Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24996/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammisibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente, nonostante lo stesso abbia fatto pervenire richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 luglio 2023, il Tribunale di Lecce, adito per il riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi datata 8 luglio 2023, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

A carico di costei venivano ravvisati, in presenza di esigenze cautelari, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 1, cod. pen., per aver colpito [OSCURATO:PERSONA] procurandole, mediante l'uso di un cacciavite, ferite ritenute idonee a cagionare la morte, per futili motivi legati all'occupazione di una postazione al fine dell'esercizio della prostituzione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen. e all'art. 273 cod. proc. pen.

Nel ricorso si afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere configurabile il tentativo di omicidio, perché le ferite riportate dalla persona offesa erano limitate in concreto a graffi superficiali, come si evinceva dal referto medico.

La difesa sostiene pertanto l'assenza del dolo omicidiario e la non equivocità degli atti, affermando che il Tribunale avrebbe dovuto qualificare il fatto come lesione.

2.2. Con il secondo motivo si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizi di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi.

La difesa afferma che il giudizio sulla futilità dei motivi sottesi alla commissione della condotta dovrebbe essere ancorato agli elementi della vicenda e alla connotazione culturale del soggetto agente e al relativo contesto sociale.

Il Tribunale non avrebbe dovuto riconoscere l'aggravante, perché l'azione di [OSCURATO:PERSONA] era orientata a difendere la propria postazione di lavoro.

2.3. Con il terzo motivo si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizi di motivazione in relazione agli artt. 275 e 275-bis cod. proc. pen.

La difesa afferma che il Tribunale di Lecce, nel confermare l'ordinanza restrittiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari, si è limitato a recepire la relativa motivazione con riguardo alle esigenze cautelari, omettendo qualsiasi valutazione circa la possibilità di applicare la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA]

1. Possono essere trattati congiuntamente e risultano manifestamente infondati sia il primo e il secondo motivo di ricorso, riguardanti rispettivamente la qualificazione del fatto come tentato omicidio e il riconoscimento dell'aggravante della futilità dei motivi, sia il terzo motivo di ricorso, riguardante le esigenze cautelari e la scelta della misura restrittiva.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che il controllo del giudice di legittimità si dispiega in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione e alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, mentre è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 22256 del 26.4.2006, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Rv. 265482).

1.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha reso un provvedimento immune da vizi giuridici e sostenuto da motivazione logicamente adeguata, anche in ordine agli elementi evidenziati nell'atto di ricorso.

Nei limiti propri di un giudizio inerente alle questioni cautelari, le deduzioni difensive sono inidonee a superare la coerente ricostruzione fornita dal giudice del riesame, che illustra elementi indiziari in modo privo di errori logici ed espone con chiarezza le ragioni in base alle quali ha ritenuto gli elementi sintomatici dell'intento omicidiario, riferendosi: alle minacce di morte, proferite da [OSCURATO:PERSONA], brandendo un grosso cacciavite, all'indirizzo della persona offesa; alle caratteristiche dell'oggetto utilizzato; al numero dei colpi inferti sulla regione pettorale destra e su quella sinistra, colpi che non avevano avuto conseguenze più gravi per la pronta reazione della persona offesa e per il tempestivo intervento di terzi.

Con riguardo al riconoscimento dell'aggravante della futilità del motivo, poi, il Tribunale ha dimostrato di aver rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in proposito, e ha plausibilmente ancorato detto riconoscimento, nel caso concreto, alla constatazione della «notevole sproporzione fra l'interesse che probabilmente si voleva tutelare e il bene vita aggredito con il comportamento tenuto».

Nel ricorso si fornisce una ricostruzione alternativa del fatto, sulla base di elementi già impiegati dal giudice di merito, per cui emerge chiaramente che tali critiche non sono ammissibili in sede di legittimità; a maggior ragione, in sede di censura della motivazione di un provvedimento cautelare, poiché la gravità indiziaria corrisponde ad una condizione generale nella valutazione dell'applicazione della misura cautelare e non si sostituisce al giudizio finale di colpevolezza e di affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive si limitano a confutare i singoli segmenti della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma in realtà il giudice di merito ha offerto una ricostruzione che non risulta affetta da alcuna manifesta illogicità nella valutazione complessiva degli indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione della misura cautelare e nella qualificazione del fatto.

Infine, la motivazione esposta dal Tribunale del riesame in merito alle esigenze cautelari e alla scelta della misura risulta sufficiente.

Essa pone in luce il pericolo di reiterazione del reato e, quindi, l'esigenza di cautela sociale, recependo in modo adeguato la motivazione posta a sostegno dell'ordinanza restrittiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari.

Tale atto, infatti, contiene una congrua trattazione in proposito, perché dà conto sia delle ragioni che giustificano l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere, sia della inidoneità di una misura meno afflittiva a salvaguardare le esigenze di cautela.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, la ricorrente deve essere condannata ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui [OSCURATO:PERSONA] è ristretta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammisibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente, nonostante lo stesso abbia fatto pervenire richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 luglio 2023, il Tribunale di Lecce, adito per il riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi datata 8 luglio 2023, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A carico di costei venivano ravvisati, in presenza di esigenze cautelari, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 1, cod. pen., per aver colpito [OSCURATO:PERSONA] procurandole, mediante l'uso di un cacciavite, ferite ritenute idonee a cagionare la morte, per futili motivi legati all'occupazione di una postazione al fine dell'esercizio della prostituzione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen. e all'art. 273 cod. proc. pen. Nel ricorso si afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere configurabile il tentativo di omicidio, perché le ferite riportate dalla persona offesa erano limitate in concreto a graffi superficiali, come si evinceva dal referto medico. La difesa sostiene pertanto l'assenza del dolo omicidiario e la non equivocità degli atti, affermando che il Tribunale avrebbe dovuto qualificare il fatto come lesione. 2.2. Con il secondo motivo si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizi di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi. La difesa afferma che il giudizio sulla futilità dei motivi sottesi alla commissione della condotta dovrebbe essere ancorato agli elementi della vicenda e alla connotazione culturale del soggetto agente e al relativo contesto sociale. Il Tribunale non avrebbe dovuto riconoscere l'aggravante, perché l'azione di [OSCURATO:PERSONA] era orientata a difendere la propria postazione di lavoro. 2.3. Con il terzo motivo si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizi di motivazione in relazione agli artt. 275 e 275-bis cod. proc. pen. La difesa afferma che il Tribunale di Lecce, nel confermare l'ordinanza restrittiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari, si è limitato a recepire la relativa motivazione con riguardo alle esigenze cautelari, omettendo qualsiasi valutazione circa la possibilità di applicare la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] 1. Possono essere trattati congiuntamente e risultano manifestamente infondati sia il primo e il secondo motivo di ricorso, riguardanti rispettivamente la qualificazione del fatto come tentato omicidio e il riconoscimento dell'aggravante della futilità dei motivi, sia il terzo motivo di ricorso, riguardante le esigenze cautelari e la scelta della misura restrittiva. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che il controllo del giudice di legittimità si dispiega in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione e alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, mentre è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 22256 del 26.4.2006, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Rv. 265482). 1.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha reso un provvedimento immune da vizi giuridici e sostenuto da motivazione logicamente adeguata, anche in ordine agli elementi evidenziati nell'atto di ricorso. Nei limiti propri di un giudizio inerente alle questioni cautelari, le deduzioni difensive sono inidonee a superare la coerente ricostruzione fornita dal giudice del riesame, che illustra elementi indiziari in modo privo di errori logici ed espone con chiarezza le ragioni in base alle quali ha ritenuto gli elementi sintomatici dell'intento omicidiario, riferendosi: alle minacce di morte, proferite da [OSCURATO:PERSONA], brandendo un grosso cacciavite, all'indirizzo della persona offesa; alle caratteristiche dell'oggetto utilizzato; al numero dei colpi inferti sulla regione pettorale destra e su quella sinistra, colpi che non avevano avuto conseguenze più gravi per la pronta reazione della persona offesa e per il tempestivo intervento di terzi. Con riguardo al riconoscimento dell'aggravante della futilità del motivo, poi, il Tribunale ha dimostrato di aver rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in proposito, e ha plausibilmente ancorato detto riconoscimento, nel caso concreto, alla constatazione della «notevole sproporzione fra l'interesse che probabilmente si voleva tutelare e il bene vita aggredito con il comportamento tenuto». Nel ricorso si fornisce una ricostruzione alternativa del fatto, sulla base di elementi già impiegati dal giudice di merito, per cui emerge chiaramente che tali critiche non sono ammissibili in sede di legittimità; a maggior ragione, in sede di censura della motivazione di un provvedimento cautelare, poiché la gravità indiziaria corrisponde ad una condizione generale nella valutazione dell'applicazione della misura cautelare e non si sostituisce al giudizio finale di colpevolezza e di affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive si limitano a confutare i singoli segmenti della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma in realtà il giudice di merito ha offerto una ricostruzione che non risulta affetta da alcuna manifesta illogicità nella valutazione complessiva degli indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione della misura cautelare e nella qualificazione del fatto. Infine, la motivazione esposta dal Tribunale del riesame in merito alle esigenze cautelari e alla scelta della misura risulta sufficiente. Essa pone in luce il pericolo di reiterazione del reato e, quindi, l'esigenza di cautela sociale, recependo in modo adeguato la motivazione posta a sostegno dell'ordinanza restrittiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Tale atto, infatti, contiene una congrua trattazione in proposito, perché dà conto sia delle ragioni che giustificano l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere, sia della inidoneità di una misura meno afflittiva a salvaguardare le esigenze di cautela. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, la ricorrente deve essere condannata ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui [OSCURATO:PERSONA] è ristretta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co
Sentenza Cassazione n. 24996/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris