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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2321/2017

ECLI:EU:C:2017:871
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CJ0250 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 16 novembre 2017 ( *1 ) «Impugnazione – Clausola compromissoria – Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) – Rimborso di una parte delle somme versate alla ricorrente – Risarcimenti forfettari» Nella causa C‑250/16 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 2 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA]-Bölkow-Systemtechnik GmbH , con sede in Ottobrunn (Germania), rappresentata da M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da T. [OSCURATO:PERSONA] e F. Moro, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Decima Sezione), composta da A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente di sezione, M. Berger e F. Biltgen, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA]-Bölkow-Systemtechnik GmbH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA]-Bölkow-Systemtechnik/[OSCURATO:PERSONA] (T‑53/14, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:88 ), con la quale ha parzialmente accolto il suo ricorso diretto a far dichiarare, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] europea non era legittimata a chiedere alla ricorrente il rimborso di anticipi versati sulla base di tre contratti e, dall’altro, che la ricorrente non era tenuta a corrispondere un risarcimento forfettario alla [OSCURATO:PERSONA].

Fatti 2 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 19 della sentenza impugnata nei termini seguenti: «1 Conformemente al regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l’attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (GU [2002], L 355, pag. 23) e nel contesto definito dalla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) (GU [2002,] L 232, pag. 1), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha concluso tre contratti, tra gli altri, con la ricorrente, [la [OSCURATO:PERSONA]-Bölkow-Systemtechnik], un’impresa di consulenza in tecnologia e strategia, la cui attività è esercitata principalmente nei settori dell’energia, della mobilità e della sostenibilità. 2 Per il primo e il secondo contratto, corrispondenti, rispettivamente, al progetto intitolato “Development of a harmonised ‘[OSCURATO:PERSONA] RoAdmap’ by a balanced group of partners from industry, [OSCURATO:PERSONA] regions and technical and socio-economic scenario and modelling experts” (sviluppo di una “tabella di marcia europea dell’energia idrogena” armonizzata, da parte di un gruppo composto in maniera equilibrata da partner industriali, dalle regioni europee e da esperti in scenari tecnici e socioeconomici e in modellizzazione) (in prosieguo: il “progetto HyWays”) e al progetto intitolato “Handbook for Approval of [OSCURATO:PERSONA]” (manuale per l’approvazione di stazioni di rifornimento di idrogeno esistenti) (in prosieguo: il “progetto HyApproval”), la ricorrente agiva come coordinatore.

Per quanto riguarda il terzo contratto, corrispondente al progetto “Harmonisation of Standards and Regulations for a sustainable [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]” (armonizzazione delle norme e regolamentazione per una tecnologia sostenibile dell’idrogeno e delle celle a combustibile) (in prosieguo: il “progetto HarmonHy”), essa costituiva solo uno dei contraenti del consorzio. 3 Ai sensi dell’articolo 12 di ogni contratto, ad essi è applicabile il diritto belga. 4 L’articolo 13 dei suddetti contratti prevede una clausola compromissoria la quale precisa che il Tribunale è il solo competente a conoscere delle controversie tra la [OSCURATO:PERSONA] e le parti contraenti relative alla validità, all’applicazione o all’interpretazione di tali contratti. 5 Le condizioni generali che, conformemente all’articolo 14 di ogni contratto, ne costituiscono parte integrante, includono una prima sezione relativa in particolare all’esecuzione dei progetti in parola, alla cessazione dei contratti e alla responsabilità (articoli da II.2 a II.18), una seconda sezione relativa alle disposizioni finanziarie e ai controlli, alle revisioni contabili, ai rimborsi e alle sanzioni (articoli da II.19 a II.31) e una terza sezione relativa ai diritti di proprietà intellettuale (articoli da II.32 a II.36). 6 L’articolo II.19, paragrafo 1, delle condizioni generali definisce le spese che possono godere del finanziamento dell’Unione europea e prevede quanto segue: “I costi ammissibili sostenuti per la realizzazione del progetto devono soddisfare le condizioni di seguito indicate: a) devono essere effettivi, economicamente razionali e necessari ai fini dell’attuazione del progetto; b) devono essere determinati in conformità ai principi contabili normalmente applicati dal contraente; c) devono essere sostenuti nel corso del periodo di durata del progetto come definito all’articolo 4, paragrafo 2 (…); d) devono essere registrati nella contabilità del contraente che li ha sostenuti, entro e non oltre la data di stesura del certificato di revisione contabile previsto all’articolo II.26.

Le procedure contabili adottate per la registrazione delle spese e delle entrate devono rispettare le norme contabili dello Stato di stabilimento del contraente, nonché consentire il confronto diretto tra le spese e le entrate realizzate per l’attuazione del progetto e il bilancio consuntivo concernente l’intera attività del contraente (…).” 7 L’articolo II.19, paragrafo 2, lettere da a) ad h), delle condizioni generali menziona otto categorie di costi non ammissibili.

L’articolo II.19, paragrafo 2, lettera i), aggiunge che non sono ammissibili i costi che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo

1. 8 Gli articoli II.20 e II.21 delle condizioni generali definiscono due tipi di costi ammissibili alle condizioni di cui all’articolo II.19, ossia, in primo luogo, i costi diretti, imputabili direttamente ai progetti e, in secondo luogo, i costi indiretti, non imputabili direttamente ai progetti, ma che possono essere identificati e giustificati dal sistema contabile del singolo contraente come sostenuti in relazione con i costi diretti. 9 L’articolo II.22, paragrafo 1, delle condizioni generali prevede tre modelli di dichiarazione dei costi, tra cui il modello di costi completo usato per l’imputazione dei costi ammissibili diretti e indiretti da parte dei contraenti e il modello di costi completo ad aliquota forfettaria utilizzato dai contraenti per l’imputazione dei costi ammissibili diretti e un’aliquota forfettaria per i costi indiretti.

Tale aliquota forfettaria è pari al 20% di tutti i costi diretti dedotti i costi dei contratti di subappalto, il che dovrebbe coprire tutti i costi indiretti sopportati dal contraente nell’ambito del progetto. 10 L’articolo II.24, paragrafo 2, secondo comma, delle condizioni generali dispone che il contributo finanziario dell’Unione non può essere una fonte di profitto per i contraenti. 11 Conformemente all’articolo II.29, paragrafo 1, delle condizioni generali, in qualsiasi momento nel corso del periodo di durata del contratto, e fino a cinque anni dopo la conclusione del progetto, la [OSCURATO:PERSONA] può svolgere revisioni contabili.

Siffatte revisioni contabili possono vertere su aspetti scientifici, finanziari, tecnici e su altri aspetti, quali i principi contabili e gestionali, relativi alla corretta esecuzione del progetto e del contratto. 12 L’articolo II.30 delle condizioni generali è redatto nel seguente modo: “Fatte salve altre misure previste nel presente contratto, i contraenti convengono che [l’Unione], allo scopo di tutelare i suoi interessi finanziari, è legittimata a richiedere un risarcimento forfettario a un contraente le cui spese si siano rivelate eccessive e che, di conseguenza, ha ricevuto un contributo finanziario ingiustificato dall’[Unione].

Il risarcimento forfettario è dovuto in aggiunta al rimborso del contributo finanziario ingiustificato che deve essere effettuato dal contraente.

1. L’importo del risarcimento forfettario deve essere proporzionato alla spesa eccessiva e alla parte ingiustificata del contributo dell’[Unione].

L’importo del risarcimento forfettario è calcolato secondo la seguente formula: Risarcimento forfettario = contributo finanziario ingiustificato × (spesa eccessiva/totale richiesto) Il calcolo di ogni risarcimento forfettario tiene unicamente conto del periodo che si riferisce al contributo dell’[Unione] richiesto dal contraente per tale periodo.

Esso non è calcolato rispetto al contributo totale dell’[Unione].

2. [OSCURATO:PERSONA] notifica la sua domanda di pagamento con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al contraente che ritiene debitore di un risarcimento forfettario.

Il contraente dispone di un termine di 30 giorni per prendere posizione in merito alla domanda di risarcimento dell’[Unione].

3. La procedura da seguire per il rimborso di un contributo finanziario ingiustificato e per il pagamento di un risarcimento forfettario sarà determinata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo II.31.

4. [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a chiedere un risarcimento per ogni spesa eccessiva constatata dopo lo scadere del contratto, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 6.

5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano eventuali sanzioni amministrative o finanziarie che la [OSCURATO:PERSONA] può imporre ad ogni contraente inadempiente conformemente al regolamento finanziario o ogni altra misura civile correttiva alla quale l’[Unione] o un altro contraente siano legittimati a ricorrere.

Inoltre, dette disposizioni non escludono che le autorità degli Stati membri ricorrano a procedimenti penali.

6. Dall’altro lato, come prevede il regolamento finanziario, ogni contraente che sia dichiarato gravemente inadempiente ai suoi obblighi contrattuali potrà essere sottoposto ad una sanzione finanziaria di un valore compreso tra il 2 % e il 10 % dell’importo del contributo finanziario che ha ricevuto dall’[Unione].

Tale percentuale può essere portata dal 4 fino al 20 % in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza”. 13 Nel febbraio 2008, conformemente a quanto previsto dall’articolo II.29 delle condizioni generali, la [OSCURATO:PERSONA] effettuava una revisione contabile per verificare la corretta esecuzione dei contratti controversi. 14 In data 17 marzo 2011 la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla ricorrente il progetto di relazione di revisione contabile.

Con lettere del 21 e del 22 aprile 2011 la ricorrente ha preso posizione su detto progetto. 15 In data 25 luglio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla ricorrente la versione finale della relazione di revisione contabile, nella quale si concludeva nel senso che la ricorrente aveva fissato ad un livello troppo alto i suoi costi di personale ammissibili.

Peraltro, secondo tale relazione, costi afferenti alla ricerca sarebbero stati erroneamente qualificati costi di gestione.

In ultimo, non sarebbero stati dichiarati interessi sugli anticipi per un importo totale di EUR 1707,40. 16 Per i tre contratti che erano stati portati a termine in tale data e per i quali era stato versato il saldo totale di partecipazione finanziaria dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] informava la ricorrente che le avrebbe inviato note di debito. 17 Dal 10 agosto 2011 all’11 novembre 2013, è continuata la corrispondenza tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale le parti hanno assunto posizioni antitetiche in merito alle conclusioni della relazione finale di revisione contabile. 18 In data 9 dicembre 2013 la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla ricorrente diverse note di debito.

Da tali note emerge che l’importo da recuperare per la [OSCURATO:PERSONA] ammontava a EUR 218539,62 per quanto riguarda il progetto HyWays, a EUR 75407,06 per quanto riguarda il progetto HyApproval e a EUR 47128,39 per quanto riguarda il progetto HarmonHy.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto alla ricorrente risarcimenti forfettari in applicazione dell’articolo II.30 delle condizioni generali, vale a dire EUR 60402,30 per quanto riguarda il progetto HyWays, a EUR 11019,61 per quanto riguarda il progetto HyApproval e a EUR 10002,17 per quanto riguarda il progetto HarmonHy. 19 Successivamente alla proposizione del ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso le note di credito nn. 3233150004, 3233150005 e 3233150006, di un importo rispettivo di EUR 108753,52, EUR 10875,35 e EUR 23404,88 a favore della ricorrente».

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2014, la ricorrente proponeva un ricorso diretto a far dichiarare, in primo luogo che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva calcolato i costi dei tre progetti conformemente alle clausole contrattuali, in secondo luogo che, nell’ambito del progetto HyWays, l’importo del contributo finanziario dell’Unione percepito dalla ricorrente era inferiore a quello che figurava in due note di debito emesse dalla [OSCURATO:PERSONA], in terzo luogo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente riqualificato costi di gestione come costi di ricerca nel progetto Hyapproval, in quarto luogo che la ricorrente non era tenuta a versare un risarcimento forfettario alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tre progetti e infine, in quinto luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente emesso le note di debito controverse, poiché gli importi dovuti dalla ricorrente erano inferiori a quelli che figuravano in tali note. 4 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduceva, in sostanza, quattro motivi.

Il primo motivo verteva sull’erroneità del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accettare il metodo di calcolo dei costi del progetto proposto dalla ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente sosteneva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente sostenuto che essa aveva beneficiato di un contributo finanziario di un importo pari a EUR 604240,79 nell’ambito del progetto HyWays.

Il terzo motivo verteva sull’erroneità della riqualificazione di taluni costi sostenuti nell’ambito del contratto relativo al progetto HyApproval.

Infine, il quarto motivo verteva sull’erroneità della domanda di risarcimento forfettario presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5 Per quanto riguarda il secondo e il terzo capo delle conclusioni, il Tribunale dichiarava che non vi era più luogo a statuire su di essi poiché la [OSCURATO:PERSONA], con l’adozione delle note di credito n. 3233150004 e n. 3233150006, aveva riconosciuto la fondatezza delle pretese della ricorrente. 6 Il Tribunale respingeva il primo capo delle conclusioni della ricorrente relativo al metodo di calcolo dei costi dei progetti.

Esso dichiarava, in particolare, al punto 58 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente escluso il metodo di registrazione di costi privilegiato dalla ricorrente per il motivo che conduceva a dichiarare costi che non erano né effettivi, né economicamente razionali, né necessari all’attuazione del progetto ai sensi dell’articolo II.19, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali. 7 Per quanto riguarda il quarto capo delle conclusioni vertente sui risarcimenti forfettari, il Tribunale aveva esaminato se l’applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’articolo II.30 delle condizioni generali nelle circostanze del caso di specie fosse conforme alle norme del codice civile belga che disciplinano il ricorso alle clausole penali.

Al termine di tale esame esso ha dichiarato che, in applicazione dell’articolo 1231 del codice civile belga, le somme dovute a titolo di risarcimenti forfettari dalla ricorrente dovevano essere ridotte a un importo equivalente al 10% degli anticipi da essa indebitamente percepiti.

Conclusioni delle parti 8 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il primo e il quinto capo delle conclusioni della ricorrente; – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che le somme dovute a titolo di risarcimenti forfettari dalla ricorrente erano ridotte a un importo equivalente al 10% degli anticipi che dovevano essere rimborsati nell’ambito dei progetti HyWays, HyApproval e HarmonHy e dichiarare che la ricorrente non doveva rimborsare nessuna somma a titolo di risarcimenti forfettari; – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sia del procedimento di impugnazione che di quello di primo grado. 9 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese. 10 Essa sostiene che l’impugnazione è irricevibile poiché riguarda la ripartizione delle spese disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata, relative al secondo e al terzo capo delle conclusioni del ricorso per le quali il Tribunale ha dichiarato un non luogo a procedere. [OSCURATO:PERSONA] conclusioni dell’impugnazione nella parte in cui riguardano i contratti controversi 11 A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce cinque motivi vertenti, rispettivamente, su un’assenza di motivazione, sulla violazione del principio di buona fede, su uno snaturamento degli elementi di prova, sulla violazione degli articoli 1162, 1134 e 1135 del codice civile belga e, infine, su errori di diritto relativi all’applicazione dei risarcimenti forfettari.

Sul primo motivo – Argomenti delle parti 12 Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale è venuto meno al proprio obbligo di motivazione, ai punti 51, 55 e 58 della sentenza impugnata, allorché ha respinto il metodo di calcolo della tariffa oraria che essa ha utilizzato in ragione del fatto che tale metodo dava luogo a costi più elevati «che non erano né effettivi né economicamente razionali, né necessari all’attuazione del progetto» e aveva, inoltre, l’effetto di far partecipare la [OSCURATO:PERSONA] «alla copertura di tutti i costi della ricorrente, a prescindere da ogni analisi del loro collegamento con i progetti». 13 La ricorrente espone che le motivazioni che compaiono in tali punti sarebbero incomprensibili poiché il quoziente da essa applicato (costi/ore di lavoro contabilizzabili) presenterebbe un collegamento più stretto con i progetti relativi ai contratti rispetto al quoziente usato dalla [OSCURATO:PERSONA] [(costi/totale ore di lavoro (contabilizzabili e non contabilizzabili)].

Infatti, quest’ultimo comprenderebbe non solo altri progetti, ma altresì tutte le ore di lavoro prive di un collegamento con i progetti. 14 Nella sua memoria di replica la ricorrente indica che le conoscenze acquisite nell’ambito del follow-up del progetto e del perfezionamento garantiscono e migliorano la qualità di tutti i progetti, inclusi i progetti controversi.

Ne deriverebbe che i costi corrispondenti al follow-up del progetto e al perfezionamento sarebbero costi ammissibili, ai sensi degli articoli II.19, paragrafo 1, e II.20, paragrafo 1, delle condizioni generali. 15 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo vada respinto. – Giudizio della Corte 16 Occorre ricordare che l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso.

Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione.

Qualora dette ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate.

Ne consegue che le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di un atto non sono pertinenti nell’ambito di un motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza di motivazione (sentenza del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio, C‑535/14 P , EU:C:2015:407 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 17 Nella misura in cui l’argomento della ricorrente a sostegno del primo motivo può essere compreso come diretto o a contestare la fondatezza della valutazione del Tribunale relativa al metodo di calcolo della tariffa oraria, o a considerare che il Tribunale, ai punti 51, 55 e 58 della sentenza impugnata, ha motivato la sua valutazione in modo contraddittorio ed equivoco, esso deve essere respinto in quanto infondato. 18 Infatti, ai punti da 46 a 48 di tale sentenza, il Tribunale ha ricordato le caratteristiche peculiari del finanziamento dell’Unione concesso nell’ambito di contratti di sovvenzione prima di verificare, alla luce di tali caratteristiche, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a escludere il metodo di determinazione di costi ammissibili applicato dalla ricorrente in ragione del fatto che non era conforme alle clausole contrattuali. 19 Al punto 51 di detta sentenza, il Tribunale ha indicato che il metodo di calcolo della ricorrente «ha l’effetto di escludere talune ore prestate dai suoi collaboratori dal calcolo della tariffa oraria, come [quelle] relative al follow-up del progetto, al perfezionamento, alla partecipazione a conferenze, alla prospezione e al monitoraggio dei contatti con la clientela, in ragione del fatto che esse non sono dedicate a fornire prestazioni di servizi all’insieme dei suoi committenti e, di conseguenza, non sarebbero contabilizzabili».

Secondo il Tribunale, «ne deriva che la base che funge da denominatore comune è più ridotta di quella costituita dal totale delle ore prestate e che, di conseguenza, la tariffa oraria ne risulta più elevata», con la conseguenza che, «una volta applicata alle ore effettivamente fornite nell’ambito dei progetti, dà luogo a una dichiarazione di costi più significativa». 20 Al punto 55 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che «la riduzione della base di calcolo della tariffa oraria e l’aumento del livello dei costi ammissibili che ne deriva hanno l’effetto di far partecipare la [OSCURATO:PERSONA] alla copertura di tutti i costi della ricorrente, a prescindere da qualsiasi analisi del loro collegamento con i progetti oggetto di un finanziamento dell’Unione».

Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 56 di tale sentenza, che, «se è vero che un approccio del genere può essere legittimamente compreso nell’ambito di un contratto classico di prestazione di servizi, (…) esso non è compatibile con le peculiarità dei contratti di sovvenzione di cui trattasi». 21 Ne deriva che il Tribunale ha considerato che fosse determinante sapere non se il quoziente applicato dalla ricorrente presentasse un collegamento stretto con i progetti di cui trattasi nei contratti di sovvenzione, bensì se, in applicazione di detto quoziente, i costi fossero ripartiti su tutte le ore di lavoro, il che avrebbe garantito che il bilancio dell’Unione non finanziasse i costi relativi al follow-up dei progetti, al perfezionamento, alla partecipazione a conferenze, alla prospezione e al monitoraggio dei contatti con la clientela. 22 È senza cadere in contraddizione che il Tribunale ha dichiarato, al punto 58 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente escluso il metodo di registrazione dei costi privilegiato dalla ricorrente per il motivo che esso conduceva a dichiarare costi che non erano né effettivi, né economicamente razionali, né necessari all’attuazione del progetto ai sensi dell’articolo II.19 delle condizioni generali. 23 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo motivo – Argomenti delle parti 24 Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale, non avendo riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato il principio generale di buona fede che deve presiedere alle relazioni tra le istituzioni dell’Unione e gli operatori di mercato, ha esso stesso violato tale principio. 25 Con la prima parte del secondo motivo la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato detto principio in quanto ha omesso di specificare, agli articoli II.19 e seguenti delle condizioni generali, il modo in cui i costi ammissibili dovevano essere calcolati dall’altra parte contraente.

Essa ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia in tal modo limitata a formulare principi generali e a rinviare, all’articolo II.19, paragrafo 1, lettera b), delle condizioni generali, ai principi contabili usuali della parte contraente.

Essa precisa che il principio di buona fede rientra nei principi generali del diritto dell’Unione stabiliti dalla Corte.

Essa si riferisce, a tale proposito, a diverse sentenze tra cui quelle del 12 luglio 1957, Algera e a./Assemblée commune ( 7/56 e da 3/57 a 7/57 , EU:C:1957:7 , pag. 112), nonché del 29 aprile 2004, IPK-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑199/01 P e C‑200/01 P , EU:C:2004:249 , punto 78 ). 26 Con la seconda parte del secondo motivo la ricorrente considera che il Tribunale, avendo, ai punti da 50 a 63 della sentenza impugnata, respinto il metodo di calcolo della tariffa oraria che essa preferiva, ed essendosi limitato ad affermare, al punto 59 di tale sentenza, che il rinvio al modello di costi completo non era idoneo a dimostrare la conformità del metodo di calcolo utilizzato dalla ricorrente, in particolare con l’articolo II.19, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali, ha altresì violato tale principio. 27 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via principale, che il secondo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile e, in via subordinata, che è infondato. – Giudizio della Corte 28 Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo vertente sulla violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del principio generale della buona fede del diritto dell’Unione, si deve constatare che, con il suo argomento dedotto a sostegno della stessa, la ricorrente si limita a mettere in discussione la decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, un tale argomento, che non è diretto contro la sentenza impugnata, è irricevibile nell’ambito di un’impugnazione. 29 Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo vertente sulla violazione, da parte del Tribunale, del principio della buona fede, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, consentire ad una parte di sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale.

Nell’ambito dell’impugnazione, in linea di principio, la competenza della Corte è limitata all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi.

Tuttavia, un argomento che non è stato dedotto in primo grado non costituisce un motivo nuovo, irricevibile in sede di impugnazione, se rappresenta un mero ampliamento di un argomento già sviluppato nell’ambito di un motivo presentato nel ricorso dinanzi al Tribunale (sentenza del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑330/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:601 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 30 Poiché con tale seconda parte di detto motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato il principio di buona fede, si deve constatare che un tale argomento non è stato sollevato dinanzi al Tribunale.

Di conseguenza, quest’ultimo presenta un carattere nuovo e deve essere considerato irricevibile. 31 Il secondo motivo deve quindi essere respinto in quanto irricevibile.

Sul terzo motivo – Argomenti delle parti 32 Con il suo terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova. 33 Con la prima parte di questo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova e i fatti che essa aveva sollevato a sostegno del suo argomento avendo statuito, ai punti 55, 56 e 58 della sentenza impugnata, che il metodo di registrazione dei costi utilizzato dalla ricorrente l’aveva condotta a dichiarare costi che non erano né effettivi, né economicamente razionali, né necessari all’attuazione dei progetti e, di conseguenza, non potevano essere considerati come ammissibili per la realizzazione dei progetti di cui trattasi.

Essa precisa, a tale proposito, che il Tribunale ha rammentato, al punto 46 di tale sentenza, «che i costi ammissibili non [potevano] portare alla realizzazione di un profitto del contraente».

Orbene, da un lato, la ricorrente avrebbe sostenuto, nell’ambito del suo ricorso in primo grado, che il suo metodo di calcolo non la portava a realizzare un profitto ma poteva, al contrario, al massimo avere il risultato di coprire i suoi costi legati ai progetti, mentre il metodo di calcolo della [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe in capo ad essa perdite consistenti.

Dall’altro lato, la motivazione di cui al punto 58 di detta sentenza sarebbe fondata su elementi errati, poiché sarebbero contrari a quelli dedotti e dimostrati dalla ricorrente. 34 Con la seconda parte di detto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato, senza aver raccolto prove sul metodo di calcolo da essa utilizzato, che la stessa aveva realizzato un profitto e che mancava il collegamento sufficientemente stretto tra i costi richiesti e i progetti di cui trattasi. 35 Con la terza parte del medesimo motivo la ricorrente contesta al Tribunale di non aver fornito una definizione di «tutti i costi» quando ha indicato, al punto 55 della sentenza impugnata, che il metodo di calcolo della ricorrente aveva l’effetto di far partecipare la [OSCURATO:PERSONA] «alla copertura di tutti i costi della ricorrente». 36 In ultimo, con la quarta parte del terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha manifestamente snaturato l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] allorché ha considerato, al punto 61 della sentenza impugnata, che l’interpretazione degli articoli II.19 e seguenti delle condizioni generali aveva un carattere «chiaro».

Orbene, l’interpretazione di tali condizioni sarebbe stata equivoca anche per la [OSCURATO:PERSONA] poiché per il numeratore del quoziente della tariffa oraria essa prendeva in considerazione a volte i «costi di personale» a volte «tutti i costi». 37 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il terzo motivo vada respinto. – Giudizio della Corte 38 In forza di una costante giurisprudenza, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e a valutare gli elementi di prova fatti valere.

L’accertamento di tali fatti e la valutazione di tali elementi, salvo il caso di loro snaturamento, non costituiscono quindi una questione di diritto soggetta, come tale, al sindacato della Corte (sentenza del 29 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/ANKO, C‑78/14 P , EU:C:2015:732 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 39 Qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, in forza dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura di quest’ultima, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento.

Inoltre, secondo costante giurisprudenza, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 30 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Francia e Orange, C‑486/15 P , EU:C:2016:912 , punto 99 e giurisprudenza ivi citata). 40 Sebbene, con la prima parte del terzo motivo la ricorrente sostenga uno snaturamento degli elementi di prova, si deve constatare, tuttavia, che, con la prima e con la quarta parte dedotte a sostegno di tale motivo, essa si limita a criticare le valutazioni di fatto svolte dal Tribunale, da un lato, ai punti 55, 56 e 58 della sentenza impugnata, secondo le quali, in sostanza, il metodo di calcolo dei costi della ricorrente conduce a dichiarare costi che non erano né effettivi, né economicamente razionali, né necessari all’attuazione dei progetti di cui trattasi e, dall’altro, al punto 61 di tale sentenza, secondo le quali gli articoli da II.19 a II.21 delle condizioni generali avevano un carattere chiaro.

La ricorrente intende, in realtà, ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti a tale proposito, senza indicare in modo preciso quali elementi di prova sarebbero stati snaturati dal Tribunale.

Le parti prima e quarta del terzo motivo devono, quindi, essere considerate irricevibili. 41 Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo, non può essere contestato al Tribunale di non aver raccolto le prove necessarie, poiché spettava alla ricorrente produrre, se del caso, tutti gli elementi di prova idonei a sostenere e comprovare i suoi argomenti nell’ambito del ricorso da essa proposto dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, ordinanza del 30 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑575/14 P , non pubblicata, EU:C:2015:443 , punto 21 ). 42 Per quanto riguarda la terza parte del terzo motivo, con la quale la ricorrente contesta al Tribunale di non aver dato una definizione dell’espressione «tutti i costi», che compare al punto 55 della sentenza impugnata, è sufficiente constatare che tale affermazione è difficilmente comprensibile e priva di rilevanza nell’ambito di un motivo vertente su uno snaturamento degli elementi di prova in quanto non riguarda un elemento di prova. 43 Ne consegue che il terzo motivo dev’essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

Sul quarto motivo – Argomenti delle parti 44 Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che, avendo giudicato, al punto 61 della sentenza impugnata, che l’interpretazione degli articoli da II.19 a II.21 delle condizioni generali aveva un carattere chiaro per quanto riguarda il metodo di determinazione dei costi controverso e che, quindi, non vi era luogo di ricorrere ai principi del diritto civile belga, il Tribunale ha violato gli articoli 1162, 1134 e 1135 del codice civile belga. 45 Essa sostiene, a tale proposito, che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] precisare in modo chiaro, e precedentemente alla conclusione dei contratti in questione, le modalità di determinazione dei costi.

Essa fa valere che poiché tali precisazioni non sono state fornite, i contratti erano imprecisi su tale punto.

Essi avrebbero quindi dovuto essere oggetto di un’interpretazione alla luce delle disposizioni di diritto belga sopracitate, le quali prevedono che, in caso di dubbi sull’interpretazione di un contratto, esso si interpreta a sfavore di colui che lo ha redatto ed in favore di colui che ha assunto l’obbligazione e che le parti contraenti sono assoggettate all’obbligo di esecuzione in buona fede dei contratti.

Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto statuire che il metodo di calcolo della tariffa oraria da essa proposto era compatibile con le condizioni generali dei contratti di cui trattasi e le sopracitate disposizioni del codice civile belga.

Essa sostiene che, in tali circostanze, il Tribunale avrebbe dovuto considerare le note di debito controverse come contrarie ai contratti e, quindi, illegittime. 46 La ricorrente sostiene altresì, a tale proposito, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, e segnatamente alla sentenza del 26 febbraio 2015, Planet/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑564/13 P , EU:C:2015:124 , punto 21 ), l’interpretazione e l’applicazione degli articoli 1162, 1134 e 1135 del codice civile belga, in quanto rientranti nel diritto nazionale applicabile ai contratti in forza di una clausola compromissoria, è una questione di diritto che può essere sottoposta alla Corte nell’ambito di un’impugnazione. 47 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il quarto motivo deve essere respinto in quanto irricevibile o inconferente. – Giudizio della Corte 48 Con il quarto motivo la ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di non aver applicato, al punto 61 della sentenza impugnata, gli articoli 1162, 1134 e 1135 del codice civile belga, in ragione del fatto che la definizione dei costi diretti e indiretti ammissibili di cui agli articoli da II.19 a II.21 delle condizioni generali ha un carattere chiaro e che, quindi, non vi è luogo di ricorrere ai principi di interpretazione dei contratti del diritto civile belga. 49 Occorre tuttavia constatare che, così facendo, la ricorrente contesta in realtà l’interpretazione degli articoli da II.19 a II.21 delle condizioni generali dei contratti di sovvenzione sulla base della quale il Tribunale ha dichiarato che essi avevano un carattere chiaro.

Orbene, l’interpretazione di una disposizione contrattuale effettuata dal Tribunale costituisce una questione di fatto, che non può essere assoggettata, in quanto tale, al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/ANKO, C‑78/14 P , EU:C:2015:732 , punto 23 ). 50 Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

Sul quinto motivo – Argomenti delle parti 51 Con la prima parte dedotta a sostegno del quinto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è venuto meno al proprio obbligo di motivazione in quanto, al punto 79 della sentenza impugnata, ha respinto, senza altre precisazioni in proposito, come «manifestamente privo di fondamento» l’argomento della ricorrente fondato sulla pretesa contrarietà dell’articolo II.30 delle condizioni generali al buon costume tutelato dall’articolo 1172 del codice civile belga. 52 Con la seconda parte di tale motivo la ricorrente addebita al Tribunale di aver omesso di esaminare la questione della nullità dell’articolo II.30 delle condizioni generali, laddove a suo avviso tale articolo viola gli articoli 1172 e 1231 del codice civile belga.

La ricorrente riconosce che il Tribunale ha limitato le conseguenze dell’applicazione dell’articolo II.30 delle condizioni generali.

A tale scopo, avrebbe considerato, da un lato, al punto 94 della sentenza impugnata, che detto articolo non poteva essere applicato al mero danno legato al ritardo del rimborso degli anticipi indebitamente versati.

Esso, dall’altro lato, avrebbe fatto ricorso alla possibilità di cui all’articolo 1231 del codice civile belga di ridurre l’importo dei risarcimenti forfettari che la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a richiedere nella misura del 10% dell’importo degli anticipi da rimborsare.

Così facendo, il Tribunale avrebbe effettuato una riduzione degli importi da rimborsare pur mantenendo l’applicabilità dell’articolo II.30 delle condizioni generali alla fattispecie.

Orbene, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità di tale articolo II.30, per il motivo che esso è contrario all’articolo 1172 del codice civile belga e dichiarare, quindi, che la ricorrente non era tenuta a corrispondere alcun risarcimento. 53 La ricorrente si riferisce, a tale proposito, alla giurisprudenza costante nell’ambito delle clausole abusive nei confronti dei consumatori, secondo la quale la Corte ha considerato che il giudice competente non può ridurre condizioni generali abusive di un contratto alla sola parte ancora legittima delle stesse, ma che esso deve, al contrario, escludere la loro applicazione nei confronti della controparte (sentenza del 14 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Crédito, C‑618/10 , EU:C:2012:349 , punti 58 e seguenti).

La ricorrente ritiene che tale giurisprudenza sia applicabile al caso di specie, poiché essa sarebbe, come i consumatori, la parte debole del contratto di finanziamento dell’Unione alla quale sono imposte le condizioni generali contrattuali della [OSCURATO:PERSONA], senza poterle negoziare. 54 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quinto motivo debba essere respinto. – Giudizio della Corte 55 Per quanto riguarda la prima parte del quinto motivo, vertente sull’assenza di motivazione, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, da un lato, nell’ambito dell’impugnazione, il sindacato della Corte ha ad oggetto, in particolare, di verificare se il Tribunale abbia fornito una risposta adeguata in diritto a tutti gli argomenti dedotti dalla parte ricorrente e, dall’altro, che il motivo attinente alla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado consiste, in sostanza, nell’invocare una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/[OSCURATO:PERSONA], C‑44/16 P , EU:C:2017:357 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 56 A tale proposito, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che l’obbligo di motivazione che spetta al Tribunale non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e che la motivazione del Tribunale può quindi essere implicita a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali esso non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/[OSCURATO:PERSONA], C‑44/16 P , EU:C:2017:357 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 57 Nella presente fattispecie, il Tribunale, al punto 79 della sentenza impugnata, ha respinto come manifestamente privo di fondamento l’argomento della ricorrente fondato su una pretesa contrarietà dell’articolo II.30 delle condizioni generali al buon costume tutelato dall’articolo 1172 del codice civile belga.

In tal modo, si è limitato a respingere tale argomento senza indicare un qualsivoglia motivo a sostegno della sua valutazione. 58 Se è vero che l’affermazione della ricorrente è stata respinta come «manifestamente» infondata, resta il fatto che il rigetto di un argomento dedotto da una parte, per quanto manifesto, non esenta il Tribunale dall’obbligo di motivare la propria decisione.

Il Tribunale ha, quindi, viziato la sua valutazione con un’insufficienza di motivazione, la quale non è, tuttavia, tale da condurre all’annullamento della sentenza impugnata. 59 Infatti, come ha indicato il Tribunale al punto 76 della sentenza impugnata, l’esame del quarto capo delle conclusioni, relativo ai risarcimenti forfettari, comportava una verifica in merito a se l’applicazione di tale articolo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nelle circostanze del caso di specie fosse conforme alle norme del codice civile belga che disciplinano il ricorso delle clausole penali.

Poiché il diritto belga, applicabile ai contratti di sovvenzione controversi, prevede il ricorso a tali clausole e dal momento che una tale clausola penale ha l’effetto, conformemente all’articolo 1229 del codice civile belga e come ha ricordato il Tribunale ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata, di compensare il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale o il suo inadempimento, la clausola penale di cui all’articolo II.30 delle condizioni generali non può, di conseguenza, essere considerata come illegittima o contraria al buon costume. 60 Per quanto riguarda la seconda parte del quinto motivo, si deve constatare che essa poggia sulla premessa secondo la quale gli articoli 1172 e 1231 del codice civile belga sono stati violati. 61 Orbene, come risulta dall’esame della prima parte del quinto motivo, il Tribunale non ha violato l’articolo 1172 del codice civile belga.

Per quanto riguarda l’articolo 1231 di detto codice, va rilevato, come ha indicato a buon diritto il Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata, che tale disposizione non assoggetta a condizioni la validità di una clausola penale, ma consente al giudice di ridurre la somma richiesta dal creditore quando eccede manifestamente l’importo che le parti potevano stabilire per risarcire il danno risultante dall’inadempimento del contratto di cui trattasi. 62 Peraltro, per quanto riguarda l’argomento derivato dalla sentenza del 14 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Crédito ( C‑618/10 , EU:C:2012:349 ) per sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inapplicabile l’articolo II.30 delle condizioni generali, si deve constatare che esso è dedotto per la prima volta dinanzi alla Corte e deve essere respinto per le stesse ragioni esposte al punto 29 della presente sentenza. 63 Ne consegue che il quinto motivo non può essere accolto. [OSCURATO:PERSONA] conclusioni dell’impugnazione nella parte in cui riguardano le spese in primo grado 64 La ricorrente chiede l’annullamento del numero 4 del dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale l’ha condannata a sopportare le proprie spese, incluse quelle afferenti al secondo e terzo capo delle conclusioni del ricorso, che sono state oggetto di un non luogo a statuire. 65 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, «un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese».

Inoltre, per giurisprudenza costante, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili ai sensi della disposizione citata (v., segnatamente, ordinanza del 16 settembre 2005, Schmoldt e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑342/04 P , non pubblicata, EU:C:2005:562 , punto 65 e giurisprudenza ivi citata). 66 Ne deriva che, poiché tutti gli altri motivi d’impugnazione sono stati respinti, le conclusioni sulla pretesa illegittimità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili. 67 Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che l’impugnazione deve essere integralmente respinta. [OSCURATO:PERSONA] spese 68 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA]Bölkow-Systemtechnik GmbH è condannata alle spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CJ0250 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 16 novembre 2017 ( *1 ) «Impugnazione – Clausola compromissoria – Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) – Rimborso di una parte delle somme versate alla ricorrente – Risarcimenti forfettari» Nella causa C‑250/16 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 2 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA]-Bölkow-Systemtechnik GmbH , con sede in Ottobrunn (Germania), rappresentata da M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da T. [OSCURATO:PERSONA] e F. Moro, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Decima Sezione), composta da A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente di sezione, M. Berger e F. Biltgen, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA]-Bölkow-Systemtechnik GmbH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA]-Bölkow-Systemtechnik/[OSCURATO:PERSONA] (T‑53/14, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:88 ), con la quale ha parzialmente accolto il suo ricorso diretto a far dichiarare, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] europea non era legittimata a chiedere alla ricorrente il rimborso di anticipi versati sulla base di tre contratti e, dall’altro, che la ricorrente non era tenuta a corrispondere un risarcimento forfettario alla [OSCURATO:PERSONA]. Fatti 2 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 19 della sentenza impugnata nei termini seguenti: «1 Conformemente al regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l’attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (GU [2002], L 355, pag. 23) e nel contesto definito dalla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) (GU [2002,] L 232, pag. 1), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha concluso tre contratti, tra gli altri, con la ricorrente, [la [OSCURATO:PERSONA]-Bölkow-Systemtechnik], un’impresa di consulenza in tecnologia e strategia, la cui attività è esercitata principalmente nei settori dell’energia, della mobilità e della sostenibilità. 2 Per il primo e il secondo contratto, corrispondenti, rispettivamente, al progetto intitolato “Development of a harmonised ‘[OSCURATO:PERSONA] RoAdmap’ by a balanced group of partners from industry, [OSCURATO:PERSONA] regions and technical and socio-economic scenario and modelling experts” (sviluppo di una “tabella di marcia europea dell’energia idrogena” armonizzata, da parte di un gruppo composto in maniera equilibrata da partner industriali, dalle regioni europee e da esperti in scenari tecnici e socioeconomici e in modellizzazione) (in prosieguo: il “progetto HyWays”) e al progetto intitolato “Handbook for Approval of [OSCURATO:PERSONA]” (manuale per l’approvazione di stazioni di rifornimento di idrogeno esistenti) (in prosieguo: il “progetto HyApproval”), la ricorrente agiva come coordinatore. Per quanto riguarda il terzo contratto, corrispondente al progetto “Harmonisation of Standards and Regulations for a sustainable [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]” (armonizzazione delle norme e regolamentazione per una tecnologia sostenibile dell’idrogeno e delle celle a combustibile) (in prosieguo: il “progetto HarmonHy”), essa costituiva solo uno dei contraenti del consorzio. 3 Ai sensi dell’articolo 12 di ogni contratto, ad essi è applicabile il diritto belga. 4 L’articolo 13 dei suddetti contratti prevede una clausola compromissoria la quale precisa che il Tribunale è il solo competente a conoscere delle controversie tra la [OSCURATO:PERSONA] e le parti contraenti relative alla validità, all’applicazione o all’interpretazione di tali contratti. 5 Le condizioni generali che, conformemente all’articolo 14 di ogni contratto, ne costituiscono parte integrante, includono una prima sezione relativa in particolare all’esecuzione dei progetti in parola, alla cessazione dei contratti e alla responsabilità (articoli da II.2 a II.18), una seconda sezione relativa alle disposizioni finanziarie e ai controlli, alle revisioni contabili, ai rimborsi e alle sanzioni (articoli da II.19 a II.31) e una terza sezione relativa ai diritti di proprietà intellettuale (articoli da II.32 a II.36). 6 L’articolo II.19, paragrafo 1, delle condizioni generali definisce le spese che possono godere del finanziamento dell’Unione europea e prevede quanto segue: “I costi ammissibili sostenuti per la realizzazione del progetto devono soddisfare le condizioni di seguito indicate: a) devono essere effettivi, economicamente razionali e necessari ai fini dell’attuazione del progetto; b) devono essere determinati in conformità ai principi contabili normalmente applicati dal contraente; c) devono essere sostenuti nel corso del periodo di durata del progetto come definito all’articolo 4, paragrafo 2 (…); d) devono essere registrati nella contabilità del contraente che li ha sostenuti, entro e non oltre la data di stesura del certificato di revisione contabile previsto all’articolo II.26. Le procedure contabili adottate per la registrazione delle spese e delle entrate devono rispettare le norme contabili dello Stato di stabilimento del contraente, nonché consentire il confronto diretto tra le spese e le entrate realizzate per l’attuazione del progetto e il bilancio consuntivo concernente l’intera attività del contraente (…).” 7 L’articolo II.19, paragrafo 2, lettere da a) ad h), delle condizioni generali menziona otto categorie di costi non ammissibili. L’articolo II.19, paragrafo 2, lettera i), aggiunge che non sono ammissibili i costi che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. 8 Gli articoli II.20 e II.21 delle condizioni generali definiscono due tipi di costi ammissibili alle condizioni di cui all’articolo II.19, ossia, in primo luogo, i costi diretti, imputabili direttamente ai progetti e, in secondo luogo, i costi indiretti, non imputabili direttamente ai progetti, ma che possono essere identificati e giustificati dal sistema contabile del singolo contraente come sostenuti in relazione con i costi diretti. 9 L’articolo II.22, paragrafo 1, delle condizioni generali prevede tre modelli di dichiarazione dei costi, tra cui il modello di costi completo usato per l’imputazione dei costi ammissibili diretti e indiretti da parte dei contraenti e il modello di costi completo ad aliquota forfettaria utilizzato dai contraenti per l’imputazione dei costi ammissibili diretti e un’aliquota forfettaria per i costi indiretti. Tale aliquota forfettaria è pari al 20% di tutti i costi diretti dedotti i costi dei contratti di subappalto, il che dovrebbe coprire tutti i costi indiretti sopportati dal contraente nell’ambito del progetto. 10 L’articolo II.24, paragrafo 2, secondo comma, delle condizioni generali dispone che il contributo finanziario dell’Unione non può essere una fonte di profitto per i contraenti. 11 Conformemente all’articolo II.29, paragrafo 1, delle condizioni generali, in qualsiasi momento nel corso del periodo di durata del contratto, e fino a cinque anni dopo la conclusione del progetto, la [OSCURATO:PERSONA] può svolgere revisioni contabili. Siffatte revisioni contabili possono vertere su aspetti scientifici, finanziari, tecnici e su altri aspetti, quali i principi contabili e gestionali, relativi alla corretta esecuzione del progetto e del contratto. 12 L’articolo II.30 delle condizioni generali è redatto nel seguente modo: “Fatte salve altre misure previste nel presente contratto, i contraenti convengono che [l’Unione], allo scopo di tutelare i suoi interessi finanziari, è legittimata a richiedere un risarcimento forfettario a un contraente le cui spese si siano rivelate eccessive e che, di conseguenza, ha ricevuto un contributo finanziario ingiustificato dall’[Unione]. Il risarcimento forfettario è dovuto in aggiunta al rimborso del contributo finanziario ingiustificato che deve essere effettuato dal contraente. 1. L’importo del risarcimento forfettario deve essere proporzionato alla spesa eccessiva e alla parte ingiustificata del contributo dell’[Unione]. L’importo del risarcimento forfettario è calcolato secondo la seguente formula: Risarcimento forfettario = contributo finanziario ingiustificato × (spesa eccessiva/totale richiesto) Il calcolo di ogni risarcimento forfettario tiene unicamente conto del periodo che si riferisce al contributo dell’[Unione] richiesto dal contraente per tale periodo. Esso non è calcolato rispetto al contributo totale dell’[Unione]. 2. [OSCURATO:PERSONA] notifica la sua domanda di pagamento con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al contraente che ritiene debitore di un risarcimento forfettario. Il contraente dispone di un termine di 30 giorni per prendere posizione in merito alla domanda di risarcimento dell’[Unione]. 3. La procedura da seguire per il rimborso di un contributo finanziario ingiustificato e per il pagamento di un risarcimento forfettario sarà determinata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo II.31. 4. [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a chiedere un risarcimento per ogni spesa eccessiva constatata dopo lo scadere del contratto, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 6. 5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano eventuali sanzioni amministrative o finanziarie che la [OSCURATO:PERSONA] può imporre ad ogni contraente inadempiente conformemente al regolamento finanziario o ogni altra misura civile correttiva alla quale l’[Unione] o un altro contraente siano legittimati a ricorrere. Inoltre, dette disposizioni non escludono che le autorità degli Stati membri ricorrano a procedimenti penali. 6. Dall’altro lato, come prevede il regolamento finanziario, ogni contraente che sia dichiarato gravemente inadempiente ai suoi obblighi contrattuali potrà essere sottoposto ad una sanzione finanziaria di un valore compreso tra il 2 % e il 10 % dell’importo del contributo finanziario che ha ricevuto dall’[Unione]. Tale percentuale può essere portata dal 4 fino al 20 % in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza”. 13 Nel febbraio 2008, conformemente a quanto previsto dall’articolo II.29 delle condizioni generali, la [OSCURATO:PERSONA] effettuava una revisione contabile per verificare la corretta esecuzione dei contratti controversi. 14 In data 17 marzo 2011 la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla ricorrente il progetto di relazione di revisione contabile. Con lettere del 21 e del 22 aprile 2011 la ricorrente ha preso posizione su detto progetto. 15 In data 25 luglio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla ricorrente la versione finale della relazione di revisione contabile, nella quale si concludeva nel senso che la ricorrente aveva fissato ad un livello troppo alto i suoi costi di personale ammissibili. Peraltro, secondo tale relazione, costi afferenti alla ricerca sarebbero stati erroneamente qualificati costi di gestione. In ultimo, non sarebbero stati dichiarati interessi sugli anticipi per un importo totale di EUR 1707,40. 16 Per i tre contratti che erano stati portati a termine in tale data e per i quali era stato versato il saldo totale di partecipazione finanziaria dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] informava la ricorrente che le avrebbe inviato note di debito. 17 Dal 10 agosto 2011 all’11 novembre 2013, è continuata la corrispondenza tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale le parti hanno assunto posizioni antitetiche in merito alle conclusioni della relazione finale di revisione contabile. 18 In data 9 dicembre 2013 la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla ricorrente diverse note di debito. Da tali note emerge che l’importo da recuperare per la [OSCURATO:PERSONA] ammontava a EUR 218539,62 per quanto riguarda il progetto HyWays, a EUR 75407,06 per quanto riguarda il progetto HyApproval e a EUR 47128,39 per quanto riguarda il progetto HarmonHy. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto alla ricorrente risarcimenti forfettari in applicazione dell’articolo II.30 delle condizioni generali, vale a dire EUR 60402,30 per quanto riguarda il progetto HyWays, a EUR 11019,61 per quanto riguarda il progetto HyApproval e a EUR 10002,17 per quanto riguarda il progetto HarmonHy. 19 Successivamente alla proposizione del ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso le note di credito nn. 3233150004, 3233150005 e 3233150006, di un importo rispettivo di EUR 108753,52, EUR 10875,35 e EUR 23404,88 a favore della ricorrente». Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2014, la ricorrente proponeva un ricorso diretto a far dichiarare, in primo luogo che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva calcolato i costi dei tre progetti conformemente alle clausole contrattuali, in secondo luogo che, nell’ambito del progetto HyWays, l’importo del contributo finanziario dell’Unione percepito dalla ricorrente era inferiore a quello che figurava in due note di debito emesse dalla [OSCURATO:PERSONA], in terzo luogo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente riqualificato costi di gestione come costi di ricerca nel progetto Hyapproval, in quarto luogo che la ricorrente non era tenuta a versare un risarcimento forfettario alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tre progetti e infine, in quinto luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente emesso le note di debito controverse, poiché gli importi dovuti dalla ricorrente erano inferiori a quelli che figuravano in tali note. 4 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduceva, in sostanza, quattro motivi. Il primo motivo verteva sull’erroneità del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accettare il metodo di calcolo dei costi del progetto proposto dalla ricorrente. Con il secondo motivo la ricorrente sosteneva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente sostenuto che essa aveva beneficiato di un contributo finanziario di un importo pari a EUR 604240,79 nell’ambito del progetto HyWays. Il terzo motivo verteva sull’erroneità della riqualificazione di taluni costi sostenuti nell’ambito del contratto relativo al progetto HyApproval. Infine, il quarto motivo verteva sull’erroneità della domanda di risarcimento forfettario presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5 Per quanto riguarda il secondo e il terzo capo delle conclusioni, il Tribunale dichiarava che non vi era più luogo a statuire su di essi poiché la [OSCURATO:PERSONA], con l’adozione delle note di credito n. 3233150004 e n. 3233150006, aveva riconosciuto la fondatezza delle pretese della ricorrente. 6 Il Tribunale respingeva il primo capo delle conclusioni della ricorrente relativo al metodo di calcolo dei costi dei progetti. Esso dichiarava, in particolare, al punto 58 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente escluso il metodo di registrazione di costi privilegiato dalla ricorrente per il motivo che conduceva a dichiarare costi che non erano né effettivi, né economicamente razionali, né necessari all’attuazione del progetto ai sensi dell’articolo II.19, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali. 7 Per quanto riguarda il quarto capo delle conclusioni vertente sui risarcimenti forfettari, il Tribunale aveva esaminato se l’applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’articolo II.30 delle condizioni generali nelle circostanze del caso di specie fosse conforme alle norme del codice civile belga che disciplinano il ricorso alle clausole penali. Al termine di tale esame esso ha dichiarato che, in applicazione dell’articolo 1231 del codice civile belga, le somme dovute a titolo di risarcimenti forfettari dalla ricorrente dovevano essere ridotte a un importo equivalente al 10% degli anticipi da essa indebitamente percepiti. Conclusioni delle parti 8 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il primo e il quinto capo delle conclusioni della ricorrente; – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che le somme dovute a titolo di risarcimenti forfettari dalla ricorrente erano ridotte a un importo equivalente al 10% degli anticipi che dovevano essere rimborsati nell’ambito dei progetti HyWays, HyApproval e HarmonHy e dichiarare che la ricorrente non doveva rimborsare nessuna somma a titolo di risarcimenti forfettari; – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sia del procedimento di impugnazione che di quello di primo grado. 9 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese. 10 Essa sostiene che l’impugnazione è irricevibile poiché riguarda la ripartizione delle spese disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata, relative al secondo e al terzo capo delle conclusioni del ricorso per le quali il Tribunale ha dichiarato un non luogo a procedere. [OSCURATO:PERSONA] conclusioni dell’impugnazione nella parte in cui riguardano i contratti controversi 11 A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce cinque motivi vertenti, rispettivamente, su un’assenza di motivazione, sulla violazione del principio di buona fede, su uno snaturamento degli elementi di prova, sulla violazione degli articoli 1162, 1134 e 1135 del codice civile belga e, infine, su errori di diritto relativi all’applicazione dei risarcimenti forfettari. Sul primo motivo – Argomenti delle parti 12 Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale è venuto meno al proprio obbligo di motivazione, ai punti 51, 55 e 58 della sentenza impugnata, allorché ha respinto il metodo di calcolo della tariffa oraria che essa ha utilizzato in ragione del fatto che tale metodo dava luogo a costi più elevati «che non erano né effettivi né economicamente razionali, né necessari all’attuazione del progetto» e aveva, inoltre, l’effetto di far partecipare la [OSCURATO:PERSONA] «alla copertura di tutti i costi della ricorrente, a prescindere da ogni analisi del loro collegamento con i progetti». 13 La ricorrente espone che le motivazioni che compaiono in tali punti sarebbero incomprensibili poiché il quoziente da essa applicato (costi/ore di lavoro contabilizzabili) presenterebbe un collegamento più stretto con i progetti relativi ai contratti rispetto al quoziente usato dalla [OSCURATO:PERSONA] [(costi/totale ore di lavoro (contabilizzabili e non contabilizzabili)]. Infatti, quest’ultimo comprenderebbe non solo altri progetti, ma altresì tutte le ore di lavoro prive di un collegamento con i progetti. 14 Nella sua memoria di replica la ricorrente indica che le conoscenze acquisite nell’ambito del follow-up del progetto e del perfezionamento garantiscono e migliorano la qualità di tutti i progetti, inclusi i progetti controversi. Ne deriverebbe che i costi corrispondenti al follow-up del progetto e al perfezionamento sarebbero costi ammissibili, ai sensi degli articoli II.19, paragrafo 1, e II.20, paragrafo 1, delle condizioni generali. 15 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo vada respinto. – Giudizio della Corte 16 Occorre ricordare che l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora dette ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate. Ne consegue che le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di un atto non sono pertinenti nell’ambito di un motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza di motivazione (sentenza del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio, C‑535/14 P , EU:C:2015:407 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 17 Nella misura in cui l’argomento della ricorrente a sostegno del primo motivo può essere compreso come diretto o a contestare la fondatezza della valutazione del Tribunale relativa al metodo di calcolo della tariffa oraria, o a considerare che il Tribunale, ai punti 51, 55 e 58 della sentenza impugnata, ha motivato la sua valutazione in modo contraddittorio ed equivoco, esso deve essere respinto in quanto infondato. 18 Infatti, ai punti da 46 a 48 di tale sentenza, il Tribunale ha ricordato le caratteristiche peculiari del finanziamento dell’Unione concesso nell’ambito di contratti di sovvenzione prima di verificare, alla luce di tali caratteristiche, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a escludere il metodo di determinazione di costi ammissibili applicato dalla ricorrente in ragione del fatto che non era conforme alle clausole contrattuali. 19 Al punto 51 di detta sentenza, il Tribunale ha indicato che il metodo di calcolo della ricorrente «ha l’effetto di escludere talune ore prestate dai suoi collaboratori dal calcolo della tariffa oraria, come [quelle] relative al follow-up del progetto, al perfezionamento, alla partecipazione a conferenze, alla prospezione e al monitoraggio dei contatti con la clientela, in ragione del fatto che esse non sono dedicate a fornire prestazioni di servizi all’insieme dei suoi committenti e, di conseguenza, non sarebbero contabilizzabili». Secondo il Tribunale, «ne deriva che la base che funge da denominatore comune è più ridotta di quella costituita dal totale delle ore prestate e che, di conseguenza, la tariffa oraria ne risulta più elevata», con la conseguenza che, «una volta applicata alle ore effettivamente fornite nell’ambito dei progetti, dà luogo a una dichiarazione di costi più significativa». 20 Al punto 55 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che «la riduzione della base di calcolo della tariffa oraria e l’aumento del livello dei costi ammissibili che ne deriva hanno l’effetto di far partecipare la [OSCURATO:PERSONA] alla copertura di tutti i costi della ricorrente, a prescindere da qualsiasi analisi del loro collegamento con i progetti oggetto di un finanziamento dell’Unione». Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 56 di tale sentenza, che, «se è vero che un approccio del genere può essere legittimamente compreso nell’ambito di un contratto classico di prestazione di servizi, (…) esso non è compatibile con le peculiarità dei contratti di sovvenzione di cui trattasi». 21 Ne deriva che il Tribunale ha considerato che fosse determinante sapere non se il quoziente applicato dalla ricorrente presentasse un collegamento stretto con i progetti di cui trattasi nei contratti di sovvenzione, bensì se, in applicazione di detto quoziente, i costi fossero ripartiti su tutte le ore di lavoro, il che avrebbe garantito che il bilancio dell’Unione non finanziasse i costi relativi al follow-up dei progetti, al perfezionamento, alla partecipazione a conferenze, alla prospezione e al monitoraggio dei contatti con la clientela. 22 È senza cadere in contraddizione che il Tribunale ha dichiarato, al punto 58 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente escluso il metodo di registrazione dei costi privilegiato dalla ricorrente per il motivo che esso conduceva a dichiarare costi che non erano né effettivi, né economicamente razionali, né necessari all’attuazione del progetto ai sensi dell’articolo II.19 delle condizioni generali. 23 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto. Sul secondo motivo – Argomenti delle parti 24 Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale, non avendo riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato il principio generale di buona fede che deve presiedere alle relazioni tra le istituzioni dell’Unione e gli operatori di mercato, ha esso stesso violato tale principio. 25 Con la prima parte del secondo motivo la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato detto principio in quanto ha omesso di specificare, agli articoli II.19 e seguenti delle condizioni generali, il modo in cui i costi ammissibili dovevano essere calcolati dall’altra parte contraente. Essa ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia in tal modo limitata a formulare principi generali e a rinviare, all’articolo II.19, paragrafo 1, lettera b), delle condizioni generali, ai principi contabili usuali della parte contraente. Essa precisa che il principio di buona fede rientra nei principi generali del diritto dell’Unione stabiliti dalla Corte. Essa si riferisce, a tale proposito, a diverse sentenze tra cui quelle del 12 luglio 1957, Algera e a./Assemblée commune ( 7/56 e da 3/57 a 7/57 , EU:C:1957:7 , pag. 112), nonché del 29 aprile 2004, IPK-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑199/01 P e C‑200/01 P , EU:C:2004:249 , punto 78 ). 26 Con la seconda parte del secondo motivo la ricorrente considera che il Tribunale, avendo, ai punti da 50 a 63 della sentenza impugnata, respinto il metodo di calcolo della tariffa oraria che essa preferiva, ed essendosi limitato ad affermare, al punto 59 di tale sentenza, che il rinvio al modello di costi completo non era idoneo a dimostrare la conformità del metodo di calcolo utilizzato dalla ricorrente, in particolare con l’articolo II.19, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali, ha altresì violato tale principio. 27 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via principale, che il secondo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile e, in via subordinata, che è infondato. – Giudizio della Corte 28 Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo vertente sulla violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del principio generale della buona fede del diritto dell’Unione, si deve constatare che, con il suo argomento dedotto a sostegno della stessa, la ricorrente si limita a mettere in discussione la decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, un tale argomento, che non è diretto contro la sentenza impugnata, è irricevibile nell’ambito di un’impugnazione. 29 Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo vertente sulla violazione, da parte del Tribunale, del principio della buona fede, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, consentire ad una parte di sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito dell’impugnazione, in linea di principio, la competenza della Corte è limitata all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi. Tuttavia, un argomento che non è stato dedotto in primo grado non costituisce un motivo nuovo, irricevibile in sede di impugnazione, se rappresenta un mero ampliamento di un argomento già sviluppato nell’ambito di un motivo presentato nel ricorso dinanzi al Tribunale (sentenza del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑330/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:601 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 30 Poiché con tale seconda parte di detto motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato il principio di buona fede, si deve constatare che un tale argomento non è stato sollevato dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, quest’ultimo presenta un carattere nuovo e deve essere considerato irricevibile. 31 Il secondo motivo deve quindi essere respinto in quanto irricevibile. Sul terzo motivo – Argomenti delle parti 32 Con il suo terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova. 33 Con la prima parte di questo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova e i fatti che essa aveva sollevato a sostegno del suo argomento avendo statuito, ai punti 55, 56 e 58 della sentenza impugnata, che il metodo di registrazione dei costi utilizzato dalla ricorrente l’aveva condotta a dichiarare costi che non erano né effettivi, né economicamente razionali, né necessari all’attuazione dei progetti e, di conseguenza, non potevano essere considerati come ammissibili per la realizzazione dei progetti di cui trattasi. Essa precisa, a tale proposito, che il Tribunale ha rammentato, al punto 46 di tale sentenza, «che i costi ammissibili non [potevano] portare alla realizzazione di un profitto del contraente». Orbene, da un lato, la ricorrente avrebbe sostenuto, nell’ambito del suo ricorso in primo grado, che il suo metodo di calcolo non la portava a realizzare un profitto ma poteva, al contrario, al massimo avere il risultato di coprire i suoi costi legati ai progetti, mentre il metodo di calcolo della [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe in capo ad essa perdite consistenti. Dall’altro lato, la motivazione di cui al punto 58 di detta sentenza sarebbe fondata su elementi errati, poiché sarebbero contrari a quelli dedotti e dimostrati dalla ricorrente. 34 Con la seconda parte di detto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato, senza aver raccolto prove sul metodo di calcolo da essa utilizzato, che la stessa aveva realizzato un profitto e che mancava il collegamento sufficientemente stretto tra i costi richiesti e i progetti di cui trattasi. 35 Con la terza parte del medesimo motivo la ricorrente contesta al Tribunale di non aver fornito una definizione di «tutti i costi» quando ha indicato, al punto 55 della sentenza impugnata, che il metodo di calcolo della ricorrente aveva l’effetto di far partecipare la [OSCURATO:PERSONA] «alla copertura di tutti i costi della ricorrente». 36 In ultimo, con la quarta parte del terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha manifestamente snaturato l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] allorché ha considerato, al punto 61 della sentenza impugnata, che l’interpretazione degli articoli II.19 e seguenti delle condizioni generali aveva un carattere «chiaro». Orbene, l’interpretazione di tali condizioni sarebbe stata equivoca anche per la [OSCURATO:PERSONA] poiché per il numeratore del quoziente della tariffa oraria essa prendeva in considerazione a volte i «costi di personale» a volte «tutti i costi». 37 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il terzo motivo vada respinto. – Giudizio della Corte 38 In forza di una costante giurisprudenza, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e a valutare gli elementi di prova fatti valere. L’accertamento di tali fatti e la valutazione di tali elementi, salvo il caso di loro snaturamento, non costituiscono quindi una questione di diritto soggetta, come tale, al sindacato della Corte (sentenza del 29 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/ANKO, C‑78/14 P , EU:C:2015:732 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 39 Qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, in forza dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura di quest’ultima, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 30 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Francia e Orange, C‑486/15 P , EU:C:2016:912 , punto 99 e giurisprudenza ivi citata). 40 Sebbene, con la prima parte del terzo motivo la ricorrente sostenga uno snaturamento degli elementi di prova, si deve constatare, tuttavia, che, con la prima e con la quarta parte dedotte a sostegno di tale motivo, essa si limita a criticare le valutazioni di fatto svolte dal Tribunale, da un lato, ai punti 55, 56 e 58 della sentenza impugnata, secondo le quali, in sostanza, il metodo di calcolo dei costi della ricorrente conduce a dichiarare costi che non erano né effettivi, né economicamente razionali, né necessari all’attuazione dei progetti di cui trattasi e, dall’altro, al punto 61 di tale sentenza, secondo le quali gli articoli da II.19 a II.21 delle condizioni generali avevano un carattere chiaro. La ricorrente intende, in realtà, ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti a tale proposito, senza indicare in modo preciso quali elementi di prova sarebbero stati snaturati dal Tribunale. Le parti prima e quarta del terzo motivo devono, quindi, essere considerate irricevibili. 41 Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo, non può essere contestato al Tribunale di non aver raccolto le prove necessarie, poiché spettava alla ricorrente produrre, se del caso, tutti gli elementi di prova idonei a sostenere e comprovare i suoi argomenti nell’ambito del ricorso da essa proposto dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, ordinanza del 30 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑575/14 P , non pubblicata, EU:C:2015:443 , punto 21 ). 42 Per quanto riguarda la terza parte del terzo motivo, con la quale la ricorrente contesta al Tribunale di non aver dato una definizione dell’espressione «tutti i costi», che compare al punto 55 della sentenza impugnata, è sufficiente constatare che tale affermazione è difficilmente comprensibile e priva di rilevanza nell’ambito di un motivo vertente su uno snaturamento degli elementi di prova in quanto non riguarda un elemento di prova. 43 Ne consegue che il terzo motivo dev’essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato. Sul quarto motivo – Argomenti delle parti 44 Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che, avendo giudicato, al punto 61 della sentenza impugnata, che l’interpretazione degli articoli da II.19 a II.21 delle condizioni generali aveva un carattere chiaro per quanto riguarda il metodo di determinazione dei costi controverso e che, quindi, non vi era luogo di ricorrere ai principi del diritto civile belga, il Tribunale ha violato gli articoli 1162, 1134 e 1135 del codice civile belga. 45 Essa sostiene, a tale proposito, che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] precisare in modo chiaro, e precedentemente alla conclusione dei contratti in questione, le modalità di determinazione dei costi. Essa fa valere che poiché tali precisazioni non sono state fornite, i contratti erano imprecisi su tale punto. Essi avrebbero quindi dovuto essere oggetto di un’interpretazione alla luce delle disposizioni di diritto belga sopracitate, le quali prevedono che, in caso di dubbi sull’interpretazione di un contratto, esso si interpreta a sfavore di colui che lo ha redatto ed in favore di colui che ha assunto l’obbligazione e che le parti contraenti sono assoggettate all’obbligo di esecuzione in buona fede dei contratti. Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto statuire che il metodo di calcolo della tariffa oraria da essa proposto era compatibile con le condizioni generali dei contratti di cui trattasi e le sopracitate disposizioni del codice civile belga. Essa sostiene che, in tali circostanze, il Tribunale avrebbe dovuto considerare le note di debito controverse come contrarie ai contratti e, quindi, illegittime. 46 La ricorrente sostiene altresì, a tale proposito, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, e segnatamente alla sentenza del 26 febbraio 2015, Planet/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑564/13 P , EU:C:2015:124 , punto 21 ), l’interpretazione e l’applicazione degli articoli 1162, 1134 e 1135 del codice civile belga, in quanto rientranti nel diritto nazionale applicabile ai contratti in forza di una clausola compromissoria, è una questione di diritto che può essere sottoposta alla Corte nell’ambito di un’impugnazione. 47 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il quarto motivo deve essere respinto in quanto irricevibile o inconferente. – Giudizio della Corte 48 Con il quarto motivo la ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di non aver applicato, al punto 61 della sentenza impugnata, gli articoli 1162, 1134 e 1135 del codice civile belga, in ragione del fatto che la definizione dei costi diretti e indiretti ammissibili di cui agli articoli da II.19 a II.21 delle condizioni generali ha un carattere chiaro e che, quindi, non vi è luogo di ricorrere ai principi di interpretazione dei contratti del diritto civile belga. 49 Occorre tuttavia constatare che, così facendo, la ricorrente contesta in realtà l’interpretazione degli articoli da II.19 a II.21 delle condizioni generali dei contratti di sovvenzione sulla base della quale il Tribunale ha dichiarato che essi avevano un carattere chiaro. Orbene, l’interpretazione di una disposizione contrattuale effettuata dal Tribunale costituisce una questione di fatto, che non può essere assoggettata, in quanto tale, al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/ANKO, C‑78/14 P , EU:C:2015:732 , punto 23 ). 50 Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto in quanto irricevibile. Sul quinto motivo – Argomenti delle parti 51 Con la prima parte dedotta a sostegno del quinto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è venuto meno al proprio obbligo di motivazione in quanto, al punto 79 della sentenza impugnata, ha respinto, senza altre precisazioni in proposito, come «manifestamente privo di fondamento» l’argomento della ricorrente fondato sulla pretesa contrarietà dell’articolo II.30 delle condizioni generali al buon costume tutelato dall’articolo 1172 del codice civile belga. 52 Con la seconda parte di tale motivo la ricorrente addebita al Tribunale di aver omesso di esaminare la questione della nullità dell’articolo II.30 delle condizioni generali, laddove a suo avviso tale articolo viola gli articoli 1172 e 1231 del codice civile belga. La ricorrente riconosce che il Tribunale ha limitato le conseguenze dell’applicazione dell’articolo II.30 delle condizioni generali. A tale scopo, avrebbe considerato, da un lato, al punto 94 della sentenza impugnata, che detto articolo non poteva essere applicato al mero danno legato al ritardo del rimborso degli anticipi indebitamente versati. Esso, dall’altro lato, avrebbe fatto ricorso alla possibilità di cui all’articolo 1231 del codice civile belga di ridurre l’importo dei risarcimenti forfettari che la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a richiedere nella misura del 10% dell’importo degli anticipi da rimborsare. Così facendo, il Tribunale avrebbe effettuato una riduzione degli importi da rimborsare pur mantenendo l’applicabilità dell’articolo II.30 delle condizioni generali alla fattispecie. Orbene, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità di tale articolo II.30, per il motivo che esso è contrario all’articolo 1172 del codice civile belga e dichiarare, quindi, che la ricorrente non era tenuta a corrispondere alcun risarcimento. 53 La ricorrente si riferisce, a tale proposito, alla giurisprudenza costante nell’ambito delle clausole abusive nei confronti dei consumatori, secondo la quale la Corte ha considerato che il giudice competente non può ridurre condizioni generali abusive di un contratto alla sola parte ancora legittima delle stesse, ma che esso deve, al contrario, escludere la loro applicazione nei confronti della controparte (sentenza del 14 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Crédito, C‑618/10 , EU:C:2012:349 , punti 58 e seguenti). La ricorrente ritiene che tale giurisprudenza sia applicabile al caso di specie, poiché essa sarebbe, come i consumatori, la parte debole del contratto di finanziamento dell’Unione alla quale sono imposte le condizioni generali contrattuali della [OSCURATO:PERSONA], senza poterle negoziare. 54 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quinto motivo debba essere respinto. – Giudizio della Corte 55 Per quanto riguarda la prima parte del quinto motivo, vertente sull’assenza di motivazione, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, da un lato, nell’ambito dell’impugnazione, il sindacato della Corte ha ad oggetto, in particolare, di verificare se il Tribunale abbia fornito una risposta adeguata in diritto a tutti gli argomenti dedotti dalla parte ricorrente e, dall’altro, che il motivo attinente alla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado consiste, in sostanza, nell’invocare una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/[OSCURATO:PERSONA], C‑44/16 P , EU:C:2017:357 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 56 A tale proposito, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che l’obbligo di motivazione che spetta al Tribunale non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e che la motivazione del Tribunale può quindi essere implicita a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali esso non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/[OSCURATO:PERSONA], C‑44/16 P , EU:C:2017:357 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 57 Nella presente fattispecie, il Tribunale, al punto 79 della sentenza impugnata, ha respinto come manifestamente privo di fondamento l’argomento della ricorrente fondato su una pretesa contrarietà dell’articolo II.30 delle condizioni generali al buon costume tutelato dall’articolo 1172 del codice civile belga. In tal modo, si è limitato a respingere tale argomento senza indicare un qualsivoglia motivo a sostegno della sua valutazione. 58 Se è vero che l’affermazione della ricorrente è stata respinta come «manifestamente» infondata, resta il fatto che il rigetto di un argomento dedotto da una parte, per quanto manifesto, non esenta il Tribunale dall’obbligo di motivare la propria decisione. Il Tribunale ha, quindi, viziato la sua valutazione con un’insufficienza di motivazione, la quale non è, tuttavia, tale da condurre all’annullamento della sentenza impugnata. 59 Infatti, come ha indicato il Tribunale al punto 76 della sentenza impugnata, l’esame del quarto capo delle conclusioni, relativo ai risarcimenti forfettari, comportava una verifica in merito a se l’applicazione di tale articolo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nelle circostanze del caso di specie fosse conforme alle norme del codice civile belga che disciplinano il ricorso delle clausole penali. Poiché il diritto belga, applicabile ai contratti di sovvenzione controversi, prevede il ricorso a tali clausole e dal momento che una tale clausola penale ha l’effetto, conformemente all’articolo 1229 del codice civile belga e come ha ricordato il Tribunale ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata, di compensare il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale o il suo inadempimento, la clausola penale di cui all’articolo II.30 delle condizioni generali non può, di conseguenza, essere considerata come illegittima o contraria al buon costume. 60 Per quanto riguarda la seconda parte del quinto motivo, si deve constatare che essa poggia sulla premessa secondo la quale gli articoli 1172 e 1231 del codice civile belga sono stati violati. 61 Orbene, come risulta dall’esame della prima parte del quinto motivo, il Tribunale non ha violato l’articolo 1172 del codice civile belga. Per quanto riguarda l’articolo 1231 di detto codice, va rilevato, come ha indicato a buon diritto il Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata, che tale disposizione non assoggetta a condizioni la validità di una clausola penale, ma consente al giudice di ridurre la somma richiesta dal creditore quando eccede manifestamente l’importo che le parti potevano stabilire per risarcire il danno risultante dall’inadempimento del contratto di cui trattasi. 62 Peraltro, per quanto riguarda l’argomento derivato dalla sentenza del 14 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Crédito ( C‑618/10 , EU:C:2012:349 ) per sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inapplicabile l’articolo II.30 delle condizioni generali, si deve constatare che esso è dedotto per la prima volta dinanzi alla Corte e deve essere respinto per le stesse ragioni esposte al punto 29 della presente sentenza. 63 Ne consegue che il quinto motivo non può essere accolto. [OSCURATO:PERSONA] conclusioni dell’impugnazione nella parte in cui riguardano le spese in primo grado 64 La ricorrente chiede l’annullamento del numero 4 del dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale l’ha condannata a sopportare le proprie spese, incluse quelle afferenti al secondo e terzo capo delle conclusioni del ricorso, che sono state oggetto di un non luogo a statuire. 65 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, «un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese». Inoltre, per giurisprudenza costante, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili ai sensi della disposizione citata (v., segnatamente, ordinanza del 16 settembre 2005, Schmoldt e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑342/04 P , non pubblicata, EU:C:2005:562 , punto 65 e giurisprudenza ivi citata). 66 Ne deriva che, poiché tutti gli altri motivi d’impugnazione sono stati respinti, le conclusioni sulla pretesa illegittimità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili. 67 Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che l’impugnazione deve essere integralmente respinta. [OSCURATO:PERSONA] spese 68 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA]Bölkow-Systemtechnik GmbH è condannata alle spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2321/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris