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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12894/2026

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roricorrente-avverso la sentenza n. 2640/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLOdi NAPOLIVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 26433/2024Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 12894/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 06/05/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 5 maggio 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roricorrente-avverso la sentenza n. 2640/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLOdi NAPOLIVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 26433/2024Numero sezionale 406/2026Numero di raccolta generale 12894/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 06/05/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 5 maggio 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12894/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris