CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13487/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 010SDUH ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del 21.10.2022 della Corte d'appello di Roma di conferma della sentenza del Tribunale di Roma di condanna in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625 n. 4 e 8 bis cod. pen., commesso in Roma il 19 maggio 2010. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale, è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste. Nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Il ricorrente non ha assolto a tale onere, in quanto, dopo aver contestato con i motivi di appello l'aggravante della destrezza e il trattamento sanzionatorio, si è limitato ad una critica generica del passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui, invece, in modo coerente, si è dato ragione sia della sussistenza della aggravante, sia delle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom