CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23226/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di sorveglianza diCatanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro ha respinto la richiesta del condannato di accertamento dellacollaborazione impossibile e inesigibile in relazione all’istanza di concessionedella misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale,relativamente all’esecuzione della pena residua di anni sei, mesi cinque e giorniventisei di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (mancato accertamento della collaborazione impossibile oinesigibile, nonostante l’esclusione da parte del Tribunale della sussistenza deipresupposti per la applicazione della misura alternativa invocata) è inammissibileperché generico considerato che il Tribunale, avendo escluso in radice lafondatezza dell'istanza di applicazione di misure alternativa, ha consideratosuperfluo l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile a questastrumentale.Rilevato che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, “In tema dibenefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l'accertamentoincidentale dell'oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia di cuiall'art. 58-ter ord. pen. non può essere autonomamente richiesto al Tribunale disorveglianza, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficioinnanzi al magistrato di sorveglianza, spettando a quest'ultimo la valutazionedella pregiudizialità in concreto di tale accertamento rispetto alla decisione daadottare” (Sez. 1, n. 24914 del 07/05/2025, Assisi, Rv. 288444 - 01).[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nellamisura indicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]