CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 01824/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 20/03/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 19 ottobre 2022 la sesta Sezione di questa Corte, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero svolto in tema di meno grave qualificazione giuridica data dalla Corte di appello al fatto inizialmente contestato come concussione, qualificava il fatto come da decreto di citazione a giudizio e annullava con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che la Corte territoriale aveva calcolato in relazione al reato di cui all'art. 319- quater cod. pen. 1.1. La Corte di appello di Lecce, onerata del rinvio, accoglieva la richiesta di definizione dell'appello con pena concordata tra le parti, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., riformava, quindi, quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice. 1.2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivo della impugnazione illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 62 bis cod. pen.), non avendo la Corte ritenuto di applicare ex officio le circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni dei motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). 2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferenti al trattamento sanzionatorio, che ha però seguito l'indicazione concordataria. La sanzione concordata tra le parti non presenta aspetti di illegalità, né come tale è stata presentata dalla difesa, che non ha, nel concordare la sanzione in appello con la parte pubblica, fatto cenno alla possibilità di riconoscere le dette circostanze innominate, che neppure la Corte di merito poteva riconoscere d'ufficio (Sez. 2, n. 35534 del 06/07/2021, Rv. 281943 - 01). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle