CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2025
Cassazione n. 15561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 2988/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo con un primo motivo violazione di legge in rela-zione alla ritenuta penale responsabilità , con un secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e con un terzo motivo vizio motivazionale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il termine di 45 gg. ex art. 585 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso la sentenza che ci occupa, pronunciata in data 19/09/2025, con termine per il deposito della nnoCvazione di gg. 60 (e con moti-vazione depositata nel termine in data 17/11/2025, decorrente dal 18/11/2025, e pertanto era scaduto il 3/11/2026, data alla quale la sentenza in questione è, dunque, passata in giudicato. A tal proposito va ricordato che, in tema di impugnazioni, l'imputato appel-lante non può considerarsi "giudicato in assenza" nel caso - come quello che ci occupa- in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto di parteci-pare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449 - 01; conf. Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01). L'atto di impugnazione che ci occupa risulta depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello di Bologna il 13/1/2026 e quindi è stato proposto oltre il termine di legge. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2N. 2988/2026 R.G. 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce-dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in-dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara P.Q.MIl Co sigliere esten ore La residente V enzo P z II [OSCURATO:PERSONA] tDEPO' thl 29 A 3