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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14737/2026

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Pompeo DelRe -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ControricorrenteAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidentep.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -IntimataAvverso la sentenza n. 41/2024 della Corte di giustizia tributaria di II gradodel Molise, depositata il 1.02.2024;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica del 13 maggio 2026;RGN 18489/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18428 9/2024Numero sezionale 4047/2026Numero di raccolta generale 14737/2026Data pubblicazione 18/05/2026Dalla sentenza e dalle difese delle parti costituite si evince che allasocietà ricorrente fu notificato l’avviso di intimazione n.02720229001740660, per il pagamento di crediti fiscali portati da cartelleesattoriali e da avvisi d’accertamento impoesattivi, aventi ad oggetto Iva eimposte dirette, nonché diritti camerali, per un importo complessivo di €216.184,47 comprensivo di sanzioni e interessi.Avverso l’intimazione la società propose ricorso dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di I grado di Campobasso, che con sentenza n. 256/2022ne rigettò le ragioni.L’appello della società fu respinto con sentenza n. 41/2024, ora al vagliodella Corte.Il giudice d’appello, dopo aver riportato la vicenda processuale e leragioni di doglianza della debitrice, si è soffermato sulla censura con cui lasocietà aveva lamentato l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato,inviata da un indirizzo pec dell’agente della riscossione, non risultante traquelli riportati nei pubblici registri.

Nel respingere tale doglianza, ha conclusoper il rigetto dell’impugnazione.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidatoa quattro motivi, ulteriormente illustrati da memorie ritualmente depositate,cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso, mentre l’Agenziadelle entrate – Riscossione è rimasta intimata.All’esito dell’adunanza camerale del 13 maggio 2026 la causa è statadecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente ha denunciato la «violazione e falsaapplicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c. comma 1° n. 3 – Violazionee falsa applicazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 31/12/1992».Nonostante la Corte di II grado avesse accolto l’istanza di sospensionedella sentenza di primo grado, in ragione della querela di falso proposta nel(diverso) giudizio -non ancora definito- avente ad oggetto gli avvisid’accertamento prodromici all’intimazione qui impugnata, ed indirizzata alprocesso verbale di constatazione, presupposto dei medesimi avvisi diRGN 18489/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18438 9/2024Numero sezionale 4047/2026Numero di raccolta generale 14737/2026accertamento, il giudice d’appello aveva poi ugualmente deciso la causa,Data pubblicazione 18/05/2026senza attendere il giudicato del processo pregiudiziale.Con il secondo motivo ha lamentato la «violazione e fasa applicazione dinorme di diritto – art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 – Violazione e falsaapplicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 31/12/1992».Nonostante il giudizio per querela di falso fosse pregiudiziale alladefinizione della presente controversia, il giudice d’appello non avevaspiegato in alcun modo perché avesse poi deciso ugualmente nel merito lacausa.Con il terzo motivo si duole della «violazione e falsa applicazione dinorme di diritto – art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 – violazione e falsaapplicazione dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema dinotifica della cartella di pagamento) e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973(in materia di notificazione dell’avviso d’accertamento), il quale, a sua voltarinvia alle suddette norme sulle notificazioni nel processo civile, ai sensidell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53».La sentenza impugnata avrebbe inteso rigettare il gravame propostodalla società prendendo in considerazione solo ed unicamente quantolamentato con il primo motivo di appello, laddove la ricorrente aveva insistitosui vizi della notifica a mezzo di un indirizzo pec non risultante da pubblicielenchi e registri (IPA, REGINDE, INI - PEC).Con il quarto motivo denuncia la «violazione e falsa applicazione dinorme di diritto – art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 – violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c.

Omessa decisione su tutti i motivi diappello».Il giudice di II grado avrebbe rigettato l’appello, trattando della solaquestione dell’invio degli atti impositivi da indirizzo pec non registrato neipubblici registri, così omettendo ogni valutazione delle altre ragionid’appello.In applicazione del principio della ragione più liquida è necessariotrattare dell’ultimo motivo, il cui contenuto, sebbene la doglianza sia stataformalmente ricondotta nel parametro dell’errore di diritto, trova correttacollocazione nel vizio processuale dell’omessa decisione su uno o più motividel ricorso.Essa è fondata.RGN 18489/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18489/2024Numero sezionale 4044 7/2026Numero di raccolta generale 14737/2026Data pubblicazione 18/05/2026Come risulta riportato anche nel controricorso dell’Amministrazionefinanziaria, l’atto d’appello della società censurava la sentenza di I grado peruna molteplicità di ragioni.

In particolare, con esso la contribuente avevalamentato: «A) Illegittimità ed erroneità del capo della sentenza nella partein cui non aveva considerato l’inesistenza della notifica.

L’indirizzo pec delmittente (notifica.acc.moliseec.agenziariscossione.gov.it) non risultavaregistrato nei pubblici registri.

B) Illegittimità ed erroneità della sentenzanella parte in cui non aveva considerato la nullità dell’intimazione dipagamento per mancata notifica delle cartelle di pagamento menzionatenell’atto impugnato.

SUB.

B1) Sull’assenza di prova della notifica dellecartelle presupposte all’atto impugnato.

SUB.

B.2) Sulla domanda dirateizzazione del debito, che non impediva al contribuente di effettuare ilricorso.

C) Illegittimità ed erroneità del capo della sentenza nella parte in cuinon aveva considerato l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediticamerali derivante dalle cartelle n. […..].

Illegittimità dell’intimazione dipagamento.

D) Illegittimità ed erroneità del capo della sentenza nella partein cui in cui non aveva considerato l’intervenuta prescrizione quinquennaledelle sanzioni e interessi del credito derivante dalle cartelle n. [….].Illegittimità dell’intimazione di pagamento.

E) Illegittimità ed erroneità delcapo della sentenza nella parte in cui in cui non aveva considerato la nullitàdella cartella per mancata indicazione del procedimento di computo degliinteressi.

F) Illegittimità ed erroneità del capo della sentenza nella parte incui non aveva considerato la nullità dell’intimazione di pagamento permancata allegazione delle cartelle di pagamento e avvisi di accertamentomenzionati nell'atto impugnato.

C) nel merito: D) G) Illegittimità ederroneità del capo della sentenza nella parte in cui non aveva considerato lasospensione degli avvisi di accertamento menzionati nell’intimazione dipagamento, disposta dalla [OSCURATO:PERSONA] diCampobasso.

Illegittimità del provvedimento impugnato.

E) SUB.

G.1) sullesanzioni illegittime sul terzo del tributo in caso di ricorso.

Nullità dell’atto dipignoramento impugnato.

G) Erroneità del capo della sentenza con cui laCorte di Giustizia Tributaria di I° di Campobasso aveva condannato laricorrente alla refusione delle spese di giudizio».A fronte dei numerosi motivi di ricorso la Corte di II grado si è limitataalla trattazione di uno solo dei motivi, ossia quello dell’indirizzo pec diRGN 18489/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 18489/2024Numero sezionale 4054 7/2026Numero di raccolta generale 14737/2026Data pubblicazione 18/05/2026provenienza delle notifiche delle cartelle e degli avvisi d’accertamentoimpoesattivi.Si tratta, con evidenza, di una pronuncia del tutto omissiva perché, aprescindere dalla fondatezza o meno di tutte o di una parte delle ragionid’appello, esse certamente meritavano il vaglio del giudice investitodell’impugnazione.

Questi, invece, è stato totalmente silente sulle numerosedoglianze.L’accoglimento del motivo di nullità della pronuncia assorbe i primi tremotivi.La sentenza è dunque nulla e pertanto va cassata, con conseguenterinvio della causa alla Corte tributaria di II grado del Molise, che, in diversacomposizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità,provvederà al riesame dell’appello.

P.Q.MLa Corte, accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza erinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, cui demanda, indiversa composizione, anche le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2026La PresidenteGiulia IOFRIDARGN 18489/2024Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. Pompeo DelRe -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ControricorrenteAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidentep.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -IntimataAvverso la sentenza n. 41/2024 della Corte di giustizia tributaria di II gradodel Molise, depositata il 1.02.2024;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica del 13 maggio 2026;RGN 18489/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18428 9/2024Numero sezionale 4047/2026Numero di raccolta generale 14737/2026Data pubblicazione 18/05/2026Dalla sentenza e dalle difese delle parti costituite si evince che allasocietà ricorrente fu notificato l’avviso di intimazione n.02720229001740660, per il pagamento di crediti fiscali portati da cartelleesattoriali e da avvisi d’accertamento impoesattivi, aventi ad oggetto Iva eimposte dirette, nonché diritti camerali, per un importo complessivo di €216.184,47 comprensivo di sanzioni e interessi.Avverso l’intimazione la società propose ricorso dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di I grado di Campobasso, che con sentenza n. 256/2022ne rigettò le ragioni.L’appello della società fu respinto con sentenza n. 41/2024, ora al vagliodella Corte.Il giudice d’appello, dopo aver riportato la vicenda processuale e leragioni di doglianza della debitrice, si è soffermato sulla censura con cui lasocietà aveva lamentato l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato,inviata da un indirizzo pec dell’agente della riscossione, non risultante traquelli riportati nei pubblici registri. Nel respingere tale doglianza, ha conclusoper il rigetto dell’impugnazione.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidatoa quattro motivi, ulteriormente illustrati da memorie ritualmente depositate,cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso, mentre l’Agenziadelle entrate – Riscossione è rimasta intimata.All’esito dell’adunanza camerale del 13 maggio 2026 la causa è statadecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente ha denunciato la «violazione e falsaapplicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c. comma 1° n. 3 – Violazionee falsa applicazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 31/12/1992».Nonostante la Corte di II grado avesse accolto l’istanza di sospensionedella sentenza di primo grado, in ragione della querela di falso proposta nel(diverso) giudizio -non ancora definito- avente ad oggetto gli avvisid’accertamento prodromici all’intimazione qui impugnata, ed indirizzata alprocesso verbale di constatazione, presupposto dei medesimi avvisi diRGN 18489/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18438 9/2024Numero sezionale 4047/2026Numero di raccolta generale 14737/2026accertamento, il giudice d’appello aveva poi ugualmente deciso la causa,Data pubblicazione 18/05/2026senza attendere il giudicato del processo pregiudiziale.Con il secondo motivo ha lamentato la «violazione e fasa applicazione dinorme di diritto – art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 – Violazione e falsaapplicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 31/12/1992».Nonostante il giudizio per querela di falso fosse pregiudiziale alladefinizione della presente controversia, il giudice d’appello non avevaspiegato in alcun modo perché avesse poi deciso ugualmente nel merito lacausa.Con il terzo motivo si duole della «violazione e falsa applicazione dinorme di diritto – art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 – violazione e falsaapplicazione dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema dinotifica della cartella di pagamento) e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973(in materia di notificazione dell’avviso d’accertamento), il quale, a sua voltarinvia alle suddette norme sulle notificazioni nel processo civile, ai sensidell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53».La sentenza impugnata avrebbe inteso rigettare il gravame propostodalla società prendendo in considerazione solo ed unicamente quantolamentato con il primo motivo di appello, laddove la ricorrente aveva insistitosui vizi della notifica a mezzo di un indirizzo pec non risultante da pubblicielenchi e registri (IPA, REGINDE, INI - PEC).Con il quarto motivo denuncia la «violazione e falsa applicazione dinorme di diritto – art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 – violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. Omessa decisione su tutti i motivi diappello».Il giudice di II grado avrebbe rigettato l’appello, trattando della solaquestione dell’invio degli atti impositivi da indirizzo pec non registrato neipubblici registri, così omettendo ogni valutazione delle altre ragionid’appello.In applicazione del principio della ragione più liquida è necessariotrattare dell’ultimo motivo, il cui contenuto, sebbene la doglianza sia stataformalmente ricondotta nel parametro dell’errore di diritto, trova correttacollocazione nel vizio processuale dell’omessa decisione su uno o più motividel ricorso.Essa è fondata.RGN 18489/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18489/2024Numero sezionale 4044 7/2026Numero di raccolta generale 14737/2026Data pubblicazione 18/05/2026Come risulta riportato anche nel controricorso dell’Amministrazionefinanziaria, l’atto d’appello della società censurava la sentenza di I grado peruna molteplicità di ragioni. In particolare, con esso la contribuente avevalamentato: «A) Illegittimità ed erroneità del capo della sentenza nella partein cui non aveva considerato l’inesistenza della notifica. L’indirizzo pec delmittente (notifica.acc.moliseec.agenziariscossione.gov.it) non risultavaregistrato nei pubblici registri. B) Illegittimità ed erroneità della sentenzanella parte in cui non aveva considerato la nullità dell’intimazione dipagamento per mancata notifica delle cartelle di pagamento menzionatenell’atto impugnato. SUB. B1) Sull’assenza di prova della notifica dellecartelle presupposte all’atto impugnato. SUB. B.2) Sulla domanda dirateizzazione del debito, che non impediva al contribuente di effettuare ilricorso. C) Illegittimità ed erroneità del capo della sentenza nella parte in cuinon aveva considerato l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediticamerali derivante dalle cartelle n. […..]. Illegittimità dell’intimazione dipagamento. D) Illegittimità ed erroneità del capo della sentenza nella partein cui in cui non aveva considerato l’intervenuta prescrizione quinquennaledelle sanzioni e interessi del credito derivante dalle cartelle n. [….].Illegittimità dell’intimazione di pagamento. E) Illegittimità ed erroneità delcapo della sentenza nella parte in cui in cui non aveva considerato la nullitàdella cartella per mancata indicazione del procedimento di computo degliinteressi. F) Illegittimità ed erroneità del capo della sentenza nella parte incui non aveva considerato la nullità dell’intimazione di pagamento permancata allegazione delle cartelle di pagamento e avvisi di accertamentomenzionati nell'atto impugnato. C) nel merito: D) G) Illegittimità ederroneità del capo della sentenza nella parte in cui non aveva considerato lasospensione degli avvisi di accertamento menzionati nell’intimazione dipagamento, disposta dalla [OSCURATO:PERSONA] diCampobasso. Illegittimità del provvedimento impugnato. E) SUB. G.1) sullesanzioni illegittime sul terzo del tributo in caso di ricorso. Nullità dell’atto dipignoramento impugnato. G) Erroneità del capo della sentenza con cui laCorte di Giustizia Tributaria di I° di Campobasso aveva condannato laricorrente alla refusione delle spese di giudizio».A fronte dei numerosi motivi di ricorso la Corte di II grado si è limitataalla trattazione di uno solo dei motivi, ossia quello dell’indirizzo pec diRGN 18489/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 18489/2024Numero sezionale 4054 7/2026Numero di raccolta generale 14737/2026Data pubblicazione 18/05/2026provenienza delle notifiche delle cartelle e degli avvisi d’accertamentoimpoesattivi.Si tratta, con evidenza, di una pronuncia del tutto omissiva perché, aprescindere dalla fondatezza o meno di tutte o di una parte delle ragionid’appello, esse certamente meritavano il vaglio del giudice investitodell’impugnazione. Questi, invece, è stato totalmente silente sulle numerosedoglianze.L’accoglimento del motivo di nullità della pronuncia assorbe i primi tremotivi.La sentenza è dunque nulla e pertanto va cassata, con conseguenterinvio della causa alla Corte tributaria di II grado del Molise, che, in diversacomposizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità,provvederà al riesame dell’appello. P.Q.MLa Corte, accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza erinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, cui demanda, indiversa composizione, anche le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2026La PresidenteGiulia IOFRIDARGN 18489/2024Consigliere rel. Federici
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