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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18634/2026

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pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Paolucci- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaCapitolina-controricorrente-avverso la sentenza n. 845/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Lazio, pubblicata in data 10.02.2025.Numero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] emetteva a carico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di pagamento n. 112190056549, notificato indata 18.11.2020, per la TA.RI. e il TE.FA. del secondo semestre dell’anno2021, relativamente ad un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]. 124 – Roma, per un importo complessivo di euro 9.534,19.2.

Avverso il predetto avviso, la [OSCURATO:PERSONA] diRoma s.r.l. presentava ricorso davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Roma, eccependo la nullità dell’atto per difetto di motivazionee contestando l’intestazione e le superfici tassate.3.

La C.T.P. accoglieva il ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.5.

Con la sentenza impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio accoglieva l’appello, con la seguente motivazione:« La Corte ritiene che l’avviso di pagamento contenesse tutti gli elementiprevisti dalla normativa e utili a consentire l’esercizio del diritto di difesa delcontribuente, vale a dire l’esatta ubicazione dell’immobile (LungomareAmerigo Vespucci, 124, Roma), la sua destinazione, con indicazione dellerispettive categorie di utenza, la superficie assoggettabile a tributo e quellanon assoggettabile, con gli importi dovuti in base alle tariffe praticate dalcomune, per tariffa rifiuti urbani (TARI) e tributo esercizio funzioniambientali (TEFA), con l’applicazione infine delle sanzioni dovute e degliinteressi maturati”.Aggiungeva che: “Ebbene, l’ente locale deduce che le superfici soggette atassazione sono state tratte da una planimetria (prodotta in atti) fattaNumero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/2026pervenire dalla stessa ricorrente all'Ufficio impositore, con fax del18.01.2010, e che, a seguito di detta planimetria, l’Ufficio ha attribuito lecategorie corrispondenti alla superficie ed ha applicato l’imposta dovuta.

Afronte di tanto, la contribuente, morosa nel pagamento di varie annualitàdel tributo, come emerge dall’avviso di accertamento, dopo aver contestatoa monte – e del tutto genericamente – la valenza probatoria del documentoda essa stessa fatto pervenire all’ente impositore, effettua poi, a valle, unacontestazione anch’essa generica del presupposto impositivo, ritenendo chele superfici assoggettate ad imposta non corrispondano a quelle indicate inplanimetria, senza peraltro effettuare delle contestazioni specifiche relativealle categorie indicate e, conseguentemente, proporre un calcoloalternativo, nonostante il regolamento TARI preveda che i soggetti passividel tributo debbano dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazionedella tassa sui rifiuti, e in particolare l'inizio, la variazione, la cessazione delpossesso, dell'occupazione, o della detenzione dei locali e delle areeassoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenereagevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno dellecondizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni,condividendo il Collegio un indirizzo formatosi nella giurisprudenza di meritopronunciatasi su altre annualità (cfr., sentenze allegate in attidall’appellante), mentre l’invocato giudicato esterno ad avviso del Collegionon opera, non essendo stato provato che, in quel giudizio, relativo adanalogo tributo relativo all’anno di imposta 2016, dove la C.T.R.

Lazio haritenuto il difetto di motivazione dell’avviso di pagamento, il datodocumentale sul quale i giudici di appello si sono pronunciati fossesovrapponibile a quello del presente giudizio».6.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso la società, contre motivi di censura.Numero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/20267.

Il Comune si è costituito in giudizio con controricorso.8.

È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del 15.05.20269.

La società depositava memoria a sostegno delle proprie conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la società deduce la violazione e/ofalsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degliartt. 7 della l. n. 212 del 2000 e 3 della l. n. 241 del 19902.

Si duole, in particolare, del fatto che l’atto impugnato sia statoredatto in dispregio delle norme relative agli obblighi di motivazione degliriconosciuti in capo al destinatario dell'atto accertativo e/o della pretesatributaria, e del fatto che il giudice di secondo grado non abbia ritenuto lasussistenza di tale vizio.3.

Il motivo è infondato.2.1.

La sentenza impugnata si è attenuta ai principi di diritto seguiti daquesta Corte in materia di motivazione di atti impositivi riguardanti latassazione sui rifiuti, secondo i quali «l'obbligo di motivazione dell'attoimpositivo si risolve nella indicazione della tariffa applicata e la relativadelibera, non essendo necessario riportare o esplicitare la formula utilizzataper la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficietotale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per ilcalcolo del tributo (Cass. n. 24267 del 2011)» (Cass. n. 22470/19).2.2.

Attraverso tali elementi, il contribuente è in grado di individuarel’immobile di riferimento, la sua ubicazione, la tariffa applicata in relazionealla relativa delibera (così da poterne valutare l’applicabilità sia in relazionealle caratteristiche/destinazione del bene, sia in relazione alla vigenzaNumero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/2026temporale) e verificare la legittimità dell’atto, nonché se vi sianoincongruenze rispetto alle tariffe applicabili anche ratione temporis, erroridi calcolo e/o refusi nella determinazione della superficie tassabile.2.3.

Non appare, infatti, necessario, al fine di comprendere la congruitàdella pretesa impositiva rispetto alla situazione dell’immobile, che l’enteindichi nei dettagli le fonti per le modalità di determinazione della superficie,nel momento in cui tale riferimento non abbia un contenuto integrativonecessario alla comprensione delle contestazioni che vengono mosse alcontribuente ai fini della richiesta impositiva: «l'obbligodell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7

I. n.212/2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità «integrativa»delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'attoimpositivo; il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cuicontenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il dirittodi conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'attoimpositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazionesia già sufficiente, con la conseguenza che, in caso di impugnazionedell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostril'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento,occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di queglimotivazione (Cass. n. 26683 del 2009)».2.4.

Nel momento in cui il Comune, come nel caso di specie, abbiaindicato le delibere con cui sono state fissate le tariffe e abbia specificato iparametri di riferimento per il calcolo dei tributi, deve ritenersi assolto inogni caso l'obbligo motivazionale, dovendosi prescindere dalla questionedella tempestività e utilizzabilità della documentazione prodotta da RomaCapitale nel giudizio.Numero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/20262.5.

In altre parole, il contribuente è stato posto nelle condizioni dicomprendere presupposti (an) e modalità di determinazione del quantumdella pretesa impositiva, così da potersi senz’altro difendere per contestaresia l’uno che l’altro (quanto alle superfici eventualmente dimostrando ladiversa consistenza/metratura delle superfici tassabili), senza che possarilevare, a tal fine, l’indicazione precisa e dettagliata delle fonti utilizzatedall’amministrazione, tanto più nel momento in cui, come nel caso di specie,non veniva in considerazione una differenza tra il dichiarato e la superficietassabile (caso nel quale poteva rilevare la legittimità e maggiore capacitàdimostrativa della fonte invocata a sostegno di una pretesa impositiva dipiù alto importo rispetto al versato).2.6.

In conformità al percorso argomentativo appena illustrato, questaCorte si è pronunciata respingendo analogo procedimento riguardante lestesse parti (Cass. n. 7656/25), così opinando: «A ben vedere, in base altenore della relativa formulazione, si ha l’impressione che il mezzo incorrain una palese confusione tra la “motivazione” dell’avviso di accertamento,che è finalizzata alla conoscenza da parte del contribuente degli elementi difatto e delle ragioni di diritto della pretesa impositiva, e la “prova” dellapretesa impositiva (o della sua infondatezza), che va riferita al documento,quale mezzo da far valere nel processo.

Questa distinzione tra piano dellamotivazione e piano della prova trova conferma normativa nell’art. 7,comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nel testo novellato dall’art. 1,comma 1, lett. f, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219), che, mentre richiedel’allegazione dell’atto a cui l’avviso si riferisce, sempre che non sia già statoportato a conoscenza dall’interessato o l’avviso ne riproduca il contenutoessenziale, prevede soltanto l’indicazione dei mezzi di prova, che potrannoessere prodotti o acquisiti nell’eventuale processo a seguitodell’impugnazione dell’atto impositivo (in termini: Cass., Sez. Trib., 25Numero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/2026marzo 2024, n. 8016 – vedasi anche: Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025,n. 799).

L’iter argomentativo del giudice di appello è in sintonia conl’orientamento di questa Corte, secondo cui , in tema di TARSU (ma i principivalevoli per tale disciplina sono tendenzialmente applicabili anche alla TARI,per la palese identità di ratio - tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 dicembre2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1963; Cass., Sez. 5^,15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34635;Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3355), la verifica dell'adeguatezzadella motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica va condotta in basealla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza deglienti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (atenore del quale: «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devonoessere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridicheche li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro attonon conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegatoall'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenutoessenziale»), sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base dellavariazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deveritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficieaccertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quantotali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altredelibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti dellapretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenirenell'eventuale successiva fase contenziosa (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 9maggio 2017, n. 11270; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass.,Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13334; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2021, n.31217; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2022, n. 37400; Cass., Sez. 5^, 30Numero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/2026giugno 2023, nn. 18608 e 18612; Cass., Sez. 5^, 10 luglio 2023, n. 19524;Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2024, n. 2083)».3.

Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta laviolazione/falsa applicazione dell’art. 1, commi 641, 642,645, 646, della l.n. 147 del 2013, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n.546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.1.

Secondo la società, il giudice di secondo grado ha sovvertito, conla sua decisione, le regole sulla distribuzione dell’onere della prova nelprocesso tributario, reputando che «l’onere della prova relativamente altributo dovuto fosse a carico del contribuente, anziché ritenere che a frontedella pedissequa contestazione circa la mancanza di un atto accertativo e/oun’autodenuncia, fosse lo stesso Ente richiedente il pagamento della tassaa dover dare prova dei presupposti previsti ex lege dall’art. 70 D.Lgs507/93».3.2.

Il motivo deve ritenersi infondato.3.3.

La Corte di secondo grado non ha operato alcuna indebitainversione dell’onere della prova, in quanto ha ritenuto legittimo l’operatodell’amministrazione sia in merito alla determinazione delle superficitassabili – eseguita non ad nutum, bensì sulla base di informazioni inpossesso dell’ente contenuti in banche dati legittimamente consultate –, siain merito alla conseguente quantificazione del tributo – effettuata con uncalcolo matematico che ha tenuto conto delle aliquote in vigore nel periododi riferimento –.3.4.

Come già evidenziato in precedenza, l’Amministrazione non ètenuta, con l’emissione dell’atto impositivo, a “dimostrare” al contribuentela correttezza dei dati contenuti nelle fonti a propria disposizione elegittimamente consultate, dovendo solo indicare in maniera chiara eprecisa i dati utilizzati ai fini dell’esercizio della pretesa impositiva, affinchéNumero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/2026il contribuente medesimo abbia la possibilità di comprenderli edeventualmente contestarli.4.

Con il terzo motivo di ricorso, la società si duole, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt.36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 42, n. 4, c.p.c. e 115 c.p.c.5.

Secondo la società, in particolare, «la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio ha ritenuto che i documenti depositati dall'enteimpositore, elementi probatori documentali oggetto di specificacontestazione da parte della società ricorrente circa la loro validità edinerenza, fossero comprovanti il soddisfacimento dell'onere probatorio emotivazionale gravante sul soggetto impositore, con argomentazione deltutto generica e senza indicare nello specifico quali atti avesserodeterminato tale convincimento, in ciò violando da un lato l'obbligo dimotivazione della sentenza (in questo caso apparente) e dall'altro le normeche regolano la valutazione delle prove da parte del Giudice ed il vincolo delgiudice alle allegazioni di parte».5.1.

Il motivo è infondato.5.2.

Come già evidenziato, la Corte di secondo grado ha valutato lacorrettezza dell’amministrazione ritenendo, in linea con la giurisprudenza diquesta Corte, legittima l’emissione dell’avviso sulla base di una proceduraconforme alla normativa, fondata sulla consultazione di dati in propriopossesso, compiutamente illustrando alla contribuente presupposti dellapretesa impositiva, modalità del calcolo, parametri valutati nellaindividuazione delle aliquote.

La doglianza, pertanto, non coglie il senso delpercorso motivazionale del giudice di secondo grado, fondato sullalegittimità della procedura amministrativa a monte dell’emissione dell’attoimpositivo e non sulla valutazione di prove presentate nell’ambito della fasecontenziosa, argomentando adeguatamente le ragioni della decisione.Numero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/20266.

Il ricorso, dunque, deve essere integralmente rigettato.7.

Le spese seguono la soccombenza.8.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ilricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, poiché il ricorsoviene rigettato.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, allacorresponsione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 2.410,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi,rimborso forfetario ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.05.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Paolucci- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaCapitolina-controricorrente-avverso la sentenza n. 845/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Lazio, pubblicata in data 10.02.2025.Numero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] emetteva a carico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di pagamento n. 112190056549, notificato indata 18.11.2020, per la TA.RI. e il TE.FA. del secondo semestre dell’anno2021, relativamente ad un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]. 124 – Roma, per un importo complessivo di euro 9.534,19.2. Avverso il predetto avviso, la [OSCURATO:PERSONA] diRoma s.r.l. presentava ricorso davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Roma, eccependo la nullità dell’atto per difetto di motivazionee contestando l’intestazione e le superfici tassate.3. La C.T.P. accoglieva il ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.5. Con la sentenza impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio accoglieva l’appello, con la seguente motivazione:« La Corte ritiene che l’avviso di pagamento contenesse tutti gli elementiprevisti dalla normativa e utili a consentire l’esercizio del diritto di difesa delcontribuente, vale a dire l’esatta ubicazione dell’immobile (LungomareAmerigo Vespucci, 124, Roma), la sua destinazione, con indicazione dellerispettive categorie di utenza, la superficie assoggettabile a tributo e quellanon assoggettabile, con gli importi dovuti in base alle tariffe praticate dalcomune, per tariffa rifiuti urbani (TARI) e tributo esercizio funzioniambientali (TEFA), con l’applicazione infine delle sanzioni dovute e degliinteressi maturati”.Aggiungeva che: “Ebbene, l’ente locale deduce che le superfici soggette atassazione sono state tratte da una planimetria (prodotta in atti) fattaNumero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/2026pervenire dalla stessa ricorrente all'Ufficio impositore, con fax del18.01.2010, e che, a seguito di detta planimetria, l’Ufficio ha attribuito lecategorie corrispondenti alla superficie ed ha applicato l’imposta dovuta. Afronte di tanto, la contribuente, morosa nel pagamento di varie annualitàdel tributo, come emerge dall’avviso di accertamento, dopo aver contestatoa monte – e del tutto genericamente – la valenza probatoria del documentoda essa stessa fatto pervenire all’ente impositore, effettua poi, a valle, unacontestazione anch’essa generica del presupposto impositivo, ritenendo chele superfici assoggettate ad imposta non corrispondano a quelle indicate inplanimetria, senza peraltro effettuare delle contestazioni specifiche relativealle categorie indicate e, conseguentemente, proporre un calcoloalternativo, nonostante il regolamento TARI preveda che i soggetti passividel tributo debbano dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazionedella tassa sui rifiuti, e in particolare l'inizio, la variazione, la cessazione delpossesso, dell'occupazione, o della detenzione dei locali e delle areeassoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenereagevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno dellecondizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni,condividendo il Collegio un indirizzo formatosi nella giurisprudenza di meritopronunciatasi su altre annualità (cfr., sentenze allegate in attidall’appellante), mentre l’invocato giudicato esterno ad avviso del Collegionon opera, non essendo stato provato che, in quel giudizio, relativo adanalogo tributo relativo all’anno di imposta 2016, dove la C.T.R. Lazio haritenuto il difetto di motivazione dell’avviso di pagamento, il datodocumentale sul quale i giudici di appello si sono pronunciati fossesovrapponibile a quello del presente giudizio».6. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso la società, contre motivi di censura.Numero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/20267. Il Comune si è costituito in giudizio con controricorso.8. È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del 15.05.20269. La società depositava memoria a sostegno delle proprie conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la società deduce la violazione e/ofalsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degliartt. 7 della l. n. 212 del 2000 e 3 della l. n. 241 del 19902. Si duole, in particolare, del fatto che l’atto impugnato sia statoredatto in dispregio delle norme relative agli obblighi di motivazione degliriconosciuti in capo al destinatario dell'atto accertativo e/o della pretesatributaria, e del fatto che il giudice di secondo grado non abbia ritenuto lasussistenza di tale vizio.3. Il motivo è infondato.2.1. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi di diritto seguiti daquesta Corte in materia di motivazione di atti impositivi riguardanti latassazione sui rifiuti, secondo i quali «l'obbligo di motivazione dell'attoimpositivo si risolve nella indicazione della tariffa applicata e la relativadelibera, non essendo necessario riportare o esplicitare la formula utilizzataper la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficietotale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per ilcalcolo del tributo (Cass. n. 24267 del 2011)» (Cass. n. 22470/19).2.2. Attraverso tali elementi, il contribuente è in grado di individuarel’immobile di riferimento, la sua ubicazione, la tariffa applicata in relazionealla relativa delibera (così da poterne valutare l’applicabilità sia in relazionealle caratteristiche/destinazione del bene, sia in relazione alla vigenzaNumero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/2026temporale) e verificare la legittimità dell’atto, nonché se vi sianoincongruenze rispetto alle tariffe applicabili anche ratione temporis, erroridi calcolo e/o refusi nella determinazione della superficie tassabile.2.3. Non appare, infatti, necessario, al fine di comprendere la congruitàdella pretesa impositiva rispetto alla situazione dell’immobile, che l’enteindichi nei dettagli le fonti per le modalità di determinazione della superficie,nel momento in cui tale riferimento non abbia un contenuto integrativonecessario alla comprensione delle contestazioni che vengono mosse alcontribuente ai fini della richiesta impositiva: «l'obbligodell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7 I. n.212/2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità «integrativa»delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'attoimpositivo; il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cuicontenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il dirittodi conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'attoimpositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazionesia già sufficiente, con la conseguenza che, in caso di impugnazionedell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostril'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento,occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di queglimotivazione (Cass. n. 26683 del 2009)».2.4. Nel momento in cui il Comune, come nel caso di specie, abbiaindicato le delibere con cui sono state fissate le tariffe e abbia specificato iparametri di riferimento per il calcolo dei tributi, deve ritenersi assolto inogni caso l'obbligo motivazionale, dovendosi prescindere dalla questionedella tempestività e utilizzabilità della documentazione prodotta da RomaCapitale nel giudizio.Numero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/20262.5. In altre parole, il contribuente è stato posto nelle condizioni dicomprendere presupposti (an) e modalità di determinazione del quantumdella pretesa impositiva, così da potersi senz’altro difendere per contestaresia l’uno che l’altro (quanto alle superfici eventualmente dimostrando ladiversa consistenza/metratura delle superfici tassabili), senza che possarilevare, a tal fine, l’indicazione precisa e dettagliata delle fonti utilizzatedall’amministrazione, tanto più nel momento in cui, come nel caso di specie,non veniva in considerazione una differenza tra il dichiarato e la superficietassabile (caso nel quale poteva rilevare la legittimità e maggiore capacitàdimostrativa della fonte invocata a sostegno di una pretesa impositiva dipiù alto importo rispetto al versato).2.6. In conformità al percorso argomentativo appena illustrato, questaCorte si è pronunciata respingendo analogo procedimento riguardante lestesse parti (Cass. n. 7656/25), così opinando: «A ben vedere, in base altenore della relativa formulazione, si ha l’impressione che il mezzo incorrain una palese confusione tra la “motivazione” dell’avviso di accertamento,che è finalizzata alla conoscenza da parte del contribuente degli elementi difatto e delle ragioni di diritto della pretesa impositiva, e la “prova” dellapretesa impositiva (o della sua infondatezza), che va riferita al documento,quale mezzo da far valere nel processo. Questa distinzione tra piano dellamotivazione e piano della prova trova conferma normativa nell’art. 7,comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nel testo novellato dall’art. 1,comma 1, lett. f, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219), che, mentre richiedel’allegazione dell’atto a cui l’avviso si riferisce, sempre che non sia già statoportato a conoscenza dall’interessato o l’avviso ne riproduca il contenutoessenziale, prevede soltanto l’indicazione dei mezzi di prova, che potrannoessere prodotti o acquisiti nell’eventuale processo a seguitodell’impugnazione dell’atto impositivo (in termini: Cass., Sez. Trib., 25Numero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/2026marzo 2024, n. 8016 – vedasi anche: Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025,n. 799). L’iter argomentativo del giudice di appello è in sintonia conl’orientamento di questa Corte, secondo cui , in tema di TARSU (ma i principivalevoli per tale disciplina sono tendenzialmente applicabili anche alla TARI,per la palese identità di ratio - tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 dicembre2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1963; Cass., Sez. 5^,15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34635;Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3355), la verifica dell'adeguatezzadella motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica va condotta in basealla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza deglienti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (atenore del quale: «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devonoessere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridicheche li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro attonon conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegatoall'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenutoessenziale»), sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base dellavariazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deveritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficieaccertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quantotali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altredelibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti dellapretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenirenell'eventuale successiva fase contenziosa (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 9maggio 2017, n. 11270; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass.,Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13334; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2021, n.31217; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2022, n. 37400; Cass., Sez. 5^, 30Numero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/2026giugno 2023, nn. 18608 e 18612; Cass., Sez. 5^, 10 luglio 2023, n. 19524;Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2024, n. 2083)».3. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta laviolazione/falsa applicazione dell’art. 1, commi 641, 642,645, 646, della l.n. 147 del 2013, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n.546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.1. Secondo la società, il giudice di secondo grado ha sovvertito, conla sua decisione, le regole sulla distribuzione dell’onere della prova nelprocesso tributario, reputando che «l’onere della prova relativamente altributo dovuto fosse a carico del contribuente, anziché ritenere che a frontedella pedissequa contestazione circa la mancanza di un atto accertativo e/oun’autodenuncia, fosse lo stesso Ente richiedente il pagamento della tassaa dover dare prova dei presupposti previsti ex lege dall’art. 70 D.Lgs507/93».3.2. Il motivo deve ritenersi infondato.3.3. La Corte di secondo grado non ha operato alcuna indebitainversione dell’onere della prova, in quanto ha ritenuto legittimo l’operatodell’amministrazione sia in merito alla determinazione delle superficitassabili – eseguita non ad nutum, bensì sulla base di informazioni inpossesso dell’ente contenuti in banche dati legittimamente consultate –, siain merito alla conseguente quantificazione del tributo – effettuata con uncalcolo matematico che ha tenuto conto delle aliquote in vigore nel periododi riferimento –.3.4. Come già evidenziato in precedenza, l’Amministrazione non ètenuta, con l’emissione dell’atto impositivo, a “dimostrare” al contribuentela correttezza dei dati contenuti nelle fonti a propria disposizione elegittimamente consultate, dovendo solo indicare in maniera chiara eprecisa i dati utilizzati ai fini dell’esercizio della pretesa impositiva, affinchéNumero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/2026il contribuente medesimo abbia la possibilità di comprenderli edeventualmente contestarli.4. Con il terzo motivo di ricorso, la società si duole, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt.36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 42, n. 4, c.p.c. e 115 c.p.c.5. Secondo la società, in particolare, «la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio ha ritenuto che i documenti depositati dall'enteimpositore, elementi probatori documentali oggetto di specificacontestazione da parte della società ricorrente circa la loro validità edinerenza, fossero comprovanti il soddisfacimento dell'onere probatorio emotivazionale gravante sul soggetto impositore, con argomentazione deltutto generica e senza indicare nello specifico quali atti avesserodeterminato tale convincimento, in ciò violando da un lato l'obbligo dimotivazione della sentenza (in questo caso apparente) e dall'altro le normeche regolano la valutazione delle prove da parte del Giudice ed il vincolo delgiudice alle allegazioni di parte».5.1. Il motivo è infondato.5.2. Come già evidenziato, la Corte di secondo grado ha valutato lacorrettezza dell’amministrazione ritenendo, in linea con la giurisprudenza diquesta Corte, legittima l’emissione dell’avviso sulla base di una proceduraconforme alla normativa, fondata sulla consultazione di dati in propriopossesso, compiutamente illustrando alla contribuente presupposti dellapretesa impositiva, modalità del calcolo, parametri valutati nellaindividuazione delle aliquote. La doglianza, pertanto, non coglie il senso delpercorso motivazionale del giudice di secondo grado, fondato sullalegittimità della procedura amministrativa a monte dell’emissione dell’attoimpositivo e non sulla valutazione di prove presentate nell’ambito della fasecontenziosa, argomentando adeguatamente le ragioni della decisione.Numero registro generale 18990/2025Numero sezionale 4216/2026Numero di raccolta generale 18634/2026Data pubblicazione 08/06/20266. Il ricorso, dunque, deve essere integralmente rigettato.7. Le spese seguono la soccombenza.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ilricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, poiché il ricorsoviene rigettato. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, allacorresponsione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 2.410,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi,rimborso forfetario ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.05.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18634/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris