale 15381/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2, comma2, del d.lgs. n. 462 del 1997.1.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello sarebbero incorsi nellaviolazione censurata ritenendo rimborsabili le sanzioni pagate dallacontribuente nonostante la definizione agevolata abbia estintoirrevocabilmente l’obbligazione tributaria riferita alle sanzioni.2. Ritiene la controricorrente che il suddetto motivo di ricorso sia infondatoin quanto il pagamento a seguito della comunicazione di irregolarità nonsarebbe assimilabile alle fattispecie "condonistiche" o di acquiescenzaagevolata alla pretesa tributaria, le quali si distinguono per il fatto diprevedere, tra l'altro, la necessità di una espressa manifestazione di volontàdel contribuente e l'irrevocabilità ex lege del pagamento.3. Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione finanziaria eccepisce,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36 deld.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c.3.1. Ritiene la ricorrente che la sentenza impugnata sia priva dimotivazione, in quanto, dopo aver ampiamente descritto la regola iurisapplicabile al caso di specie, conclude affermando apoditticamente, e senzadar conto degli elementi contrari addotti dall’amministrazione finanziaria,che “occorre per l’appunto dimostrare la presenza congiunta di questirequisiti, come nel caso di cui ci occupiamo”.4. Ad avviso della controricorrente il suddetto motivo è inammissibile perchéprospetta una valutazione del materiale probatorio in atti diversa da quellafatta propria dal giudice di merito, ed è comunque infondato perché lamotivazione della sentenza è più che sufficiente a palesare l'iter logico-giuridico a sostegno della decisione.5. Con il terzo motivo di ricorso, l’ufficio impositore lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.Numero registro generale 12329/2025Numero sezionale 4001/2026Numero di raccolta generale 15381/2026Data pubblicazione 20/05/20265.1. Ad avviso della ricorrente, la sentenza sarebbe priva di motivazioneanche nella parte in cui, a fronte del rilievo dell’amministrazione finanziariasecondo cui la società contribuente non poteva lamentare una causa di forzamaggiore dal momento che volontariamente si era onerata dell’IVA dovutadalle controllate, si limita ad affermare che “la società … riesce a dimostrareche non risponde al vero che la società capofila si è fatta carico anche degliomessi versamenti delle altre società, che risultano di esiguo valore”,omettendo di spiegare in che cosa consista siffatta dimostrazione e perchél’abbia condivisa.6. Ritiene il controricorrente che il terzo motivo di ricorso sia inammissibilee infondato per ragioni analoghe a quelle illustrate con riguardo al secondomotivo.7. Il primo motivo di ricorso è fondato.7.1. La controversia in esame concerne la valutazione della possibilità dichiedere il rimborso delle somme pagate a titolo di sanzioni irrogate per ilmancato versamento di imposte, in caso di definizione delle stesse in misuraridotta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 all'esito dellac.d. comunicazione di irregolarità di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del1973 e all'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.7.2. Orbene, la società contribuente, provvedendo al pagamento dellesomme dovute ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, hadefinito la sua posizione debitoria nei confronti del Fisco in via agevolata,determinando nella sostanza la formazione di un titolo giuridico nuovo inforza del quale, volontariamente, ha scelto di versare le somme risultantidalla liquidazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria,regolarizzando la propria posizione con il pagamento di una sanzioneridotta, oltre all'imposta ed agli interessi in forma rateale, così costituendouna modalità di componimento delle opposte pretese e, quindi, un accordotransattivo comportante l'azzeramento di una eventuale successivarichiesta di rimborso.Numero registro generale 12329/2025Numero sezionale 4001/2026Numero di raccolta generale 15381/2026Data pubblicazione 20/05/20267.3. Questa Corte ha affermato il principio, a cui si intende dare continuità,secondo cui il contribuente che abbia chiesto la definizione agevolata di unasanzione, non può richiedere il rimborso delle sanzioni pagate in virtù delladefinizione agevolata, perché in tal modo si verificherebbe unainammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata, per una causasopravvenuta non espressamente prevista dalla legge (Cass. n.25767/2020; Cass. n. 27067/2017; Cass. n. 21413 del 2012; Cass. n.11735 del 2011).7.4. La definizione agevolata della sanzione preclude al contribuente lapossibilità di avanzare pretese di rimborso dal momento che estingueirrevocabilmente l'obbligazione tributaria riferita alle sanzioni, altrimentiverrebbe svilita la stessa ratio dell'istituto, rendendo peraltro privo di unareale giustificazione il vantaggio che il legislatore tributario ha scelto diassicurare al contribuente che decide di definire la sanzione.7.5. Non convince la tesi del controricorrente, secondo cui la definizioneagevolata di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 non sarebbeassimilabile ad un condono in assenza di una espressa manifestazione diacquiescenza alla pretesa fiscale. Ciò che sfugge a questa ricostruzione è ilfatto che il regime in esame è un’agevolazione che consente al contribuentedi ottenere una riduzione dell’importo dovuto a titolo di sanzioni ove versiquanto dovuto a titolo di pretesa tributaria. Il fatto che egli non prestiacquiescenza al tributo versato implica soltanto che potrà contestare,successivamente, la legittimità di quella pretesa. Ma si tratta, a ben vedere,di un profilo distinto da quello che, invece, riguarda la possibilità dicontestare la debenza della sanzione. La possibilità di invocare, infatti, lacausa di forza maggiore, di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, hariguardo precipuo alla esistenza di una ragione oggettiva e soggettiva checonsente al contribuente di pagare la sanzione: è, quindi, un profilo che nonNumero registro generale 12329/2025Numero sezionale 4001/2026Numero di raccolta generale 15381/2026Data pubblicazione 20/05/2026È questa non contestabilità della sanzione, successivamente all’adesionealla comunicazione di irregolarità, che non potrebbe essere messa indiscussione: ciò per il fatto, posto in evidenza dalla citata giurisprudenza dilegittimità, che il versamento della sanzione in misura ridotta attiene a unadiversa obbligazione tributaria, che non è più quella derivante dal rapportodi accessorietà con la pretesa principale, ma si collega alla volontà delcontribuente di provvedere al pagamento di una sanzione nella sua ridottamodalità.8. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quantostrettamente connessi, restano assorbiti per effetto dell’accoglimento delprimo motivo.9. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre restanoassorbiti il secondo e il terzo. La sentenza va, dunque, cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche allaregolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa lasentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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