CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 13156/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il comune motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza di motivazione in ordine al profilo del concorso dei ricorrenti nell'attività truffaldina, materialmente posta in essere dal correo [OSCURATO:PERSONA], è formulato in termini non consentiti in quanto, sulla scorta della dichiarazione di estinzione del reato contestato per prescrizione, l'esclusione della responsabilità degli imputati poteva esser pronunciata esclusivamente ove la prova dell'innocenza fosse stata di pacifica e incontestabile evidenza (in quanto "a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu ocull, con una mera attività di "constatazione", l'evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale": Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091 - 01; Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore I) Il Presidente