CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 09001/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso, giusta procura in calce al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Feo, con domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), inpersona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giustaprocura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge- controricorrente –Numero registro generale 9510/2024Numero sezionale 4574/2025Numero di raccolta generale 9001/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 218/2024,pubblicata in data 15 febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi alTribunale di Foggia, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendone la condanna al risarcimento deldanno da prodotto difettoso.Esponeva a sostegno della domanda che si era sottoposta adintervento di impianto di defibrillatore, dispositivo fabbricato dallasocietà St. [OSCURATO:PERSONA] ed importato in Italia dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., titolare della distribuzionesul mercato italiano, e che aveva dovuto successivamente subire altrointervento per sostituire il defibrillatore precedentementeimpiantatole con uno nuovo dopo che il Ministero della Salute avevadiramato una circolare con cui informava le strutture sanitarieinteressate di avere ricevuto un “avviso di sicurezza” da parte delfabbricante, con cui si evidenziava che una serie di defibrillatoripresentavano un rischio di esaurimento prematuro della batteria.Successivamente, avendo cominciato ad accusare vari malori, erastata nuovamente ricoverata per essere sottoposta a nuovointervento chirurgico di sostituzione del defibrillatore.La società convenuta eccepiva in via preliminare il difetto dilegittimazione passiva, per non essere produttrice del defibrillatore,ma mero distributore, e che tale circostanza era nota all’attrice, datoche le aveva consegnato i documenti contenenti i dati diNumero registro generale 9510/2024Numero sezionale 4574/2025Numero di raccolta generale 9001/2026Data pubblicazione 09/04/2026identificazione del produttore.Il Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile la domanda, permancanza di una delle condizioni dell’azione, ex art. 116 d.lgs. n.206/2005.1.1. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di Maria DonataMartiriggiano, nel frattempo deceduta, ha impugnato la sentenza diprimo grado dinanzi alla Corte d’appello di Bari che lo ha respinto.Ha osservato che né la [OSCURATO:SOCIETA]., né la [OSCURATO:PERSONA].p.a. rivestivano la qualifica di produttore o di importatore delprodotto, né la società appellata aveva identificato il dispositivomedicale con il proprio nome, con il proprio marchio o altro segnodistintivo.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi a tre motivi, per lacassazione della decisione d’appello.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste mediante controricorso.2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo è dedotta la ‹‹violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: travisamento della prova.Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››.Lamenta il ricorrente che, se i giudici d’appello avesserocorrettamente esaminato la documentazione prodotta, avrebberoverificato che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. altro non era che la St.[OSCURATO:PERSONA], come emergeva dal fatto che gli indirizzi delle duesocietà erano perfettamente coincidenti e che le stesse utilizzavano lamedesima casella p.e.c.2. Con il secondo motivo, denunciando ‹‹violazione e falsaNumero registro generale 9510/2024Numero sezionale 4574/2025Numero di raccolta generale 9001/2026Data pubblicazione 09/04/2026applicazione della Direttiva 85/374/CEE, recepita dagli artt. 114 e ss.d.p.r. 224/88 (poi confluito nel d.lgs. n. 206/2005, cd. Codice delConsumo) e dell’art. 2043 cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.››, il ricorrente contesta ai giudicid’appello di non avere tenuto in considerazione la giurisprudenzadella Corte di Giustizia europea. Ribadisce che, ai fini dell’esattainterpretazione della nozione di ‹‹produttore e importatore››, ladirettiva comunitaria 85/374/CEE, all’art. 3, prevede che ‹‹il termineproduttore designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore diuna materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonchéogni altra persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altrosegno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dellostesso…›› e che tale norma va letta alla luce del quarto considerandodella citata direttiva, secondo cui, ai fini della protezione delconsumatore, è necessario considerare responsabili tutti i partecipantial processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o lamateria prima da essi fornita sono difettosi. In altri termini, nelsilenzio dell’art. 115 d.lgs. n. 205/2006, la definizione di‹‹produttore›› deve essere integrata facendovi rientrare anchel’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione Europea,anche in conformità al comma 6 dell’art. 116 del Codice del Consumo,per il quale ‹‹le disposizioni del presente articolo si applicano alprodotto importato nell’Unione Europea, quando non sia individuatol’importatore, anche se sia noto il produttore››.3. Con il terzo motivo, censurando la decisione gravata per‹‹omesso esame nel merito della domanda. Mancato accertamentodella pericolosità del dispositivo medico e nesso di causalità, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››, ilricorrente evidenzia che il rigetto della eccezione di difetto dilegittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito allaNumero registro generale 9510/2024Numero sezionale 4574/2025Numero di raccolta generale 9001/2026Data pubblicazione 09/04/2026Corte territoriale di entrare nel merito della domanda e di verificarnela fondatezza, avendo già in primo grado dimostrato che la St. JudeMedical aveva riconosciuto il rischio di esaurimento prematuro dellabatteria dei dispositivi fabbricati prima del 23 maggio 2015, dovutoalla formazione di depositi di litio durante la carica ad alta tensionecon conseguente corto circuito e raggiungimento precoce dell’E.R.I.4. Il secondo motivo di ricorso, che va esaminatopreliminarmente, è fondato.4.1. L’art. 3 d.P.R. 224/1988, poi confluito nel Codice delconsumo, fornisce al primo comma la definizione di ‹‹Produttore››,che è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente ed ilproduttore della materia prima, e, al terzo comma, estende la qualitàdi produttore, prevedendo che: ‹‹Si considera produttore anche chi sipresenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segnodistintivo sul prodotto o sulla sua confezione››.Tale norma ricalca il contenuto della direttiva 85/374/CEE, ed inparticolare dell’art. 3, oltre che dei considerando introduttivi, cheprevedono: i) “considerando che ai fini della protezione delconsumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipantial processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o lamateria prima da essi fornita sono difettosi: che per lo stesso motivoè necessario che sia impegnata la responsabilità dell’importatore cheintroduca prodotti nella Comunità europea e quella di chiunque sipresenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o altrosegno distintivo o fornisca un prodotto il cui produttore non possaessere identificato”; ii) “considerando che, se dello stesso danno sonoresponsabili più persone, la protezione del consumatore implica che ildanneggiato possa chiedere il risarcimento integrale del danno ad unoqualsiasi dei responsabili”.4.2. Con la recente sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte diNumero registro generale 9510/2024Numero sezionale 4574/2025Numero di raccolta generale 9001/2026Data pubblicazione 09/04/2026giustizia dell’Unione Europea, Quinta Sezione, in causa C- 157/23,85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, relativaall’avvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari edamministrative degli Stati membri in materia di responsabilità perdanno da prodotti difettosi, va interpretato nel senso che ‹‹il fornitoredi un prodotto difettoso deve essere considerato una persona che sipresenta come ‘produttore’ di detto prodotto, ai sensi di taledisposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente appostoil suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, mail marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, daun lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo diquest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore››.A tale decisione essa perviene seguendo il percorsoargomentativo che di seguito sinteticamente si riporta.Premesso che la direttiva 85/374 è finalizzata ad operareun’armonizzazione completa delle disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative degli Stati membri, cosicché il loromargine discrezionale nella disciplina della responsabilità per dannoda prodotti difettosi ‹‹è totalmente determinato da tale direttiva edeve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dall’impiantosistematico di quest’ultima›› (sentenza 10 gennaio 2006, C-402/2003, Skov e Bilka, punti 22 e 23), il giudice unionale affermache ‹‹le persone contro le quali il consumatore ha diritto di intentareun’azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva85/374 sono enumerati agli artt. 1 e 3 di quest’ultima›› in modalità“tassativa” – come già riconosciuto dalla sentenza 10 gennaio 2006,C- 402/2003, Skov e Bilka, punti 32 e 33.Richiamato il contenuto letterale dell’art. 1 e dell’art. 3, par. 1,che definisce il ‹‹produttore›› come il fabbricante di un prodottoNumero registro generale 9510/2024Numero sezionale 4574/2025Numero di raccolta generale 9001/2026Data pubblicazione 09/04/2026finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una partecomponente, la Corte precisa: ‹‹Sebbene, in forza dell’art. 1 delladirettiva 85/374, il legislatore dell’Unione abbia scelto di imputare, inlinea di principio, al produttore la responsabilità per i danni causatidai suoi prodotti difettosi, l’art. 3 di tale direttiva designa, tra glioperatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e dicommercializzazione del prodotto in questione, quelli che possonoparimenti doversi assumere la responsabilità istituita da dettadirettiva››. Osserva, inoltre, la Corte: ‹‹Al riguardo, occorreconstatare che l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 contiene,in sostanza, un’alternativa, di cui solo la prima parte riguarda lapersona che è almeno parzialmente coinvolta nel processo difabbricazione del prodotto interessato. Per contro, la seconda partedell’alternativa designa una persona che si presenta come produttoreapponendo su tale prodotto il proprio nome, marchio o altro segnodistintivo (in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, KeskinainenVakuutusythio Fennia, C- 264/21…, punto 26)…. Dal tenore chiaro einequivocabile di tale articolo 3, paragrafo 1, risulta quindi che lapartecipazione della persona che si presenta come produttore alprocesso di fabbricazione del prodotto non è necessaria affinchéquest’ultima sia qualificata come ‘produttore’, ai sensi di dettadisposizione (in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, KeskinainenVqkuutusyhtio Fennia, C- 264/21, punto 27)…››.La Corte ha, pertanto, rilevato che una persona che, pur nonessendo il produttore, si limita ad acquistare il prodotto perdistribuirlo in un altro Stato membro, può essere considerata‘produttore”, se, conformemente all’art. 3, paragrafo 1, della direttiva85/374, ‹‹si è presentata come tale avendo apposto sul prodotto ilproprio nome, marchio o altro segno distintivo››, considerato che,come si evidenzia nel punto 37 della sentenza, così facendo, ‹‹laNumero registro generale 9510/2024Numero sezionale 4574/2025Numero di raccolta generale 9001/2026Data pubblicazione 09/04/2026persona che si presenta come produttore dà l’impressione di essereimplicata nel processo di produzione o di assumerne laresponsabilità››.Conseguentemente, ‹‹l’utilizzo di tali dimensioni equivale, perdetta persona, ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere taleprodotto più attraente agli occhi dei consumatori, ciò che giustificache, in cambio, la sua responsabilità possa sorgere a titolo di taleutilizzo (sentenza del 7 luglio 2022, Keskinainen Vakuutusyhtio5. Venendo alla vicenda in esame, la Corte d’appello, nel ritenereinammissibile l’appello, ha sottolineato, da un lato, che l’Antoniniaveva valorizzato un dato insignificante – ossia l’unicità dell’indirizzodi posta certificata – al fine di dimostrare altro dato ancor piùinsignificante ai fini del contendere, ovvero che la allora [OSCURATO:PERSONA].p.a. altro non era che la [OSCURATO:SOCIETA]. (circostanza, peraltro,non disconosciuta dall’appellata) e, dall’altro, che ‹‹né la [OSCURATO:SOCIETA]., né la [OSCURATO:SOCIETA]. rivestono, ai sensi dell’art. 116del d.lgs. n. 206/2005, la qualifica di produttore o di importatore delprodotto››. Ha poi aggiunto: ‹‹la società appellata non è il produttore(e ciò lo afferma lo stesso appellante), né è l’importatore ( e, pure,ciò lo afferma lo stesso appellante), né ha identificato il dispositivomedicale con il proprio nome, con il proprio marchio o altro segnodistintivo (e tale circostanza non è stata dedotta, né tanto menocomprovata dall’attuale appellante in primo grado)”, concludendo chefosse abnorme la pretesa “…piena equiparazione tra mero distributoree produttore del dispositivo medico in questione››.La sentenza non si pone in linea con la giurisprudenza unionale.Al riguardo, è utile rammentare che, ai fini dell’interpretazione diuna disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto nonsoltanto della lettera della stessa, ma anche del contesto e degli scopiNumero registro generale 9510/2024Numero sezionale 4574/2025Numero di raccolta generale 9001/2026Data pubblicazione 09/04/2026perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 24novembre 2022, Cafpi e Aviva assurances, C- 691/21 egiurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, l’art. 3, paragrafo 1, delladirettiva 85/374 deve essere interpretato alla luce del contesto in cuisi inserisce tale disposizione e dell’obiettivo perseguito dallanormativa di cui essa fa parte, nel senso che la nozione di ‹‹personache si presenta come produttore››, ai sensi di detta disposizione, nonpuò riguardare esclusivamente la persona che “ha materialmenteapposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sulprodotto”, venendosi altrimenti a restringere la portata della nozionedi produttore ed a compromettere la tutela del consumatore.Tale norma deve, invece, essere letta alla luce del quartoconsiderando della direttiva citata secondo cui ai fini della protezionedel consumatore è necessario considerare responsabili tutti ipartecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la partecomponente o la materia prima da essi fornita sia difettosa; pertanto,‹‹senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunqueimporti un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, dellolocazione, del “leasing” o di qualsiasi altra forma di distribuzionenell’ambito della sua attività commerciale, è considerato produttoredel medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allostesso titolo del produttore››.Ne deriva che, alla stregua della direttiva comunitaria, comeinterpretata dalla Corte di giustizia, la nozione di ‹‹produttore›› deveessere estesa ricomprendendo anche l’importatore ed il distributoredel bene nel territorio dell’Unione europea.D’altro canto, il considerando 41 della Direttiva stabilisce che‹‹quando un distributore fornisce un prodotto, è indifferente cheabbia materialmente apposto il marchio o che il suo nome contengala menzione che è stata apposta su di esso dal fabbricante e cheNumero registro generale 9510/2024Numero sezionale 4574/2025Numero di raccolta generale 9001/2026Data pubblicazione 09/04/2026corrisponde al nome di quest’ultimo››. Infatti, in entrambe leipotesi, il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cuitrattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi alconsumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitarein tale consumatore una fiducia paragonabile a quella che questinutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suoproduttore.In entrambi i casi il fornitore deve quindi essere considerato unapersona che ‹‹si presenta come produttore››, ai sensi dell’art. 3,paragrafo 1, della direttiva 85/374.La sentenza qui impugnata, sebbene l’odierna ricorrente fossedistributore in Italia del prodotto (come dalla stessa evidenziatoanche a pag. 10 del controricorso), si è discostata dallainterpretazione dell’art. 3 della direttiva di riferimento, resa dallaCorte di giustizia, ed non ha tenuto conto che essa determina unaestensione della responsabilità del fornitore, in quanto il distributoreufficiale di un prodotto può essere equiparato al produttore se sfruttail marchio per accreditarsi presso i consumatori come garante dellaqualità del prodotto, e ciò al fine di assicurare maggiore tutela alconsumatore.6. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento delprimo e del terzo motivo ed impone la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del presentegiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti il primo ed ilterzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello diNumero registro generale 9510/2024Numero sezionale 4574/2025Numero di raccolta generale 9001/2026Data pubblicazione 09/04/2026Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 27 novembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]