Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 223/1982
ECLI:IT:COST:1982:223
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un giudizio civile iniziato dalla società Unimer
contro la società [OSCURATO:PERSONA] onde ottenere, fra l'altro, l'inibitoria
del comportamento di concorrenza sleale consistente nella violazione di
un patto di armonizzazione dei prezzi, il tribunale di Milano, con
ordinanza del 26 febbraio 1976 (regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella G. U. n. 205 del 4 agosto 1976), sollevava questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civ., per contrasto
con gli artt. 41 e 43 della [OSCURATO:PERSONA].
Sembrava al tribunale che la facoltà, prevista dalla citata norma,
di limitare la libera concorrenza attraverso atti negoziali fosse
diretta a circoscrivere la libertà di iniziativa economica, intesa
quale mero strumento di soddisfazione di interessi individuali anzi che
quale garanzia di prosperità collettiva, così ponendosi in contrasto
con le ricordate disposizioni della [OSCURATO:PERSONA]. Queste vietano
infatti, a giudizio del tribunale, ogni tendenziale soppressione
(sicuramente perseguita dai negozi giuridici del tipo di quello
intervenuto tra le parti) della libera concorrenza e ne permettono la
restrizione solo ai "fini sociali" o per il "preminente interesse
generale".
Si costituiva la società Unimer, negando l'illegittimità
costituzionale della norma denunciata.
[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, intervenuta, escludeva
anch'essa la fondatezza della questione, sostenendo essere compresa la
facoltà di rinunciare alla concorrenza nella libertà di iniziativa
economica, assicurata dal cit. art. 41 [OSCURATO:PERSONA].
:
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Milano dubita
della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 2596
codice civile, la quale, con riferimento ai limiti contrattuali della
concorrenza, testualmente recita: "Il patto che limita la concorrenza
deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una
determinata zona o ad una determinata attività e non può eccedere la
durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è
stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido
per la durata di un quinquennio".
Secondo il giudice a quo, tale norma, essendo diretta alla tutela
dell'interesse individuale degli imprenditori, contrasterebbe con
l'art. 41 della [OSCURATO:PERSONA], il quale consente di limitare
l'iniziativa economica privata soltanto per ragioni di "utilità
sociale". Sostanzialmente per lo stesso motivo la disposizione
suddetta risulterebbe altresì in contrasto con l'art. 43 della
[OSCURATO:PERSONA].
2. - La questione non è fondata.
La libertà di concorrenza tra imprese ha, com'è noto, una duplice
finalità: da un lato, integra la libertà di iniziativa economica che
spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori e, dall'altro, è
diretta alla protezione della collettività, in quanto l'esistenza di
una pluralità di imprenditori, in concorrenza tra loro, giova a
migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi.
Naturalmente la libertà di concorrenza comprende pure la
possibilità di autolimitazione mediante accordi, la quale non turba
necessariamente il gioco della libera concorrenza, anzi talvolta può
agevolarlo (come nel caso di accordi intesi ad evitare l'emarginazione
di imprese più deboli e la conseguente formazione di posizioni di
monopolio o di quasi monopolio ovvero di oligopolio, da parte delle
imprese più forti).
Naturalmente detta autolimitazione non può superare quei limiti
che l'ordinamento giuridico pone nell'interesse individuale o in quello
della collettività (per quanto concerne il diritto comunitario, cfr.
in proposito l'art. 85 del Trattato istitutivo della Comunità
economica europea).
Da questo angolo visuale va considerata la disposizione impugnata,
la quale appunto prevede dei limiti all'accordo intervenuto tra
imprenditori per coordinare la propria azione e regolare i reciproci
rapporti, prescrivendo le restrizioni superiormente indicate.
Essa non comprime dunque la libera concorrenza ma detta condizioni
di validità e di efficacia alle autolimitazioni che, nella materia,
siano intervenute negozialmente fra imprenditori.
Ciò posto, non sembra che la persistenza della norma impugnata
nell'ordinamento giuridico, anche dopo l'entrata in vigore della
[OSCURATO:PERSONA] repubblicana, possa essere considerata costituzionalmente
illegittima per contrasto con il citato art. 41.
È ben vero che dai lavori preparatori si ricava che l'intento
principale dei compilatori del codice fu quello di "evitare
un'eccessiva compressione della libertà individuale nel perseguimento
di un'attività economica" (cfr. Rel. min. al cod. civ., n. 1045). Ma
tale intento non esclude che la norma si risolva anche nella protezione
dell'interesse collettivo, impedendo eccessive restrizioni alla
libertà di iniziativa economica e tutelando così, nella misura - sia
pure modesta - espressa dalla norma stessa, il mercato nelle sue
oggettive strutture.
3. - Diverso e ben distinto problema è quello riguardante
l'idoneità della disciplina vigente nell'ordinamento giuridico
italiano ad assicurare la effettiva tutela del mercato, oggettivamente
considerato, sotto il profilo concorrenziale a soddisfare così le
esigenze della moderna vita economica. In proposito, com'è noto, si
sono susseguiti numerosi studi e progetti che generalmente muovono
dalla insufficienza dell'attuale normativa e tendono ad una più
incisiva e sostanziale tutela del mercato stesso. Ma l'auspicata
regolamentazione - è appena il caso di osservarlo - esula dai poteri
della Corte e costituisce compito esclusivo del legislatore, a cui
spetta disciplinare la materia con l'emanazione di un'opportuna
normativa (cioè di una legislazione antimonopolio o antitrust).
4. - Non sembra, infine, pertinente il richiamo all'art. 43 della
[OSCURATO:PERSONA] operato dal giudice a quo in quanto detta norma prevede,
ai fini di utilità generale, la statizzazione o la socializzazione di
imprese private che abbiano l'oggetto nella stessa norma indicato
(servizi pubblici generali, fonti di energia, situazioni di monopolio)
e siano di preminente interesse generale. Nella specie, invero, tale
previsione è del tutto estranea trattandosi non già di
collettivizzazione di imprese, ma, come si è detto, della validità
dei limiti contrattuali alla concorrenza previsti dall'art. 2596 cod.
civile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2596 cod. civile sollevata dal tribunale di Milano con
l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 41 e 43 della
[OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere