CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 28532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a ROMA avverso la sentenza in data 0.4/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA]- MA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 0.4/10/2021 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 12/05/2011 del Tribunale di Roma, dichiarando la prescrizione del reato contestato al capo B) e rideterminando la pena per il reato di cui all'art. 648 cod.pen., così come contestato in continuazione interna al capo A). Deduce:1.1. "Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p. in relazione alla nullità della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio per l'imputato". La censura si rivolge alle modalità di notificazione del decreto di citazione diretta davanti al giudice di primo grado. Secondo il ricorrente, verificata l'assenza del destinatario, la notificazione doveva essere eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. nelle mani del difensore, ma non con il deposito dell'avviso presso la casa comunale, ove si perfezionava la compiuta giacenza. 1.2. "Inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p. in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione". Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che la Corte di appello non doveva tenere conto della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione, in quanto i suoi effetti punitivi erano stati elisi dal Giudice con il giudizio di bilanciamento, con il quale l'aggravante era stata ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche. Aggiunge che manca una puntuale riflessione sui precedenti penali dell'imputato, ai fini della sussistenza e del riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente sostiene che -una volta verificata l'assenza del destinatario nel domicilio dichiarato- la notificazione all'imputato andava effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. nelle mani del difensore. L'eccezione è stata rigettata dalla Corte di appello osservando che l'assenza dell'imputato presso il domicilio dichiarato era solo temporanea e non era certificata come assoluta ed irreversibile -come nelle ipotesi di trasferimento di residenza- così che dovevano ritenersi mancanti i presupposti per eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen.., difettando il requisito della impossibilità di eseguire la notificazione per inidoneità o inesistenza del domicilio dichiarato. L'argomentazione della Corte di appello è conforme all'insegnamento di questa Corte, che ha spiegato che «L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non è integrata dalla temporanea assenza del destinatario attestata dall'agente postale, occorrendo che detta assenza determini la inidoneità del domicilio eletto», (Sez. 3, Sentenza n. 18910 del 08/11/2017 Cc., dep. 2018, Eco, Rv. 273243 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto avversa un orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non esclude la rilevanza dell'aggravante a effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, ossia paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreta attenuazione della pena da irrogare», (Sez. 5 - , Sentenza n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv. 283815 - 01). Il principio di diritto ora enunciato è stato ulteriormente specificato proprio con riguardo alle ricadute della recidiva in punto di calcolo della prescrizione, al cui riguardo è stato affermato che "ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art.69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. (Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01). 1.3. Con riguardo al vizio di omessa motivazione dedotto dal ricorrente con riguardo alla sussistenza dei requisiti richiesti per ritenere la recidiva, va rilevato come l'atto di appello non contenga nessuna censura a tale proposito rivolta alla sentenza di primo grado, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Alla luce di ciò, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 1.3.1. Il motivo si palesa, comunque, manifestamente infondato, visto che la Corte di appello, pur non sollecitata sul punto, al momento della giustificazione della pena, ha sottolineato "l'indifferenza per la sanzione penale" e la "spiccata capacità a delinquere" di Cocci, che ha continuato a delinquere nonostante i molteplici precedenti omologhi per furto e ricettazione oltre che per violazione della normativa sugli stupefacenti e nonostante l'espiazione di pene definitive, così evidenziando la presenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento del maggior disvalore della condotta correlata alla recidiva. 2. Quanto esposto porta al rigetto del ricorso e alla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec