Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 ottobre 1984

Cassazione n. 19978/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1984 avverso l'ordinanza del 05/09/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 settembre del 2022, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame presentata dall'odierna ricorrente avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale, con il quale veniva disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo - suo coniuge - la confisca diretta e, in subordine, per equivalente, di una somma pari ad euro 4.458.285,26, costituente il profitto di reati tributari al medesimo contestati.

Avverso il decreto di sequestro, l'odierna ricorrente, moglie dell'indagato, aveva proposto richiesta di riesame in qualità di terza interessata, chiedendo la restituzione dell'imbarcazione [OSCURATO:PERSONA], a lei intestata e caduta in sequestro il 14 luglio 2022.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale l'interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando, con un unico motivo di doglianza, la «inosservanza o erronea applicazione della legge penale».

Più precisamente, secondo la difesa, l'ordinanza non avrebbe rispettato i criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di sequestro preventivo di beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale.

Il Tribunale, infatti, si sarebbe limitato ad asserire che la disponibilità del bene in capo all'indagato deriva sostanzialmente dal rapporto di coniugio e dall'incapacità reddituale della Ferraro.

Sul punto, si evidenzia: che l'imbarcazione era stata regalata dal marito all'odierna ricorrente; che costei era l'unica persona in possesso delle chiavi; che la stessa ne faceva uso anche in assenza del marito.

Infine, evideniirlickla difesa, il Tribunale avrebbe totalmente pretermesso l'esame dell'elaborato tecnico prodotto dalla difesa - avente ad oggetto la capacità economica della ricorrente nell'affrontare autonomamente le spese di gestione del natante - del quale avrebbe dovuto invece dare conto ilaric - contl, per non incorrere nel vizio di mancanza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 111 ricorso è inammissibile.

Va premesso che, avverso le ordinanze emesse nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge e che in tale nozione vengono compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Si è altresì specificato che, in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 cod. proc. peri. - e della motivazione apparente (ex plurimis, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).Così definito il perimetro del sindacato di questa Corte in materia di provvedimenti cautelari reali, deve rilevarsi l'inammissibilità del motivo di impugnazione formulato nel caso in esame, per la non riconducibilità dei vizi prospettati alla categoria della violazione di legge.

Nel caso di specie la ricorrente, pur deducendo formalmente una violazione di legge, non lamenta, poi, nell'articolazione del motivo, una scorretta inl:erpretazione di norme; piuttosto si duole di una scorretta valutazione del compendio istruttorio, come tale non sindacabile in sede di legittimità.

A ciò si aggiunga che il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha comunque adeguatamente dato conto di come emergessero dagli atti di indagine elementi sufficientemente univoci per far ritenere, in via indiziaria, che l'indagato avesse la disponibilità dell'imbarcazione formalmente intestata alla moglie, quali: l'esistenza di un contratto di ormeggio intestato al marito e non alla moglie; i pagamenti dell'imbarcazione in Diù soluzioni, tutti riferibili all'indagato; l'immissione in mare del natante da parte dell'indagato; la mancanza di prova di spese di gestione, ormeggio e rimessaggio sostenute dalla moglie; il mancato possesso da parte di quest'ultima di patente nautica.

A ciò può aggiungersi che - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa - il Tribunale ha anche preso adeguatamente in considerazione la relazione di consulenza tecnica di parte, al fine di verificare la capacità economica della ricorrente, evidenziando come dalla stessa emergano, negli ultimi cinque anni, redditi tali da non consentire né l'acquisto né la manutenzione di un natante di quel tipo.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1984 avverso l'ordinanza del 05/09/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 settembre del 2022, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame presentata dall'odierna ricorrente avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale, con il quale veniva disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo - suo coniuge - la confisca diretta e, in subordine, per equivalente, di una somma pari ad euro 4.458.285,26, costituente il profitto di reati tributari al medesimo contestati. Avverso il decreto di sequestro, l'odierna ricorrente, moglie dell'indagato, aveva proposto richiesta di riesame in qualità di terza interessata, chiedendo la restituzione dell'imbarcazione [OSCURATO:PERSONA], a lei intestata e caduta in sequestro il 14 luglio 2022. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale l'interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando, con un unico motivo di doglianza, la «inosservanza o erronea applicazione della legge penale». Più precisamente, secondo la difesa, l'ordinanza non avrebbe rispettato i criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di sequestro preventivo di beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale. Il Tribunale, infatti, si sarebbe limitato ad asserire che la disponibilità del bene in capo all'indagato deriva sostanzialmente dal rapporto di coniugio e dall'incapacità reddituale della Ferraro. Sul punto, si evidenzia: che l'imbarcazione era stata regalata dal marito all'odierna ricorrente; che costei era l'unica persona in possesso delle chiavi; che la stessa ne faceva uso anche in assenza del marito. Infine, evideniirlickla difesa, il Tribunale avrebbe totalmente pretermesso l'esame dell'elaborato tecnico prodotto dalla difesa - avente ad oggetto la capacità economica della ricorrente nell'affrontare autonomamente le spese di gestione del natante - del quale avrebbe dovuto invece dare conto ilaric - contl, per non incorrere nel vizio di mancanza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 111 ricorso è inammissibile. Va premesso che, avverso le ordinanze emesse nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge e che in tale nozione vengono compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che, in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 cod. proc. peri. - e della motivazione apparente (ex plurimis, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).Così definito il perimetro del sindacato di questa Corte in materia di provvedimenti cautelari reali, deve rilevarsi l'inammissibilità del motivo di impugnazione formulato nel caso in esame, per la non riconducibilità dei vizi prospettati alla categoria della violazione di legge. Nel caso di specie la ricorrente, pur deducendo formalmente una violazione di legge, non lamenta, poi, nell'articolazione del motivo, una scorretta inl:erpretazione di norme; piuttosto si duole di una scorretta valutazione del compendio istruttorio, come tale non sindacabile in sede di legittimità. A ciò si aggiunga che il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha comunque adeguatamente dato conto di come emergessero dagli atti di indagine elementi sufficientemente univoci per far ritenere, in via indiziaria, che l'indagato avesse la disponibilità dell'imbarcazione formalmente intestata alla moglie, quali: l'esistenza di un contratto di ormeggio intestato al marito e non alla moglie; i pagamenti dell'imbarcazione in Diù soluzioni, tutti riferibili all'indagato; l'immissione in mare del natante da parte dell'indagato; la mancanza di prova di spese di gestione, ormeggio e rimessaggio sostenute dalla moglie; il mancato possesso da parte di quest'ultima di patente nautica. A ciò può aggiungersi che - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa - il Tribunale ha anche preso adeguatamente in considerazione la relazione di consulenza tecnica di parte, al fine di verificare la capacità economica della ricorrente, evidenziando come dalla stessa emergano, negli ultimi cinque anni, redditi tali da non consentire né l'acquisto né la manutenzione di un natante di quel tipo. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,0
Decreto Cassazione n. 19978/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris