CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14293/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, di condanna per furto aggravato; - che risultano depositati, con memoria del 3 marzo 2023, motivi aggiunti, con i quali si sollecita la dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, alla luce delle modifiche normative introdotte con il d.lgs n. 150 del 2022; - che i motivi proposti sono meramente reiterativi e generici, e che peraltro la Corte territoriale - pur escludendo la valida instaurazione del rapporto processuale - ha risposto nel merito alle doglianze difensive, evidenziando la confessione dell'imputato (con la quale l'appellante non si confronta, neanche in questa sede) e la totale aspecificità della invocata riduzione del trattamento sanzionatorio (in assenza dell'esplicitazione di ragioni in fatto o in diritto a sostegno della richiesta); - che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] estens