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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 223/1982

ECLI:IT:COST:1982:223
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un giudizio civile iniziato dalla società Unimer contro la società [OSCURATO:PERSONA] onde ottenere, fra l'altro, l'inibitoria del comportamento di concorrenza sleale consistente nella violazione di un patto di armonizzazione dei prezzi, il tribunale di Milano, con ordinanza del 26 febbraio 1976 (regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella G. U. n. 205 del 4 agosto 1976), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civ., per contrasto con gli artt. 41 e 43 della [OSCURATO:PERSONA].

Sembrava al tribunale che la facoltà, prevista dalla citata norma, di limitare la libera concorrenza attraverso atti negoziali fosse diretta a circoscrivere la libertà di iniziativa economica, intesa quale mero strumento di soddisfazione di interessi individuali anzi che quale garanzia di prosperità collettiva, così ponendosi in contrasto con le ricordate disposizioni della [OSCURATO:PERSONA].

Queste vietano infatti, a giudizio del tribunale, ogni tendenziale soppressione (sicuramente perseguita dai negozi giuridici del tipo di quello intervenuto tra le parti) della libera concorrenza e ne permettono la restrizione solo ai "fini sociali" o per il "preminente interesse generale".

Si costituiva la società Unimer, negando l'illegittimità costituzionale della norma denunciata. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, intervenuta, escludeva anch'essa la fondatezza della questione, sostenendo essere compresa la facoltà di rinunciare alla concorrenza nella libertà di iniziativa economica, assicurata dal cit. art. 41 [OSCURATO:PERSONA]. :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 2596 codice civile, la quale, con riferimento ai limiti contrattuali della concorrenza, testualmente recita: "Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto.

Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività e non può eccedere la durata di cinque anni.

Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio".

Secondo il giudice a quo, tale norma, essendo diretta alla tutela dell'interesse individuale degli imprenditori, contrasterebbe con l'art. 41 della [OSCURATO:PERSONA], il quale consente di limitare l'iniziativa economica privata soltanto per ragioni di "utilità sociale".

Sostanzialmente per lo stesso motivo la disposizione suddetta risulterebbe altresì in contrasto con l'art. 43 della

[OSCURATO:PERSONA].

2. - La questione non è fondata.

La libertà di concorrenza tra imprese ha, com'è noto, una duplice finalità: da un lato, integra la libertà di iniziativa economica che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori e, dall'altro, è diretta alla protezione della collettività, in quanto l'esistenza di una pluralità di imprenditori, in concorrenza tra loro, giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi.

Naturalmente la libertà di concorrenza comprende pure la possibilità di autolimitazione mediante accordi, la quale non turba necessariamente il gioco della libera concorrenza, anzi talvolta può agevolarlo (come nel caso di accordi intesi ad evitare l'emarginazione di imprese più deboli e la conseguente formazione di posizioni di monopolio o di quasi monopolio ovvero di oligopolio, da parte delle imprese più forti).

Naturalmente detta autolimitazione non può superare quei limiti che l'ordinamento giuridico pone nell'interesse individuale o in quello della collettività (per quanto concerne il diritto comunitario, cfr. in proposito l'art. 85 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea).

Da questo angolo visuale va considerata la disposizione impugnata, la quale appunto prevede dei limiti all'accordo intervenuto tra imprenditori per coordinare la propria azione e regolare i reciproci rapporti, prescrivendo le restrizioni superiormente indicate.

Essa non comprime dunque la libera concorrenza ma detta condizioni di validità e di efficacia alle autolimitazioni che, nella materia, siano intervenute negozialmente fra imprenditori.

Ciò posto, non sembra che la persistenza della norma impugnata nell'ordinamento giuridico, anche dopo l'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] repubblicana, possa essere considerata costituzionalmente illegittima per contrasto con il citato art. 41.

È ben vero che dai lavori preparatori si ricava che l'intento principale dei compilatori del codice fu quello di "evitare un'eccessiva compressione della libertà individuale nel perseguimento di un'attività economica" (cfr. Rel. min. al cod. civ., n. 1045).

Ma tale intento non esclude che la norma si risolva anche nella protezione dell'interesse collettivo, impedendo eccessive restrizioni alla libertà di iniziativa economica e tutelando così, nella misura - sia pure modesta - espressa dalla norma stessa, il mercato nelle sue oggettive strutture.

3. - Diverso e ben distinto problema è quello riguardante l'idoneità della disciplina vigente nell'ordinamento giuridico italiano ad assicurare la effettiva tutela del mercato, oggettivamente considerato, sotto il profilo concorrenziale a soddisfare così le esigenze della moderna vita economica.

In proposito, com'è noto, si sono susseguiti numerosi studi e progetti che generalmente muovono dalla insufficienza dell'attuale normativa e tendono ad una più incisiva e sostanziale tutela del mercato stesso.

Ma l'auspicata regolamentazione - è appena il caso di osservarlo - esula dai poteri della Corte e costituisce compito esclusivo del legislatore, a cui spetta disciplinare la materia con l'emanazione di un'opportuna normativa (cioè di una legislazione antimonopolio o antitrust).

4. - Non sembra, infine, pertinente il richiamo all'art. 43 della [OSCURATO:PERSONA] operato dal giudice a quo in quanto detta norma prevede, ai fini di utilità generale, la statizzazione o la socializzazione di imprese private che abbiano l'oggetto nella stessa norma indicato (servizi pubblici generali, fonti di energia, situazioni di monopolio) e siano di preminente interesse generale.

Nella specie, invero, tale previsione è del tutto estranea trattandosi non già di collettivizzazione di imprese, ma, come si è detto, della validità dei limiti contrattuali alla concorrenza previsti dall'art. 2596 cod. civile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civile sollevata dal tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 41 e 43 della

[OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un giudizio civile iniziato dalla società Unimer contro la società [OSCURATO:PERSONA] onde ottenere, fra l'altro, l'inibitoria del comportamento di concorrenza sleale consistente nella violazione di un patto di armonizzazione dei prezzi, il tribunale di Milano, con ordinanza del 26 febbraio 1976 (regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella G. U. n. 205 del 4 agosto 1976), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civ., per contrasto con gli artt. 41 e 43 della [OSCURATO:PERSONA]. Sembrava al tribunale che la facoltà, prevista dalla citata norma, di limitare la libera concorrenza attraverso atti negoziali fosse diretta a circoscrivere la libertà di iniziativa economica, intesa quale mero strumento di soddisfazione di interessi individuali anzi che quale garanzia di prosperità collettiva, così ponendosi in contrasto con le ricordate disposizioni della [OSCURATO:PERSONA]. Queste vietano infatti, a giudizio del tribunale, ogni tendenziale soppressione (sicuramente perseguita dai negozi giuridici del tipo di quello intervenuto tra le parti) della libera concorrenza e ne permettono la restrizione solo ai "fini sociali" o per il "preminente interesse generale". Si costituiva la società Unimer, negando l'illegittimità costituzionale della norma denunciata. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, intervenuta, escludeva anch'essa la fondatezza della questione, sostenendo essere compresa la facoltà di rinunciare alla concorrenza nella libertà di iniziativa economica, assicurata dal cit. art. 41 [OSCURATO:PERSONA]. : 1. - Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 2596 codice civile, la quale, con riferimento ai limiti contrattuali della concorrenza, testualmente recita: "Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio". Secondo il giudice a quo, tale norma, essendo diretta alla tutela dell'interesse individuale degli imprenditori, contrasterebbe con l'art. 41 della [OSCURATO:PERSONA], il quale consente di limitare l'iniziativa economica privata soltanto per ragioni di "utilità sociale". Sostanzialmente per lo stesso motivo la disposizione suddetta risulterebbe altresì in contrasto con l'art. 43 della [OSCURATO:PERSONA]. 2. - La questione non è fondata. La libertà di concorrenza tra imprese ha, com'è noto, una duplice finalità: da un lato, integra la libertà di iniziativa economica che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori e, dall'altro, è diretta alla protezione della collettività, in quanto l'esistenza di una pluralità di imprenditori, in concorrenza tra loro, giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi. Naturalmente la libertà di concorrenza comprende pure la possibilità di autolimitazione mediante accordi, la quale non turba necessariamente il gioco della libera concorrenza, anzi talvolta può agevolarlo (come nel caso di accordi intesi ad evitare l'emarginazione di imprese più deboli e la conseguente formazione di posizioni di monopolio o di quasi monopolio ovvero di oligopolio, da parte delle imprese più forti). Naturalmente detta autolimitazione non può superare quei limiti che l'ordinamento giuridico pone nell'interesse individuale o in quello della collettività (per quanto concerne il diritto comunitario, cfr. in proposito l'art. 85 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea). Da questo angolo visuale va considerata la disposizione impugnata, la quale appunto prevede dei limiti all'accordo intervenuto tra imprenditori per coordinare la propria azione e regolare i reciproci rapporti, prescrivendo le restrizioni superiormente indicate. Essa non comprime dunque la libera concorrenza ma detta condizioni di validità e di efficacia alle autolimitazioni che, nella materia, siano intervenute negozialmente fra imprenditori. Ciò posto, non sembra che la persistenza della norma impugnata nell'ordinamento giuridico, anche dopo l'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] repubblicana, possa essere considerata costituzionalmente illegittima per contrasto con il citato art. 41. È ben vero che dai lavori preparatori si ricava che l'intento principale dei compilatori del codice fu quello di "evitare un'eccessiva compressione della libertà individuale nel perseguimento di un'attività economica" (cfr. Rel. min. al cod. civ., n. 1045). Ma tale intento non esclude che la norma si risolva anche nella protezione dell'interesse collettivo, impedendo eccessive restrizioni alla libertà di iniziativa economica e tutelando così, nella misura - sia pure modesta - espressa dalla norma stessa, il mercato nelle sue oggettive strutture. 3. - Diverso e ben distinto problema è quello riguardante l'idoneità della disciplina vigente nell'ordinamento giuridico italiano ad assicurare la effettiva tutela del mercato, oggettivamente considerato, sotto il profilo concorrenziale a soddisfare così le esigenze della moderna vita economica. In proposito, com'è noto, si sono susseguiti numerosi studi e progetti che generalmente muovono dalla insufficienza dell'attuale normativa e tendono ad una più incisiva e sostanziale tutela del mercato stesso. Ma l'auspicata regolamentazione - è appena il caso di osservarlo - esula dai poteri della Corte e costituisce compito esclusivo del legislatore, a cui spetta disciplinare la materia con l'emanazione di un'opportuna normativa (cioè di una legislazione antimonopolio o antitrust). 4. - Non sembra, infine, pertinente il richiamo all'art. 43 della [OSCURATO:PERSONA] operato dal giudice a quo in quanto detta norma prevede, ai fini di utilità generale, la statizzazione o la socializzazione di imprese private che abbiano l'oggetto nella stessa norma indicato (servizi pubblici generali, fonti di energia, situazioni di monopolio) e siano di preminente interesse generale. Nella specie, invero, tale previsione è del tutto estranea trattandosi non già di collettivizzazione di imprese, ma, come si è detto, della validità dei limiti contrattuali alla concorrenza previsti dall'art. 2596 cod. civile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civile sollevata dal tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 41 e 43 della [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere