Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33338/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di FICARRA Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], RUGGERI Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/7/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le successive memorie; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, illustrando diffusamente i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia resa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale del medesimo capoluogo in data 16 novembre 2021 e riduceva ad unità il delitto di usura, contestato al solo Ficarra come ripetuto in più episodi unificati sotto il vincolo della continuazione, escludeva per detto delitto l'aggravante del metodo mafioso riconosciuta in primo grado, unificava in unico contesto i distinti episodi di tentata estorsione aggravata, rideterminava conseguentemente le sanzioni principali e quelle accessorie, confermava nel resto la sentenza impugnata.

Avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, che hanno segnalato i vizi deducibili, così come in appresso indicati:

1. [OSCURATO:PERSONA] risponde del concorso con ignoti nel reato di usura contestato al capo 1, commesso in Palermo dal giugno 2013 al 25 febbraio 2015, nonché del concorso con Ruggeri nell'unico tentativo di estorsione, a condotte frazionate, commesso in Palermo, dall'ottobre 2020 all'il gennaio 2021;

1.1. Con il primo motivo deduce vizio esiziale della motivazione, per intima contraddittorietà e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in quanto la Corte di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato ricorrente per il reato di usura, senza avvedersi che, in assenza del dies ad quem del contratto di finanziamento, stipulato tra le parti nel giugno del 2013 (80.000 euro finanziati in quella data), il fatto difetterebbe di tipicità: mancando la restituzione della sorta capitale, il contratto avrebbe infatti prorogato i suoi effetti almeno fino alla richiesta pressante ed ultimativa del gennaio 2021, talché gli interessi inizialmente versati fino al ottobre del 2013 e quelli successivamente richiesti, non supererebbero (dilazionati dal giugno 2013 al gennaio 2021) il tasso soglia indicato dalla disposizione incriminatrice ai fini della integrazione del tipo; la Corte non ha tenuto in alcuna considerazione il contenuto della informativa dei CC del 12 dicembre 2020, ove apertamente si faceva riferimento alla novazione del patto usurario, con decurtazione del tasso di interesse inizialmente praticato e sua diluizione nell'arco di sette anni, sì da rientrare "sotto soglia";

1.2. violazione e falsa applicazione della legge penale e mancata assunzione di prova decisiva in appello (art. 606, lett. b e d, cod. proc. pen.) quanto alle condotte qualificate in imputazione come tentativi di estorsione (19 novembre e 16 dicembre 2020); anche in questo caso non sarebbe integrato il tipo, difettando la minaccia esplicita; inoltre la Corte di merito, rifiutando di accedere alla rinnovazione istruttoria, si sarebbe privata della opportunità di dare una lettura non aggravata (dal- metodo mafioso) e neppure illecita delle richieste di adempimento di un debito mai onorato; la lettura del testo della conversazione intercettata il 19 novembre 2020 farebbe chiarezza definitiva circa l'ammontare del tasso (inferiore al 6% annuo) praticato a seguito della novazione del patto inizialmente contratto; né è possibile intravedere nelle parole spese dal Ficarra alcuna seria e concreta minaccia per costringere il debitore all'adempimento, tantonneno aggravata dalla evocazione di oscuri finanziatori, che comunque sarebbero stati in contatto con il solo Ficarra e solo a costui avrebbero presentato il conto;

1.3. violazione e falsa applicazione della legge penale ed inosservanza di quella processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), in quanto la Corte di merito avrebbe condannato il Ficarra per un fatto diverso da quello contestato; in particolare, l'episodio del 25 febbraio 2015 (con richiesta di ulteriori interessi per definire il contesto debitorio) sarebbe uscito dal perimetro del fatto usurario per entrare in quello estorsivo, alla stregua di quanto accaduto il 19 novembre 2020; il che vale a rendere un verdetto di condanna per un fatto diverso da quello contestato, con la conseguente nullità della sentenza, emessa in violazione degli artt. 521 e 522 del codice di rito;

1.4. con il quarto motivo di ricorso si denunzia mancanza di motivazione in riferimento all'episodio estorsivo del 16 dicembre 2020, per il quale pure è condanna;

1.5. ancora, violazione e falsa applicazione della legge penale è denunziata in riferimento al conato estorsivo dell'Il gennaio 2021, commesso in concorso con Ruggeri, difetterebbe infatti la minaccia, trattandosi di una messa in scena architettata al solo fine di indurre il debitore all'adempimento; del resto, nessuno dei pericoli immaginari figurati si è poi concretizzato, a testimonianza del fatto che non si trattava di minaccia seria e concreta, ma solo di una sceneggiatura, male arrangiata, messa in scena;

1.6. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte erroneamente qualificato l'episodio di ragion fattasi (art. 393 cod. pen.) come conato estorsivo, l'agente infatti operava solo per il recupero del credito (informativa CC del 11 gennaio 2021); la misura degli interessi, a seguito della novazione del contratto concluso nel 2013, era tornata "sotto soglia" (richiama sul punto Sez. 2, n. 26235 del 12/5/2017, Rv. 269968), talché l'agente chiedeva l'adempimento di una obbligazione legittima, potendo rivolgersi alla giurisdizione per soddisfare la sua legittima pretesa;1.7. ancora, violazione e falsa applicazione della legge penale, quanto alla riconosciuta aggravante ad effetto speciale del metodo mafioso; il Ficarra si è sempre esposto in proprio con gli ostentati terzi finanziatori, né ha mai detto al debitore che gli oscuri e famigerati finanziatori si sarebbero rivalsi sul debitore finale, sicché quest'ultimo sarebbe sempre rimasto estraneo ai rapporti tra finanziatore intermedio e finanziatore primario, connotato da caratteri mafiosi;

1.8. con l'ultimo motivo di ricorso Ficarra denunzia ancora una volta la violazione della legge penale quanto al rigetto del motivo di appello con il quale si chiedeva l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della modesta entità del fatto (che ha visto inadempiuto l'originario debito contratto), della spontanea confessione del fatto storico, della condotta processuale tenuta post delictum; 1.9 con i motivi aggiunti da ultimo trasmessi a mezzo p.e.c., la difesa del Ficarra insiste sul tasso legale degli interessi richiesti per effetto della novazione (18/10/2020) e, dunque, sulla qualificazione del fatto estorsivo come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona (art. 393 cod. pen.), con le ineludibili conseguenze, sostanziali e processuali;

2. [OSCURATO:PERSONA], concorso nella estorsione tentata, episodio dell'Il gennaio 2021:

2.1. inosservanza delle norme processuali e mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in rif. agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito riconosciuto il concorso del Ruggeri nel conato estorsivo commesso da Ficarra, pur in assenza di qualsivoglia dimostrazione della consapevolezza del "pregresso" illecito (entità del tasso di interessi) che sosteneva la pretesa di adempimento del debito.

La minaccia non è mai stata comunque seria e concreta, trattandosi di una messa in scena;

2.2. ancora, vizi esiziali di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto, dovendo ritenersi integrata, al più, l'ipotesi della ragion fattasi (art 393 cod. pen.), per la evidente tutelabilità giurisdizionale delle ragioni di credito vantate dal Ficarra;

2.3. ancora, vizi esiziali di motivazione quanto alla mera evocazione di un metodo mafioso, mai seriamente ostentato;

2.4. motivazione graficamente assente, quanto al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e più mite commisurazione della sanzione penale;

2.5. il capo relativo ala condanna al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituirebbe ulteriore violazione della legge penale, trattandosi di condanna intervenuta per la prima volta in appello, in quanto la motivazione della sentenza di primo grado riconosceva il danno risarcibile solo ed unicamente rispetto al delitto di usura, per il quale il Ruggeri non è stato mai condannato.

3. All'udienza del 9 maggio 2023, il Collegio, sulle conclusioni delle parti presenti riservava la decisione in camera di consiglio, dandone in seguito lettura in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono infondati, solo alcuni in maniera manifesta; gli atti della impugnazione vanno pertanto rigettati.

1. [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il filo rosso, di natura logica, che lega tra loro la quasi totalità dei motivi di ricorso svolti sul tema del difetto di tipicità del delitto di usura contestato (interessi sotto soglia, tenuto conto della durata ultra settennale dell'ammortamento), trascinando verso il baratro della violazione di legge anche la succedanea condotta estorsiva (tentata), difettando qui l'ingiustizia del profitto, è composto di materia effimera, destinata a decomporsi al confronto con il fatto (confesso) descritto in imputazione, così come "letto" dal giudice della impugnazione di merito.

Si è già detto (punto 1 del ritenuto in fatto) che il delitto di usura contestato è descritto in imputazione come commesso nell'intervallo che corre tra il giugno 2013 ed il 25 febbraio 2015.

La Corte, nell'ambito di tale estesa dimensione cronologica, ha ritagliato un periodo più contenuto, ravvisando i tratti qualificanti del fatto tipico nella condotta chiusa tra giugno e ottobre 2013, allorquando il finanziamento di euro 80.000,00 fu erogato a patto che il debitore versasse interessi per euro 3.200,00 mensili, al tasso del 48% annuo.

Interessi che, senza toccare il capitale finanziato, furono corrisposti fino al successivo mese di ottobre.

In questo contesto cronologico la Corte di merito racchiude il patto usurario e per tale fatto ha irrogato la sanzione penale indicata in parte dispositiva.

Orbene, sotto il profilo strettamente dogmatico non appare superfluo ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto più volte modo di precisare, anche in tempi recenti (Sezione 2, n. 15716 del 15/2/2023, n.m.; Sezione 2, n. 39532 del 13/7/2022, n.m.; Sezione 2, n. 23919 del 15/7/2020, Rv. 279487 - 01; Sezione 2, n. 50397 del 21/11/2014, Rv. 261487 - 01), che il "tipo usura" è descritto dal legislatore seguendo uno schema a due vie, potenzialmente sovrapponibili.

Il reato, nella sua dimensione istantanea, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, mentre può giungere a consumazione (non coincidente con il perfezionamento) con l'integrale adempimento dell'obbligazione illecita contratta, perché le restituzioni onerose, che seguono il piano di ammortamento pattuito- in esecuzione del negozio usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante.

Le due fattispecie hanno in comune l'induzione della vittima alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile; ma mentre una resta caratterizzata dal conseguimento effettivo del profitto illecito (reato di danno), l'altra resta perfezionata con la mera accettazione delle condizioni giugulatorie (reato di pericolo).

Si tratta dunque, ipotesi non certo isolata nel panorama della tecnica della incriminazione di condotte connotate da potente disvalore sociale, di una norma a più fattispecie, con la quale il legislatore intende coprire ogni possibile variabile dell'agire avversato.

Nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito.

Nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (Sez. 2, n. 37693 del 4/6/2014, Rv. 260782; Sez. 2, n. 33871 del 2/7/2010 Rv. 248132; Sez. f., n. 32362 del 19/8/2010 Rv. 248142; Sez. 2, n. 26553 del 12/6/2007 Rv. 237169; Sez. 2, n. 11837 del 10/12/2003, dep. 2004, Rv. 228381).

L'esecuzione della prestazione da parte del debitore consente poi di assorbire nel reato di danno la fattispecie di pericolo che, nel momento genetico dell'obbligazione, viveva in piena autonomia (Sez. 2, n. 11837/2004 cit.).

Calando la fattispecie concreta nel crogiuolo del dogma, non resta che osservare come la Corte di merito, facendo corretta applicazione del dato normativo, ha, con motivazione logica e congruente con le evidenze raccolte nel procedere ed attingendo ai suoi poteri, che le consentono di definire il fatto incriminato in una dimensione cronologica più ridotta rispetto a quella descritta in imputazione, ritenuto integrato il "tipo" con la semplice pattuizione del tasso usurario, restando assorbita la fattispecie di pericolo nel reato di danno costituito dal pagamento di interessi usurari fino all'ottobre del 2013.

Tale fattispecie resta confermata, nella struttura, dalla nuova richiesta del febbraio 2015, che alla iniziale pattuizione usuraria si richiama, non per "novare" (giacché alcun aliquid novi si scorge nella domanda), ma anzi per insistere nella richiesta di adempimento della prestazione contra ius.

Il fatto del 2015 non è contestato in imputazione come estorsivo e, dunque, resta confinato nell'oblio.

In questo modo di argomentare della Corte non è ravvisabile alcuna illogicità, men che meno manifesta, tampoco si scorge contraddittorietà intrinseca o estrinseca del ragionare-in diritto o in fatto.

Né la novazione interviene nel 2020, come diffusamente argomenta la difesa, giacché le richieste ultimative dell'autunno 2020, seguite nel gennaio 2021 dall'intervento (adesivo dipendente) del Ruggeri, richiamano pur sempre un "fatto-reato" chiuso nelle condotte del 2013, ove il profitto era certamente ingiusto, come il corrispondente danno della vittima.

Non vi è spazio, pertanto, per invocare la giurisprudenza di questa sezione sul tema (Sez. 2, n. 26235 del 12/5/2017, Rv. 269968), perché alcuna novazione dell'originario contratto si è realizzata.

Il primo motivo di ricorso speso nell'interesse del Ficarra è pertanto infondato.

1.2. Il secondo motivo, che tende a qualificare le richieste del 2020 come "bonarie" e, dunque, non connotata da caratteri minatori, palesa viceversa evidenti profili di inammissibilità (motivo non consentito), giacché con esso si chiede alla Corte di legittimità di indulgere verso un nuovo e differente apprezzamento della prova, che, assunta nel rito negoziale a prova contratta, è stata efficacemente e logicamente valorizzata dalla Corte di merito, tantomeno appare irrituale la decisione processuale della Corte di non accedere alla richiesta di rinnovazione istruttoria, a fronte del rito eletto in primo grado e della stimata non decisività della fonte dichiarativa prospettata.

1.3. Deve pure escludersi la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen., sanzionato da nullità, ai sensi del successivo articolo 522), in quanto la Corte di appello ha soltanto circoscritto il perimetro cronologico del fatto descritto in imputazione, per il quale era intervenuta condanna in primo grado.

Né la richiesta del febbraio 2015 è stata tenuta in conto nel calibrare la dimensione sanzionatoria relativa alla fattispecie estorsiva tentata.

Non muta pertanto il fatto contestato, assumendo questo soltanto una dimensione più ridotta.

Nessuna condanna "a sorpresa" si è pertanto realizzata nel corso della fattispecie processuale scrutinata.

Il terzo motivo è pertanto manifestamente infondato.

1.4. Quanto alla omessa motivazione denunziata con il quarto motivo di ricorso (episodio relativo alla richiesta del 16 dicembre 2020), deve rilevarsi che dall'esame dei motivi di appello svolti nell'interesse del Ficarra non si evince alcuna attenzione alla inefficace dimostrazione del fatto descritto in imputazione.

La Corte di merito, pertanto, non aveva alcun obbligo di argomentare in ordine ad un segmento del fatto (identificato poi in forma unitaria e come tale sanzionato) che non era stato attinto dai motivi di gravame (cfr. solo tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306 - 01).

Il motivo sopravviene quando la catena devolutiva era stata interrotta.1.5.

Il quinto motivo partecipa delle medesime ragioni di inammissibilità già esposte in relazione al secondo.

Il motivo non è consentito, richiedendosi con esso un nuovo e diverso apprezzamento della prova, che la Corte di merito ha scrutinato, argomentando la decisione con motivazione logica e congruente con le evidenze acquisite nel giudizio abbreviato.

1.6. Quanto alla più mite qualificazione (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona) richiesta per il conato estorsivo ridotto ad unità dalla Corte di appello, deve ancora ribadirsi che la domanda a carattere minatorio volgeva all'arricchimento ingiusto, in quanto gli interessi richiesti (circoscritti nell'intervallo che corre tra giugno e ottobre 2013) avevano certamente natura usuraria (la Corte diffusamente motiva sul punto pag. 5 della sentenza di appello); il creditore non poteva certamente addurre innanzi alla giurisdizione civile ragioni lecite per accompagnare la domanda di adempimento.

Il patto sugli interessi è nullo, ai sensi del comma secondo dell'art. 1815 cod. civ..

Il motivo, replicato ed amplificato con i motivi aggiunti trasmessi in prossimità della data di udienza, è pertanto infondato, come il primo.

1.7. Il settimo motivo partecipa delle medesime ragioni di inammissibilità del secondo e del quinto.

Anche in questo caso il ricorrente chiede alla Corte di legittimità un diverso apprezzamento della prova.

La Corte territoriale diffusamente argomenta il proprio convincimento sul punto alle pag. 8 e seguenti della sentenza di appello, richiamando il tenore inequivoco e fortemente allusivo delle espressioni verbali usate per indurre il debitore alla restituzione di quanto a suo tempo pattuito con interessi esorbitanti.

1.8. Del pari è a dirsi per l'ultimo motivo, afferente al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte valorizzando la gravità del fatto e le modalità assai pressanti della domanda estorsiva; con la evidente evocazione dell'ombra cupa della cosa nostra nel "retrobottega" del finanziatore.

2. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Quanto a consapevolezza di concorrere ad una domanda di natura estorsiva, stante la illiceità del profitto (natura usuraria degli interessi pattuiti e pretesi), la Corte territoriale argomenta il proprio convincimento alle pagine 12 e seguenti della sentenza di appello.

Sul capo, così come in tema di apprezzamento del metodo mafioso, va evidenziato che entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295, del 12/6/2019, Rv. 277218).

Consegue che la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile- dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova, che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 271635).

Ciò posto, la Corte ha ampiamente motivato in modo congruo e logico in merito alla responsabilità in concorso dell'imputato ed alla perfetta consapevolezza della natura usuraria del finanziamento, traendo in ciò argomento logico dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta ampiamente credibile dai giudici di merito.

Viceversa, i motivi di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di motivazione pongono questioni attinenti alla ricostruzione della vicenda ed alla "lettura" alternativa delle evidenze raccolte, il che pone la deduzione fuori dall'ambito di ciò che può formare oggetto di rivisitazione nella sede di legittimità.

Il compito del giudice di legittimità non è, infatti, quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì quello di controllare che nel merito siano stati esaminati tutti gli elementi utilizzabili, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428; tra le più recenti applicazioni del principio si ricorda Sez. 5, n. 19318 del 20/1/2021, Rv. 281105 - 01).

2.2. Quanto alla differente qualificazione del fatto, deve qui ribadirsi quanto già argomentato per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (sub

1.1. e 1.6.).

La natura illecita del patto usurario, conosciuta dal Ruggeri, non consente di accedere alla più mite qualificazione del fatto richiesta.

Il motivo è infondato.2.3. del pari è a dirsi per la valorizzazione in sentenza del metodo mafioso fatto proprio dal ricorrente, secondo un clichet fin troppo consueto a certe latitudini.

La Corte valorizza le espressioni usate per riconoscere nel "modo" l'evocazione di una entità plurisoggettiva interessata alle ragioni dell'adempimento, con ciò indicendo nella vittima la convinzione di dover fronteggiare una agguerrita organizzazione della plurisoggettività, piuttosto che un isolato estortore.

1.4. La Corte espressamente argomenta circa la negazione delle richieste circostanze attenuanti generiche, valorizzando sul punto la gravità della condotta e la natura plurale ed unisona della domanda estorsiva, così attingendo al serbatoio di paradigmi indicati all'art. 133 del codice penale.

Quanto a misura della sanzione, questa è stata commisurata alla gravità della condotta, non eccedendo il terzo edittale, il che consente di escludere per il giudice del merito dovesse sul punto accuratamente argomentare le ragioni della misura eletta (cfr. tra le tante, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01).

1.5. L'ultimo motivo di ricorso è ancora manifestamente infondato, avendo la Corte confermato la condanna dell'appellante al risarcimento del danno (non patrimoniale) patito dalla vittima della estorsione tentata, il che corrisponde al paradigma delineato all'art. 185 del codice penale; senza che tale decisione, conforme a quella adottata dal primo giudice, possa rappresentare alcuna violazione di legge penale sostanziale o inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza.

3. Al rigetto dei ricorsi consegue

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di FICARRA Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], RUGGERI Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/7/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le successive memorie; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, illustrando diffusamente i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia resa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale del medesimo capoluogo in data 16 novembre 2021 e riduceva ad unità il delitto di usura, contestato al solo Ficarra come ripetuto in più episodi unificati sotto il vincolo della continuazione, escludeva per detto delitto l'aggravante del metodo mafioso riconosciuta in primo grado, unificava in unico contesto i distinti episodi di tentata estorsione aggravata, rideterminava conseguentemente le sanzioni principali e quelle accessorie, confermava nel resto la sentenza impugnata. Avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, che hanno segnalato i vizi deducibili, così come in appresso indicati: 1. [OSCURATO:PERSONA] risponde del concorso con ignoti nel reato di usura contestato al capo 1, commesso in Palermo dal giugno 2013 al 25 febbraio 2015, nonché del concorso con Ruggeri nell'unico tentativo di estorsione, a condotte frazionate, commesso in Palermo, dall'ottobre 2020 all'il gennaio 2021; 1.1. Con il primo motivo deduce vizio esiziale della motivazione, per intima contraddittorietà e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in quanto la Corte di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato ricorrente per il reato di usura, senza avvedersi che, in assenza del dies ad quem del contratto di finanziamento, stipulato tra le parti nel giugno del 2013 (80.000 euro finanziati in quella data), il fatto difetterebbe di tipicità: mancando la restituzione della sorta capitale, il contratto avrebbe infatti prorogato i suoi effetti almeno fino alla richiesta pressante ed ultimativa del gennaio 2021, talché gli interessi inizialmente versati fino al ottobre del 2013 e quelli successivamente richiesti, non supererebbero (dilazionati dal giugno 2013 al gennaio 2021) il tasso soglia indicato dalla disposizione incriminatrice ai fini della integrazione del tipo; la Corte non ha tenuto in alcuna considerazione il contenuto della informativa dei CC del 12 dicembre 2020, ove apertamente si faceva riferimento alla novazione del patto usurario, con decurtazione del tasso di interesse inizialmente praticato e sua diluizione nell'arco di sette anni, sì da rientrare "sotto soglia"; 1.2. violazione e falsa applicazione della legge penale e mancata assunzione di prova decisiva in appello (art. 606, lett. b e d, cod. proc. pen.) quanto alle condotte qualificate in imputazione come tentativi di estorsione (19 novembre e 16 dicembre 2020); anche in questo caso non sarebbe integrato il tipo, difettando la minaccia esplicita; inoltre la Corte di merito, rifiutando di accedere alla rinnovazione istruttoria, si sarebbe privata della opportunità di dare una lettura non aggravata (dal- metodo mafioso) e neppure illecita delle richieste di adempimento di un debito mai onorato; la lettura del testo della conversazione intercettata il 19 novembre 2020 farebbe chiarezza definitiva circa l'ammontare del tasso (inferiore al 6% annuo) praticato a seguito della novazione del patto inizialmente contratto; né è possibile intravedere nelle parole spese dal Ficarra alcuna seria e concreta minaccia per costringere il debitore all'adempimento, tantonneno aggravata dalla evocazione di oscuri finanziatori, che comunque sarebbero stati in contatto con il solo Ficarra e solo a costui avrebbero presentato il conto; 1.3. violazione e falsa applicazione della legge penale ed inosservanza di quella processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), in quanto la Corte di merito avrebbe condannato il Ficarra per un fatto diverso da quello contestato; in particolare, l'episodio del 25 febbraio 2015 (con richiesta di ulteriori interessi per definire il contesto debitorio) sarebbe uscito dal perimetro del fatto usurario per entrare in quello estorsivo, alla stregua di quanto accaduto il 19 novembre 2020; il che vale a rendere un verdetto di condanna per un fatto diverso da quello contestato, con la conseguente nullità della sentenza, emessa in violazione degli artt. 521 e 522 del codice di rito; 1.4. con il quarto motivo di ricorso si denunzia mancanza di motivazione in riferimento all'episodio estorsivo del 16 dicembre 2020, per il quale pure è condanna; 1.5. ancora, violazione e falsa applicazione della legge penale è denunziata in riferimento al conato estorsivo dell'Il gennaio 2021, commesso in concorso con Ruggeri, difetterebbe infatti la minaccia, trattandosi di una messa in scena architettata al solo fine di indurre il debitore all'adempimento; del resto, nessuno dei pericoli immaginari figurati si è poi concretizzato, a testimonianza del fatto che non si trattava di minaccia seria e concreta, ma solo di una sceneggiatura, male arrangiata, messa in scena; 1.6. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte erroneamente qualificato l'episodio di ragion fattasi (art. 393 cod. pen.) come conato estorsivo, l'agente infatti operava solo per il recupero del credito (informativa CC del 11 gennaio 2021); la misura degli interessi, a seguito della novazione del contratto concluso nel 2013, era tornata "sotto soglia" (richiama sul punto Sez. 2, n. 26235 del 12/5/2017, Rv. 269968), talché l'agente chiedeva l'adempimento di una obbligazione legittima, potendo rivolgersi alla giurisdizione per soddisfare la sua legittima pretesa;1.7. ancora, violazione e falsa applicazione della legge penale, quanto alla riconosciuta aggravante ad effetto speciale del metodo mafioso; il Ficarra si è sempre esposto in proprio con gli ostentati terzi finanziatori, né ha mai detto al debitore che gli oscuri e famigerati finanziatori si sarebbero rivalsi sul debitore finale, sicché quest'ultimo sarebbe sempre rimasto estraneo ai rapporti tra finanziatore intermedio e finanziatore primario, connotato da caratteri mafiosi; 1.8. con l'ultimo motivo di ricorso Ficarra denunzia ancora una volta la violazione della legge penale quanto al rigetto del motivo di appello con il quale si chiedeva l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della modesta entità del fatto (che ha visto inadempiuto l'originario debito contratto), della spontanea confessione del fatto storico, della condotta processuale tenuta post delictum; 1.9 con i motivi aggiunti da ultimo trasmessi a mezzo p.e.c., la difesa del Ficarra insiste sul tasso legale degli interessi richiesti per effetto della novazione (18/10/2020) e, dunque, sulla qualificazione del fatto estorsivo come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona (art. 393 cod. pen.), con le ineludibili conseguenze, sostanziali e processuali; 2. [OSCURATO:PERSONA], concorso nella estorsione tentata, episodio dell'Il gennaio 2021: 2.1. inosservanza delle norme processuali e mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in rif. agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito riconosciuto il concorso del Ruggeri nel conato estorsivo commesso da Ficarra, pur in assenza di qualsivoglia dimostrazione della consapevolezza del "pregresso" illecito (entità del tasso di interessi) che sosteneva la pretesa di adempimento del debito. La minaccia non è mai stata comunque seria e concreta, trattandosi di una messa in scena; 2.2. ancora, vizi esiziali di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto, dovendo ritenersi integrata, al più, l'ipotesi della ragion fattasi (art 393 cod. pen.), per la evidente tutelabilità giurisdizionale delle ragioni di credito vantate dal Ficarra; 2.3. ancora, vizi esiziali di motivazione quanto alla mera evocazione di un metodo mafioso, mai seriamente ostentato; 2.4. motivazione graficamente assente, quanto al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e più mite commisurazione della sanzione penale; 2.5. il capo relativo ala condanna al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituirebbe ulteriore violazione della legge penale, trattandosi di condanna intervenuta per la prima volta in appello, in quanto la motivazione della sentenza di primo grado riconosceva il danno risarcibile solo ed unicamente rispetto al delitto di usura, per il quale il Ruggeri non è stato mai condannato. 3. All'udienza del 9 maggio 2023, il Collegio, sulle conclusioni delle parti presenti riservava la decisione in camera di consiglio, dandone in seguito lettura in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono infondati, solo alcuni in maniera manifesta; gli atti della impugnazione vanno pertanto rigettati. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il filo rosso, di natura logica, che lega tra loro la quasi totalità dei motivi di ricorso svolti sul tema del difetto di tipicità del delitto di usura contestato (interessi sotto soglia, tenuto conto della durata ultra settennale dell'ammortamento), trascinando verso il baratro della violazione di legge anche la succedanea condotta estorsiva (tentata), difettando qui l'ingiustizia del profitto, è composto di materia effimera, destinata a decomporsi al confronto con il fatto (confesso) descritto in imputazione, così come "letto" dal giudice della impugnazione di merito. Si è già detto (punto 1 del ritenuto in fatto) che il delitto di usura contestato è descritto in imputazione come commesso nell'intervallo che corre tra il giugno 2013 ed il 25 febbraio 2015. La Corte, nell'ambito di tale estesa dimensione cronologica, ha ritagliato un periodo più contenuto, ravvisando i tratti qualificanti del fatto tipico nella condotta chiusa tra giugno e ottobre 2013, allorquando il finanziamento di euro 80.000,00 fu erogato a patto che il debitore versasse interessi per euro 3.200,00 mensili, al tasso del 48% annuo. Interessi che, senza toccare il capitale finanziato, furono corrisposti fino al successivo mese di ottobre. In questo contesto cronologico la Corte di merito racchiude il patto usurario e per tale fatto ha irrogato la sanzione penale indicata in parte dispositiva. Orbene, sotto il profilo strettamente dogmatico non appare superfluo ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto più volte modo di precisare, anche in tempi recenti (Sezione 2, n. 15716 del 15/2/2023, n.m.; Sezione 2, n. 39532 del 13/7/2022, n.m.; Sezione 2, n. 23919 del 15/7/2020, Rv. 279487 - 01; Sezione 2, n. 50397 del 21/11/2014, Rv. 261487 - 01), che il "tipo usura" è descritto dal legislatore seguendo uno schema a due vie, potenzialmente sovrapponibili. Il reato, nella sua dimensione istantanea, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, mentre può giungere a consumazione (non coincidente con il perfezionamento) con l'integrale adempimento dell'obbligazione illecita contratta, perché le restituzioni onerose, che seguono il piano di ammortamento pattuito- in esecuzione del negozio usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante. Le due fattispecie hanno in comune l'induzione della vittima alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile; ma mentre una resta caratterizzata dal conseguimento effettivo del profitto illecito (reato di danno), l'altra resta perfezionata con la mera accettazione delle condizioni giugulatorie (reato di pericolo). Si tratta dunque, ipotesi non certo isolata nel panorama della tecnica della incriminazione di condotte connotate da potente disvalore sociale, di una norma a più fattispecie, con la quale il legislatore intende coprire ogni possibile variabile dell'agire avversato. Nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. Nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (Sez. 2, n. 37693 del 4/6/2014, Rv. 260782; Sez. 2, n. 33871 del 2/7/2010 Rv. 248132; Sez. f., n. 32362 del 19/8/2010 Rv. 248142; Sez. 2, n. 26553 del 12/6/2007 Rv. 237169; Sez. 2, n. 11837 del 10/12/2003, dep. 2004, Rv. 228381). L'esecuzione della prestazione da parte del debitore consente poi di assorbire nel reato di danno la fattispecie di pericolo che, nel momento genetico dell'obbligazione, viveva in piena autonomia (Sez. 2, n. 11837/2004 cit.). Calando la fattispecie concreta nel crogiuolo del dogma, non resta che osservare come la Corte di merito, facendo corretta applicazione del dato normativo, ha, con motivazione logica e congruente con le evidenze raccolte nel procedere ed attingendo ai suoi poteri, che le consentono di definire il fatto incriminato in una dimensione cronologica più ridotta rispetto a quella descritta in imputazione, ritenuto integrato il "tipo" con la semplice pattuizione del tasso usurario, restando assorbita la fattispecie di pericolo nel reato di danno costituito dal pagamento di interessi usurari fino all'ottobre del 2013. Tale fattispecie resta confermata, nella struttura, dalla nuova richiesta del febbraio 2015, che alla iniziale pattuizione usuraria si richiama, non per "novare" (giacché alcun aliquid novi si scorge nella domanda), ma anzi per insistere nella richiesta di adempimento della prestazione contra ius. Il fatto del 2015 non è contestato in imputazione come estorsivo e, dunque, resta confinato nell'oblio. In questo modo di argomentare della Corte non è ravvisabile alcuna illogicità, men che meno manifesta, tampoco si scorge contraddittorietà intrinseca o estrinseca del ragionare-in diritto o in fatto. Né la novazione interviene nel 2020, come diffusamente argomenta la difesa, giacché le richieste ultimative dell'autunno 2020, seguite nel gennaio 2021 dall'intervento (adesivo dipendente) del Ruggeri, richiamano pur sempre un "fatto-reato" chiuso nelle condotte del 2013, ove il profitto era certamente ingiusto, come il corrispondente danno della vittima. Non vi è spazio, pertanto, per invocare la giurisprudenza di questa sezione sul tema (Sez. 2, n. 26235 del 12/5/2017, Rv. 269968), perché alcuna novazione dell'originario contratto si è realizzata. Il primo motivo di ricorso speso nell'interesse del Ficarra è pertanto infondato. 1.2. Il secondo motivo, che tende a qualificare le richieste del 2020 come "bonarie" e, dunque, non connotata da caratteri minatori, palesa viceversa evidenti profili di inammissibilità (motivo non consentito), giacché con esso si chiede alla Corte di legittimità di indulgere verso un nuovo e differente apprezzamento della prova, che, assunta nel rito negoziale a prova contratta, è stata efficacemente e logicamente valorizzata dalla Corte di merito, tantomeno appare irrituale la decisione processuale della Corte di non accedere alla richiesta di rinnovazione istruttoria, a fronte del rito eletto in primo grado e della stimata non decisività della fonte dichiarativa prospettata. 1.3. Deve pure escludersi la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen., sanzionato da nullità, ai sensi del successivo articolo 522), in quanto la Corte di appello ha soltanto circoscritto il perimetro cronologico del fatto descritto in imputazione, per il quale era intervenuta condanna in primo grado. Né la richiesta del febbraio 2015 è stata tenuta in conto nel calibrare la dimensione sanzionatoria relativa alla fattispecie estorsiva tentata. Non muta pertanto il fatto contestato, assumendo questo soltanto una dimensione più ridotta. Nessuna condanna "a sorpresa" si è pertanto realizzata nel corso della fattispecie processuale scrutinata. Il terzo motivo è pertanto manifestamente infondato. 1.4. Quanto alla omessa motivazione denunziata con il quarto motivo di ricorso (episodio relativo alla richiesta del 16 dicembre 2020), deve rilevarsi che dall'esame dei motivi di appello svolti nell'interesse del Ficarra non si evince alcuna attenzione alla inefficace dimostrazione del fatto descritto in imputazione. La Corte di merito, pertanto, non aveva alcun obbligo di argomentare in ordine ad un segmento del fatto (identificato poi in forma unitaria e come tale sanzionato) che non era stato attinto dai motivi di gravame (cfr. solo tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306 - 01). Il motivo sopravviene quando la catena devolutiva era stata interrotta.1.5. Il quinto motivo partecipa delle medesime ragioni di inammissibilità già esposte in relazione al secondo. Il motivo non è consentito, richiedendosi con esso un nuovo e diverso apprezzamento della prova, che la Corte di merito ha scrutinato, argomentando la decisione con motivazione logica e congruente con le evidenze acquisite nel giudizio abbreviato. 1.6. Quanto alla più mite qualificazione (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona) richiesta per il conato estorsivo ridotto ad unità dalla Corte di appello, deve ancora ribadirsi che la domanda a carattere minatorio volgeva all'arricchimento ingiusto, in quanto gli interessi richiesti (circoscritti nell'intervallo che corre tra giugno e ottobre 2013) avevano certamente natura usuraria (la Corte diffusamente motiva sul punto pag. 5 della sentenza di appello); il creditore non poteva certamente addurre innanzi alla giurisdizione civile ragioni lecite per accompagnare la domanda di adempimento. Il patto sugli interessi è nullo, ai sensi del comma secondo dell'art. 1815 cod. civ.. Il motivo, replicato ed amplificato con i motivi aggiunti trasmessi in prossimità della data di udienza, è pertanto infondato, come il primo. 1.7. Il settimo motivo partecipa delle medesime ragioni di inammissibilità del secondo e del quinto. Anche in questo caso il ricorrente chiede alla Corte di legittimità un diverso apprezzamento della prova. La Corte territoriale diffusamente argomenta il proprio convincimento sul punto alle pag. 8 e seguenti della sentenza di appello, richiamando il tenore inequivoco e fortemente allusivo delle espressioni verbali usate per indurre il debitore alla restituzione di quanto a suo tempo pattuito con interessi esorbitanti. 1.8. Del pari è a dirsi per l'ultimo motivo, afferente al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte valorizzando la gravità del fatto e le modalità assai pressanti della domanda estorsiva; con la evidente evocazione dell'ombra cupa della cosa nostra nel "retrobottega" del finanziatore. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto a consapevolezza di concorrere ad una domanda di natura estorsiva, stante la illiceità del profitto (natura usuraria degli interessi pattuiti e pretesi), la Corte territoriale argomenta il proprio convincimento alle pagine 12 e seguenti della sentenza di appello. Sul capo, così come in tema di apprezzamento del metodo mafioso, va evidenziato che entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295, del 12/6/2019, Rv. 277218). Consegue che la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile- dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova, che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 271635). Ciò posto, la Corte ha ampiamente motivato in modo congruo e logico in merito alla responsabilità in concorso dell'imputato ed alla perfetta consapevolezza della natura usuraria del finanziamento, traendo in ciò argomento logico dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta ampiamente credibile dai giudici di merito. Viceversa, i motivi di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di motivazione pongono questioni attinenti alla ricostruzione della vicenda ed alla "lettura" alternativa delle evidenze raccolte, il che pone la deduzione fuori dall'ambito di ciò che può formare oggetto di rivisitazione nella sede di legittimità. Il compito del giudice di legittimità non è, infatti, quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì quello di controllare che nel merito siano stati esaminati tutti gli elementi utilizzabili, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428; tra le più recenti applicazioni del principio si ricorda Sez. 5, n. 19318 del 20/1/2021, Rv. 281105 - 01). 2.2. Quanto alla differente qualificazione del fatto, deve qui ribadirsi quanto già argomentato per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (sub 1.1. e 1.6.). La natura illecita del patto usurario, conosciuta dal Ruggeri, non consente di accedere alla più mite qualificazione del fatto richiesta. Il motivo è infondato.2.3. del pari è a dirsi per la valorizzazione in sentenza del metodo mafioso fatto proprio dal ricorrente, secondo un clichet fin troppo consueto a certe latitudini. La Corte valorizza le espressioni usate per riconoscere nel "modo" l'evocazione di una entità plurisoggettiva interessata alle ragioni dell'adempimento, con ciò indicendo nella vittima la convinzione di dover fronteggiare una agguerrita organizzazione della plurisoggettività, piuttosto che un isolato estortore. 1.4. La Corte espressamente argomenta circa la negazione delle richieste circostanze attenuanti generiche, valorizzando sul punto la gravità della condotta e la natura plurale ed unisona della domanda estorsiva, così attingendo al serbatoio di paradigmi indicati all'art. 133 del codice penale. Quanto a misura della sanzione, questa è stata commisurata alla gravità della condotta, non eccedendo il terzo edittale, il che consente di escludere per il giudice del merito dovesse sul punto accuratamente argomentare le ragioni della misura eletta (cfr. tra le tante, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). 1.5. L'ultimo motivo di ricorso è ancora manifestamente infondato, avendo la Corte confermato la condanna dell'appellante al risarcimento del danno (non patrimoniale) patito dalla vittima della estorsione tentata, il che corrisponde al paradigma delineato all'art. 185 del codice penale; senza che tale decisione, conforme a quella adottata dal primo giudice, possa rappresentare alcuna violazione di legge penale sostanziale o inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza. 3. Al rigetto dei ricorsi consegue
Sentenza Cassazione n. 33338/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris