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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 25628/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21075/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23/C [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE SALERNO n.1785/2017 depositata il 25/05/2018. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e riscontrata la non accettazione della parte controricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; ritenuto che deve essere pronunciata statuizione sulle spese processuali in considerazione della mancata accettazione della rinuncia da parte del Fallimento controricorrente; ritenuto che possono essere compensate le spese processuali in considerazione della pregressa non stabilità degli indirizzi giurisprudenziali; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21075/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23/C [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE SALERNO n.1785/2017 depositata il 25/05/2018. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e riscontrata la non accettazione della parte controricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; ritenuto che deve essere pronunciata statuizione sulle spese processuali in considerazione della mancata accettazione della rinuncia da parte del Fallimento controricorrente; ritenuto che possono essere compensate le spese processuali in considerazione della pregressa non stabilità degli indirizzi giurisprudenziali; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese processuali. Così deciso in Roma, il 2
Decreto Cassazione n. 25628/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris