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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40454/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato le pene irrogate, confermando nel resto la sentenza di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili: del reato di cui all'art. 416 comma 1 cod. pen. (capo A), del reato di cui agli artt. 40 comma 1 lett. d) e g) e 4 L. n. 504/1995 (capi B, E, F, H); il solo Cozzolino del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. (capo D); il solo Scutellaro del reato di cui all'art. 216 comma 1 L. Fall. (capo L); Cozzolino e Scutellaro del reato di cui all'art.468 cod. pen. (capi C e G); Rilevato che, con il primo e il secondo motivo di ricorso, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] contesta violazione di legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, un'erronea qualificazione giuridica dei fatti; Rilevato che, con il primo e unico motivo di ricorso, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] denunzia vizi di motivazione in ordine alle contestate circostanze aggravanti ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, eccependo anche l'incompetenza del giudice procedente; Rilevato che, con il primo e unico motivo di ricorso, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] contesta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che, con il primo e il secondo motivo di ricorso, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] contesta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio; Rilevato che, con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che tutti i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato le pene irrogate, confermando nel resto la sentenza di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili: del reato di cui all'art. 416 comma 1 cod. pen. (capo A), del reato di cui agli artt. 40 comma 1 lett. d) e g) e 4 L. n. 504/1995 (capi B, E, F, H); il solo Cozzolino del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. (capo D); il solo Scutellaro del reato di cui all'art. 216 comma 1 L. Fall. (capo L); Cozzolino e Scutellaro del reato di cui all'art.468 cod. pen. (capi C e G); Rilevato che, con il primo e il secondo motivo di ricorso, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] contesta violazione di legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, un'erronea qualificazione giuridica dei fatti; Rilevato che, con il primo e unico motivo di ricorso, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] denunzia vizi di motivazione in ordine alle contestate circostanze aggravanti ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, eccependo anche l'incompetenza del giudice procedente; Rilevato che, con il primo e unico motivo di ricorso, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] contesta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che, con il primo e il secondo motivo di ricorso, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] contesta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio; Rilevato che, con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che tutti i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa
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