Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:890
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0032_RES
[OSCURATO:PERSONA]32/24
[OSCURATO:PERSONA] LLC
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 settembre 2025
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo rappresentante otto spine di pesce nere rivolte verso il basso – Uso effettivo del marchio – Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Natura dell'uso del marchio – Forma che differisce per alcuni elementi che non alterano il carattere distintivo – Ricorso incidentale – Oggetto del ricorso – Interesse ad agire – Ricevibilità»
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Marchio figurativo rappresentante otto spine di pesce nere rivolte verso il basso
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, a), e 58, § 1, a)]
(v. punti 40, 54, 63, 92, 98, 123, 131, 138)
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Ricorso incidentale – Ricorso proposto contro una decisione che statuisce su due cause riunite – Ricorso riguardante la parte della decisione che non è oggetto del ricorso principale – Ricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 184, § 1)
(v. punti 104-110)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 111-114)
[OSCURATO:PERSONA] di un ricorso di annullamento, che respinge, il Tribunale si pronuncia, per la prima volta, sulla ricevibilità di un ricorso incidentale presentato contro una decisione della commissione di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) a seguito della riunione, da parte di quest'ultima, di due ricorsi presentati contro la stessa decisione della divisione di annullamento e che coinvolgono le medesime parti.
[OSCURATO:PERSONA] A/S, l’interveniente, è titolare della registrazione internazionale che designa l'Unione europea di un marchio figurativo che rappresenta otto spine di pesce nere rivolte verso il basso per prodotti e servizi rientranti in più categorie (
1
). [OSCURATO:PERSONA] LLC, la ricorrente, ha presentato all'EUIPO una domanda di decadenza (
2
) di tale registrazione internazionale per l’insieme dei prodotti e dei servizi di cui trattasi. La divisione di annullamento dell'EUIPO ha accolto parzialmente tale domanda, ritenendo che l'importanza dell'uso della registrazione internazionale non fosse stata dimostrata per tutti i prodotti e servizi interessati, ad eccezione dell'abbigliamento per lo sport, il tempo libero e la moda rientrante nella classe 25.
L'interveniente ha proposto ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento con la motivazione che quest'ultima aveva dichiarato la decadenza dei suoi diritti sulla registrazione internazionale per le borse per lo sport nonché le calzature, le calzature sportive e le calzature per il tempo libero (
3
) (ricorso R 1415/2022-2). Da parte sua, la ricorrente ha proposto un altro ricorso avverso tale decisione, in quanto la domanda di decadenza dei diritti dell'interveniente sulla registrazione internazionale contestata era stata respinta per l'abbigliamento per lo sport, il tempo libero e la moda (
4
)(ricorso R 1421/2022-2). La commissione di ricorso dell'EUIPO ha riunito questi due ricorsi, in quanto diretti contro la stessa decisione, e li ha respinti nella decisione impugnata.
La ricorrente ha quindi proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso tale decisione (in prosieguo: il «ricorso principale»). L'interveniente ha presentato un ricorso incidentale contro la stessa decisione. Con atto separato, la ricorrente ha sollevato un'eccezione di irricevibilità contro tale ricorso incidentale.
Giudizio del Tribunale
In un primo momento, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, le conclusioni del ricorso incidentale tendono all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso.
Da un lato, il Tribunale constata che, nel caso di specie, la ricorrente e l'interveniente avevano anzitutto proposto due ricorsi distinti contro la decisione della divisione di annullamento, cosicché esse erano automaticamente parti dei due procedimenti paralleli dinanzi alla commissione di ricorso (
5
). Orbene, la commissione di ricorso ha esaminato questi due ricorsi durante il medesimo procedimento (
6
), al termine del quale ha adottato la decisione impugnata. Di conseguenza, in tale decisione, la commissione di ricorso ha statuito su due ricorsi diretti contro la stessa decisione della divisione di annullamento e che coinvolgevano le stesse parti.
Dall'altro lato, il Tribunale osserva che, con il ricorso principale, la ricorrente chiede ad esso di annullare la decisione impugnata poiché la commissione di ricorso ha respinto il ricorso nel procedimento R 1421/2022 2, mentre il ricorso incidentale riguarda l'annullamento della decisione impugnata in quanto la commissione di ricorso ha deciso di respingere il ricorso nel procedimento R 1415/2022 2. Ne consegue che il ricorso incidentale è diretto all'annullamento della decisione impugnata su un punto non sollevato nel ricorso ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia il diritto di sostenere che il ricorso incidentale riguardi una decisione diversa da quella contestata nell’ambito del ricorso principale.
In un secondo momento, per quanto riguarda l'interesse ad agire dell'interveniente, il Tribunale ricorda che un ricorso di annullamento presentato da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo nella misura in cui quest’ultima ha un interesse all'annullamento dell'atto impugnato. Un siffatto interesse presuppone quindi che l’annullamento di tale atto possa di per sé avere conseguenze giuridiche e che il ricorso possa, pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.
Nel caso di specie, il ricorso incidentale è diretto all'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso dell'interveniente presentato nel procedimento R 1415/2022 2 e, di conseguenza, ha confermato la decisione della divisione di annullamento che aveva dichiarato la decadenza dei diritti della titolare della registrazione internazionale contestata, in particolare per le borse per lo sport e le calzature. Pertanto, il Tribunale osserva che, se dovesse accogliere le richieste dell'interveniente e annullare la decisione impugnata, la commissione di ricorso sarebbe tenuta a pronunciarsi nuovamente sul ricorso dell'interveniente presentato nel procedimento R 1415/2022 2 e potrebbe, in tale contesto, adottare una decisione diversa da quella annullata dal Tribunale. Di conseguenza, il ricorso incidentale può, con il suo esito, procurare un beneficio all'interveniente.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale conclude che il fatto che la decisione impugnata si sia pronunciata a favore dell'interveniente nel procedimento R 1421/2022 2 non può privarla di un interesse ad agire contro la decisione impugnata, nella misura in cui quest'ultima ha respinto il suo ricorso nel procedimento R 1415/2022 2.
(
1
) Si trattava di prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 18, 25, 28 e 35 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
(
2
) Sul fondamento dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
).
(
3
) Le «borse per lo sport» sono comprese nella classe 18 e le «calzature; calzature per lo sport; calzature per il tempo libero» sono comprese nella classe 25.
(
4
) Tali prodotti rientrano nella classe 25.
(
5
) Secondo l’articolo 67 del regolamento 2017/1001.
(
6
) In applicazione dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento delegato 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (
GU 2018, L 104, pag. 1
).