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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07481/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20944/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGIORGIO [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente e controricorrente incidentale -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] VERONAPIANURA SRLentrambi rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti e ricorrenti incidentali-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 186/2022 depositata il 07/02/2022.Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorsoprincipale e per l’assorbimento o, in subordine, l’inammissibilità deirimanenti motivi nonché per il rigetto del ricorso incidentale condizionato.Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per icontroricorrenti.La società ricorrente, gestrice, tra gli altri, di un supermercato all’insegna“Iperfamila” nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VR), con atto inviato il26/8/2016 all’ente locale e alla [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta gestrice del serviziorifiuti per conto del primo, presentò dichiarazione di variazione dellasuperficie tassabile ex art. 1, comma 649 legge 147/2013 in relazione, perl’annualità 2016, alla tassa sui rifiuti (c.d.

TARI), delle superfici produttivedi rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agli urbani con particolareriferimento alle superfici produttive di materiali d’imballaggio, quali cartoni,plastica, legno nonché scarti d’origine animale, per un totale di mq 4.726,restando superfici imponibili per mq 389.La società [OSCURATO:SOCIETA], con atto 21/8/2017, respinse la richiesta ritenendoche si trattasse di rifiuti speciali assimilati agli urbani sicché, in relazioneagli stessi, il regolamento comunale prevedeva una riduzione proporzionalein funzione delle quantità e non l’esenzione totale delle relative superfici.Avverso tale diniego la contribuente propose ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Verona che, nel contraddittorio con laconcessionaria e con sentenza n. 225 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse il ricorsoannullando il diniego.Su appello di [OSCURATO:SOCIETA], nel contraddittorio con la contribuente e con lasentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] delVeneto ha accolto parzialmente il gravame riconoscendo non computabili,Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026per il calcolo della TARI, le sole aree adibite a laboratori di pescheria emacelleria e a vani tecnici (mq 380), riconoscendo la legittimità, per lesuperfici rimanenti, della pretesa fiscale e del diniego impugnato.Secondo il giudice d’appello, premessi i principi legislativi e giurisprudenzialiin ordine alla prova del diritto all’esenzione:- è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso originario dellacontribuente, sotto il profilo ex art. 19 d.lgs. 546/92;- è infondata, per contro, l’eccezione d’inammissibilità dell’appello,formulata dalla stessa contribuente in relazione al divieto di nuove domandeex art. 57 d.lgs. 546/92 alla modifica dei regolamenti comunali intervenutanel frattempo, atteso che la questione è ininfluente andando decisa lacontroversia sulla base dei regolamenti all’epoca vigenti;- spetta alla contribuente la prova dei fatti che consentono l’esclusionedell’imposta o la riduzione della tariffa, ovvero che talune superfici “diregola”, “esclusivamente” o “in via continuativa e prevalente”, a secondadelle normative succedutesi, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;- va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazionedelle superfici;- l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a unnumero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione nonsarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti nonassimilabili;- se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari dismaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali alrecupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenutasufficiente, alla luce della predetta destinazione e utilizzo dell’area, afondare il diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezioneper ciò che concerne i locali aventi diversa destinazione, quali i laboratori dipescheria e macelleria e i vani tecnici;- non vi sarebbe una doppia imposizione;Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026- l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilitàdei rifiuti assimilabili sarebbe superata dal fatto che, al fine della prova deifatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo delle areetassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti inrelazione alla specifica area;- va invece confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratoridi pescheria e macelleria (mq 129) e locali tecnici (mq 251) atteso che, adifferenza dell’area vendita, sono destinati all’accesso di pochi addetti epresumibilmente destinate alla produzione di rifiuti non assimilabili.Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motiviintegrati da successiva memoria.Resistono con unico controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune di ColognaVeneta, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato sulla base didue motivi, integrati da successiva memoria.La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale.Il Procuratore Generale ha depositato memoria 1/2/2026.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale:1.

Con il primo motivo di ricorso principale la società contribuente lamentala violazione e falsa applicazione degli artt. 195 comma 2 lett. e) e 198comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, art. 5, all.

E allalegge 2248/1865 e 7, comma 5, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostiene che la decisione sia errata nella parte in cuinon ha disapplicato il Regolamento comunale di [OSCURATO:PERSONA] che nonprevede(va) limiti quantitativi di assimilazione, atteso che sarebbe statoprivo, per l’annualità rilevante (2016), di un effettivo criterio quantitativosicché l’assimilazione non sarebbe legittima e giustificare la tassazione disuperfici produttive di rifiuti speciali avviati a recupero dal produttore (Cass.11035/2019).Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/20262.

Con il secondo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.

Lamenta che la Corte di merito abbia erratodelle superfici, alle caratteristiche strutturali e alla destinazione dei localinon più richiesta in materia di TARI, dovendo ritenersi sufficiente la provadella produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e del lorotrattamento conforme, non essendo corretto il ricorso a criteri che eranotipici della precedente tassa TARSU.

Sarebbe pertanto superata laprevisione dell’art. 62, comma 3 d.lgs. 507/1993 istitutivo di quest’ultima.Poiché l’art. 1, comma 649 legge 147/13 non contiene più il riferimento allecaratteristiche strutturali e alla destinazione delle superfici, tali elementisarebbero divenuti ininfluenti.3.

Con il terzo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le Partiin violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchéviolazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649legge 147/2013 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Sostiene chela sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenuto non provata ladestinazione d’uso delle superfici del supermercato.

La Corte di merito nonavrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendio probatoriocostituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza chedimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, ladelimitazione delle superfici e la produzione continuativa/prevalente deirifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione pervendita e magazzini.Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/20264.

Con il quarto motivo di ricorso principale censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1, comma 649 legge147/2013 e 4 Regolamento TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.

Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermato latassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentateda persone.

Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superficidi vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa eprevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugliimballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006).

Sostiene che la presenzaumana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti specialiè provata.5.

Con il quinto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e 238d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg.

TARI, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.

Sostiene che la decisione impugnata abbia violato il principiocomunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppia imposizione eun indebito arricchimento dell’ente locale.

L’avvio al recupero dei rifiutispeciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficie o,quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa.6.

Con il sesto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992, 195 comma 2 lett. e) e 198comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006 nonché 18 e 21 d.lgs. 22/1997 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si duole non sia stata accolta l’eccezioned’inammissibilità dell’appello in relazione a “domande nuove” ex art. 57d.lgs 546/92 considerando “ininfluente” l’eccezione.

Tali domande eargomentazioni nuove avrebbero infatti avuto effetto preclusivo in ordinealle questioni precedentemente evidenziate.Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ricorso incidentale7.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, le controricorrenti prospettanola violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostengono che la nota di [OSCURATO:SOCIETA] del21/08/2017 non sarebbe atto autonomamente impugnabile perché priva diquantificazione e non contenente una pretesa tributaria “compiuta”, sicchéla CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo dellacontribuente.8.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato lecontroricorrenti lamentano la violazione delle norme di cui agli artt. 1,comma 649, legge 147/2013, 218 e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 (TestoUnico Ambiente c.d.

TUA) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostengono che la produzione di rifiuti da imballaggio (anche terziari) nonpossa fondare l’esenzione totale perché, alla luce del d.lgs. 152/2006 e inparticolare della disciplina sugli imballaggi/rifiuti di imballaggio nonché sullapossibilità di conferimento al servizio pubblico nei limiti dei criteri diassimilazione, tali rifiuti sarebbero comunque riconducibili ai rifiuti assimilatie dunque le superfici resterebbero imponibili a TARI, a prescinderedall’autonomo avvio al recupero.9.

Ritiene questa Corte che il primo motivo di ricorso incidentale, purproposto in via condizionata, abbia carattere pregiudiziale in quanto investel’ammissibilità dell’originario ricorso del contribuente e sia fondato conconseguente assorbimento di tutti gli altri motivi e loro implicita reiezione.9.1 Per giurisprudenza costante di questa Corte (v.

Cass. n.7344/2012, n.11481/2022), la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili,contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude alcontribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino aconoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesaNumero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026tributaria (vv. da ultimo Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 –01).9.2 Nel caso specifico l’atto impugnato, ossia la nota [OSCURATO:SOCIETA] del 21 agosto2017 che questa Corte può esaminare essendo eccepito un vizioprocedurale:- non contiene alcuna quantificazione del tributo dovuto né un termine peradempiere;- evidenzia la non condivisibilità della denuncia di variazione presentatadalla contribuente, evidenziando però come la denunciante potrebbe fruire,come abitualmente avvenuto sino a quel momento, della riduzione dellaparte variabile della tariffa come previsto dal regolamento comunale;- rimarca la necessità d’individuare specificamente nella denuncia tutte learee che possono beneficiare dell’esclusione, ferma la possibilità per laconcessionaria di effettuare le necessarie verifiche;- postula che la mancanza d’indicazioni precise su quanto sopra impongaallo stato di mantenere le superfici desumibili dalla dichiarazione precedentequella in esame;- comunica la propria disponibilità a riesaminare la propria determinazionein funzione della planimetria che la contribuente riterrà di presentareevidenziando le superfici ove si producono esclusivamente i rifiuti specialinon assimilati comunicando codici e quantitativi degli stessi;- l’integrazione sarà considerata tale, ritenendo valida la data dipresentazione del 29 agosto 2016 (ossia quella di ricezione della denunciaoriginaria).9.3 Il tenore letterale delle suindicate affermazioni conferma la tesi deicontroricorrenti in ordine al fatto che, con la nota qui impugnata, non vieneprospettata alcuna pretesa tributaria ben individuata e ciò non solo perchénon viene integrato alcun atto impositivo ma altresì per il caratterespecificamente interlocutorio della comunicazione stessa.

L’indicazione delleprocedure da seguire per ottenere l’esenzione e per la formulazione di unaNumero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026denuncia che si prospetta come integrativa, tenuto conto anche della datadi presentazione, esclude pertanto che la nota suindicata possa ritenersiricompresa nella previsione dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, sia purenell’interpretazione estensiva comunemente adottata da questa Corte.9.4 La non impugnabilità del suddetto atto comporta quindi la cassazionesenza rinvio della sentenza impugnata e la decisione nel merito, ex art. 384,comma secondo, c.p.c., d’inammissibilità dell’originario ricorso dellacontribuente.

Ai sensi dell’art. 385, comma secondo, c.p.c. vanno liquidatecome da dispositivo le spese di tutti i precedenti gradi di giudizio.9.5 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PULiberato [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMarco [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20944/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGIORGIO [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente e controricorrente incidentale -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] VERONAPIANURA SRLentrambi rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti e ricorrenti incidentali-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 186/2022 depositata il 07/02/2022.Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorsoprincipale e per l’assorbimento o, in subordine, l’inammissibilità deirimanenti motivi nonché per il rigetto del ricorso incidentale condizionato.Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per icontroricorrenti.La società ricorrente, gestrice, tra gli altri, di un supermercato all’insegna“Iperfamila” nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VR), con atto inviato il26/8/2016 all’ente locale e alla [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta gestrice del serviziorifiuti per conto del primo, presentò dichiarazione di variazione dellasuperficie tassabile ex art. 1, comma 649 legge 147/2013 in relazione, perl’annualità 2016, alla tassa sui rifiuti (c.d.

TARI), delle superfici produttivedi rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agli urbani con particolareriferimento alle superfici produttive di materiali d’imballaggio, quali cartoni,plastica, legno nonché scarti d’origine animale, per un totale di mq 4.726,restando superfici imponibili per mq 389.La società [OSCURATO:SOCIETA], con atto 21/8/2017, respinse la richiesta ritenendoche si trattasse di rifiuti speciali assimilati agli urbani sicché, in relazioneagli stessi, il regolamento comunale prevedeva una riduzione proporzionalein funzione delle quantità e non l’esenzione totale delle relative superfici.Avverso tale diniego la contribuente propose ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Verona che, nel contraddittorio con laconcessionaria e con sentenza n. 225 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse il ricorsoannullando il diniego.Su appello di [OSCURATO:SOCIETA], nel contraddittorio con la contribuente e con lasentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] delVeneto ha accolto parzialmente il gravame riconoscendo non computabili,Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026per il calcolo della TARI, le sole aree adibite a laboratori di pescheria emacelleria e a vani tecnici (mq 380), riconoscendo la legittimità, per lesuperfici rimanenti, della pretesa fiscale e del diniego impugnato.Secondo il giudice d’appello, premessi i principi legislativi e giurisprudenzialiin ordine alla prova del diritto all’esenzione:- è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso originario dellacontribuente, sotto il profilo ex art. 19 d.lgs. 546/92;- è infondata, per contro, l’eccezione d’inammissibilità dell’appello,formulata dalla stessa contribuente in relazione al divieto di nuove domandeex art. 57 d.lgs. 546/92 alla modifica dei regolamenti comunali intervenutanel frattempo, atteso che la questione è ininfluente andando decisa lacontroversia sulla base dei regolamenti all’epoca vigenti;- spetta alla contribuente la prova dei fatti che consentono l’esclusionedell’imposta o la riduzione della tariffa, ovvero che talune superfici “diregola”, “esclusivamente” o “in via continuativa e prevalente”, a secondadelle normative succedutesi, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;- va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazionedelle superfici;- l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a unnumero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione nonsarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti nonassimilabili;- se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari dismaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali alrecupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenutasufficiente, alla luce della predetta destinazione e utilizzo dell’area, afondare il diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezioneper ciò che concerne i locali aventi diversa destinazione, quali i laboratori dipescheria e macelleria e i vani tecnici;- non vi sarebbe una doppia imposizione;Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026- l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilitàdei rifiuti assimilabili sarebbe superata dal fatto che, al fine della prova deifatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo delle areetassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti inrelazione alla specifica area;- va invece confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratoridi pescheria e macelleria (mq 129) e locali tecnici (mq 251) atteso che, adifferenza dell’area vendita, sono destinati all’accesso di pochi addetti epresumibilmente destinate alla produzione di rifiuti non assimilabili.Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motiviintegrati da successiva memoria.Resistono con unico controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune di ColognaVeneta, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato sulla base didue motivi, integrati da successiva memoria.La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale.Il Procuratore Generale ha depositato memoria 1/2/2026.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale:1.

Con il primo motivo di ricorso principale la società contribuente lamentala violazione e falsa applicazione degli artt. 195 comma 2 lett. e) e 198comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, art. 5, all.

E allalegge 2248/1865 e 7, comma 5, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostiene che la decisione sia errata nella parte in cuinon ha disapplicato il Regolamento comunale di [OSCURATO:PERSONA] che nonprevede(va) limiti quantitativi di assimilazione, atteso che sarebbe statoprivo, per l’annualità rilevante (2016), di un effettivo criterio quantitativosicché l’assimilazione non sarebbe legittima e giustificare la tassazione disuperfici produttive di rifiuti speciali avviati a recupero dal produttore (Cass.11035/2019).Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/20262.

Con il secondo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.

Lamenta che la Corte di merito abbia erratodelle superfici, alle caratteristiche strutturali e alla destinazione dei localinon più richiesta in materia di TARI, dovendo ritenersi sufficiente la provadella produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e del lorotrattamento conforme, non essendo corretto il ricorso a criteri che eranotipici della precedente tassa TARSU.

Sarebbe pertanto superata laprevisione dell’art. 62, comma 3 d.lgs. 507/1993 istitutivo di quest’ultima.Poiché l’art. 1, comma 649 legge 147/13 non contiene più il riferimento allecaratteristiche strutturali e alla destinazione delle superfici, tali elementisarebbero divenuti ininfluenti.3.

Con il terzo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le Partiin violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchéviolazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649legge 147/2013 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Sostiene chela sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenuto non provata ladestinazione d’uso delle superfici del supermercato.

La Corte di merito nonavrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendio probatoriocostituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza chedimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, ladelimitazione delle superfici e la produzione continuativa/prevalente deirifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione pervendita e magazzini.Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/20264.

Con il quarto motivo di ricorso principale censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1, comma 649 legge147/2013 e 4 Regolamento TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.

Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermato latassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentateda persone.

Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superficidi vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa eprevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugliimballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006).

Sostiene che la presenzaumana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti specialiè provata.5.

Con il quinto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e 238d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg.

TARI, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.

Sostiene che la decisione impugnata abbia violato il principiocomunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppia imposizione eun indebito arricchimento dell’ente locale.

L’avvio al recupero dei rifiutispeciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficie o,quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa.6.

Con il sesto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992, 195 comma 2 lett. e) e 198comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006 nonché 18 e 21 d.lgs. 22/1997 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si duole non sia stata accolta l’eccezioned’inammissibilità dell’appello in relazione a “domande nuove” ex art. 57d.lgs 546/92 considerando “ininfluente” l’eccezione.

Tali domande eargomentazioni nuove avrebbero infatti avuto effetto preclusivo in ordinealle questioni precedentemente evidenziate.Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ricorso incidentale7.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, le controricorrenti prospettanola violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostengono che la nota di [OSCURATO:SOCIETA] del21/08/2017 non sarebbe atto autonomamente impugnabile perché priva diquantificazione e non contenente una pretesa tributaria “compiuta”, sicchéla CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo dellacontribuente.8.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato lecontroricorrenti lamentano la violazione delle norme di cui agli artt. 1,comma 649, legge 147/2013, 218 e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 (TestoUnico Ambiente c.d.

TUA) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostengono che la produzione di rifiuti da imballaggio (anche terziari) nonpossa fondare l’esenzione totale perché, alla luce del d.lgs. 152/2006 e inparticolare della disciplina sugli imballaggi/rifiuti di imballaggio nonché sullapossibilità di conferimento al servizio pubblico nei limiti dei criteri diassimilazione, tali rifiuti sarebbero comunque riconducibili ai rifiuti assimilatie dunque le superfici resterebbero imponibili a TARI, a prescinderedall’autonomo avvio al recupero.9.

Ritiene questa Corte che il primo motivo di ricorso incidentale, purproposto in via condizionata, abbia carattere pregiudiziale in quanto investel’ammissibilità dell’originario ricorso del contribuente e sia fondato conconseguente assorbimento di tutti gli altri motivi e loro implicita reiezione.9.1 Per giurisprudenza costante di questa Corte (v.

Cass. n.7344/2012, n.11481/2022), la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili,contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude alcontribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino aconoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesaNumero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026tributaria (vv. da ultimo Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 –01).9.2 Nel caso specifico l’atto impugnato, ossia la nota [OSCURATO:SOCIETA] del 21 agosto2017 che questa Corte può esaminare essendo eccepito un vizioprocedurale:- non contiene alcuna quantificazione del tributo dovuto né un termine peradempiere;- evidenzia la non condivisibilità della denuncia di variazione presentatadalla contribuente, evidenziando però come la denunciante potrebbe fruire,come abitualmente avvenuto sino a quel momento, della riduzione dellaparte variabile della tariffa come previsto dal regolamento comunale;- rimarca la necessità d’individuare specificamente nella denuncia tutte learee che possono beneficiare dell’esclusione, ferma la possibilità per laconcessionaria di effettuare le necessarie verifiche;- postula che la mancanza d’indicazioni precise su quanto sopra impongaallo stato di mantenere le superfici desumibili dalla dichiarazione precedentequella in esame;- comunica la propria disponibilità a riesaminare la propria determinazionein funzione della planimetria che la contribuente riterrà di presentareevidenziando le superfici ove si producono esclusivamente i rifiuti specialinon assimilati comunicando codici e quantitativi degli stessi;- l’integrazione sarà considerata tale, ritenendo valida la data dipresentazione del 29 agosto 2016 (ossia quella di ricezione della denunciaoriginaria).9.3 Il tenore letterale delle suindicate affermazioni conferma la tesi deicontroricorrenti in ordine al fatto che, con la nota qui impugnata, non vieneprospettata alcuna pretesa tributaria ben individuata e ciò non solo perchénon viene integrato alcun atto impositivo ma altresì per il caratterespecificamente interlocutorio della comunicazione stessa.

L’indicazione delleprocedure da seguire per ottenere l’esenzione e per la formulazione di unaNumero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026denuncia che si prospetta come integrativa, tenuto conto anche della datadi presentazione, esclude pertanto che la nota suindicata possa ritenersiricompresa nella previsione dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, sia purenell’interpretazione estensiva comunemente adottata da questa Corte.9.4 La non impugnabilità del suddetto atto comporta quindi la cassazionesenza rinvio della sentenza impugnata e la decisione nel merito, ex art. 384,comma secondo, c.p.c., d’inammissibilità dell’originario ricorso dellacontribuente.

Ai sensi dell’art. 385, comma secondo, c.p.c. vanno liquidatecome da dispositivo le spese di tutti i precedenti gradi di giudizio.9.5 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo e i motividi ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara inammissibile l’originario ricorso della contribuente.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore deicontroricorrenti che liquida in:- € 7.500,00 per compensi del giudizio di primo grado;- € 8.000,00 per compensi del grado d’appello;- € 7.000,00 per compensi della fase di legittimità, oltre € 200,00 peresborsi;oltre alle spese generali 15% sui tutti i compensi e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo e i motividi ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara inammissibile l’originario ricorso della contribuente.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore deicontroricorrenti che liquida in:- € 7.500,00 per compensi del giudizio di primo grado;- € 8.000,00 per compensi del grado d’appello;- € 7.000,00 per compensi della fase di legittimità, oltre € 200,00 peresborsi;oltre alle spese generali 15% sui tutti i compensi e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20944/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGIORGIO [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente e controricorrente incidentale -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] VERONAPIANURA SRLentrambi rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti e ricorrenti incidentali-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 186/2022 depositata il 07/02/2022.Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorsoprincipale e per l’assorbimento o, in subordine, l’inammissibilità deirimanenti motivi nonché per il rigetto del ricorso incidentale condizionato.Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per icontroricorrenti.La società ricorrente, gestrice, tra gli altri, di un supermercato all’insegna“Iperfamila” nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VR), con atto inviato il26/8/2016 all’ente locale e alla [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta gestrice del serviziorifiuti per conto del primo, presentò dichiarazione di variazione dellasuperficie tassabile ex art. 1, comma 649 legge 147/2013 in relazione, perl’annualità 2016, alla tassa sui rifiuti (c.d. TARI), delle superfici produttivedi rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agli urbani con particolareriferimento alle superfici produttive di materiali d’imballaggio, quali cartoni,plastica, legno nonché scarti d’origine animale, per un totale di mq 4.726,restando superfici imponibili per mq 389.La società [OSCURATO:SOCIETA], con atto 21/8/2017, respinse la richiesta ritenendoche si trattasse di rifiuti speciali assimilati agli urbani sicché, in relazioneagli stessi, il regolamento comunale prevedeva una riduzione proporzionalein funzione delle quantità e non l’esenzione totale delle relative superfici.Avverso tale diniego la contribuente propose ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Verona che, nel contraddittorio con laconcessionaria e con sentenza n. 225 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse il ricorsoannullando il diniego.Su appello di [OSCURATO:SOCIETA], nel contraddittorio con la contribuente e con lasentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] delVeneto ha accolto parzialmente il gravame riconoscendo non computabili,Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026per il calcolo della TARI, le sole aree adibite a laboratori di pescheria emacelleria e a vani tecnici (mq 380), riconoscendo la legittimità, per lesuperfici rimanenti, della pretesa fiscale e del diniego impugnato.Secondo il giudice d’appello, premessi i principi legislativi e giurisprudenzialiin ordine alla prova del diritto all’esenzione:- è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso originario dellacontribuente, sotto il profilo ex art. 19 d.lgs. 546/92;- è infondata, per contro, l’eccezione d’inammissibilità dell’appello,formulata dalla stessa contribuente in relazione al divieto di nuove domandeex art. 57 d.lgs. 546/92 alla modifica dei regolamenti comunali intervenutanel frattempo, atteso che la questione è ininfluente andando decisa lacontroversia sulla base dei regolamenti all’epoca vigenti;- spetta alla contribuente la prova dei fatti che consentono l’esclusionedell’imposta o la riduzione della tariffa, ovvero che talune superfici “diregola”, “esclusivamente” o “in via continuativa e prevalente”, a secondadelle normative succedutesi, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;- va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazionedelle superfici;- l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a unnumero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione nonsarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti nonassimilabili;- se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari dismaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali alrecupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenutasufficiente, alla luce della predetta destinazione e utilizzo dell’area, afondare il diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezioneper ciò che concerne i locali aventi diversa destinazione, quali i laboratori dipescheria e macelleria e i vani tecnici;- non vi sarebbe una doppia imposizione;Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026- l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilitàdei rifiuti assimilabili sarebbe superata dal fatto che, al fine della prova deifatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo delle areetassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti inrelazione alla specifica area;- va invece confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratoridi pescheria e macelleria (mq 129) e locali tecnici (mq 251) atteso che, adifferenza dell’area vendita, sono destinati all’accesso di pochi addetti epresumibilmente destinate alla produzione di rifiuti non assimilabili.Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motiviintegrati da successiva memoria.Resistono con unico controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune di ColognaVeneta, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato sulla base didue motivi, integrati da successiva memoria.La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale.Il Procuratore Generale ha depositato memoria 1/2/2026.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale:1. Con il primo motivo di ricorso principale la società contribuente lamentala violazione e falsa applicazione degli artt. 195 comma 2 lett. e) e 198comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, art. 5, all. E allalegge 2248/1865 e 7, comma 5, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione sia errata nella parte in cuinon ha disapplicato il Regolamento comunale di [OSCURATO:PERSONA] che nonprevede(va) limiti quantitativi di assimilazione, atteso che sarebbe statoprivo, per l’annualità rilevante (2016), di un effettivo criterio quantitativosicché l’assimilazione non sarebbe legittima e giustificare la tassazione disuperfici produttive di rifiuti speciali avviati a recupero dal produttore (Cass.11035/2019).Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/20262. Con il secondo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. Lamenta che la Corte di merito abbia erratodelle superfici, alle caratteristiche strutturali e alla destinazione dei localinon più richiesta in materia di TARI, dovendo ritenersi sufficiente la provadella produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e del lorotrattamento conforme, non essendo corretto il ricorso a criteri che eranotipici della precedente tassa TARSU. Sarebbe pertanto superata laprevisione dell’art. 62, comma 3 d.lgs. 507/1993 istitutivo di quest’ultima.Poiché l’art. 1, comma 649 legge 147/13 non contiene più il riferimento allecaratteristiche strutturali e alla destinazione delle superfici, tali elementisarebbero divenuti ininfluenti.3. Con il terzo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le Partiin violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.  nonchéviolazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649legge 147/2013 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Sostiene chela sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenuto non provata ladestinazione d’uso delle superfici del supermercato. La Corte di merito nonavrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendio probatoriocostituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza chedimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, ladelimitazione delle superfici e la produzione continuativa/prevalente deirifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione pervendita e magazzini.Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Con il quarto motivo di ricorso principale censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1, comma 649 legge147/2013 e 4 Regolamento TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermato latassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentateda persone. Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superficidi vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa eprevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugliimballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006). Sostiene che la presenzaumana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti specialiè provata.5. Con il quinto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e 238d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione impugnata abbia violato il principiocomunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppia imposizione eun indebito arricchimento dell’ente locale. L’avvio al recupero dei rifiutispeciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficie o,quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa.6. Con il sesto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992, 195 comma 2 lett. e) e 198comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006 nonché 18 e 21 d.lgs. 22/1997 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si duole non sia stata accolta l’eccezioned’inammissibilità dell’appello in relazione a “domande nuove” ex art. 57d.lgs 546/92 considerando “ininfluente” l’eccezione. Tali domande eargomentazioni nuove avrebbero infatti avuto effetto preclusivo in ordinealle questioni precedentemente evidenziate.Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ricorso incidentale7. Con il primo motivo di ricorso incidentale, le controricorrenti prospettanola violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostengono che la nota di [OSCURATO:SOCIETA] del21/08/2017 non sarebbe atto autonomamente impugnabile perché priva diquantificazione e non contenente una pretesa tributaria “compiuta”, sicchéla CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo dellacontribuente.8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato lecontroricorrenti lamentano la violazione delle norme di cui agli artt. 1,comma 649, legge 147/2013, 218 e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 (TestoUnico Ambiente c.d. TUA) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostengono che la produzione di rifiuti da imballaggio (anche terziari) nonpossa fondare l’esenzione totale perché, alla luce del d.lgs. 152/2006 e inparticolare della disciplina sugli imballaggi/rifiuti di imballaggio nonché sullapossibilità di conferimento al servizio pubblico nei limiti dei criteri diassimilazione, tali rifiuti sarebbero comunque riconducibili ai rifiuti assimilatie dunque le superfici resterebbero imponibili a TARI, a prescinderedall’autonomo avvio al recupero.9. Ritiene questa Corte che il primo motivo di ricorso incidentale, purproposto in via condizionata, abbia carattere pregiudiziale in quanto investel’ammissibilità dell’originario ricorso del contribuente e sia fondato conconseguente assorbimento di tutti gli altri motivi e loro implicita reiezione.9.1 Per giurisprudenza costante di questa Corte (v. Cass. n.7344/2012, n.11481/2022), la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili,contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude alcontribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino aconoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesaNumero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026tributaria (vv. da ultimo Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 –01).9.2 Nel caso specifico l’atto impugnato, ossia la nota [OSCURATO:SOCIETA] del 21 agosto2017 che questa Corte può esaminare essendo eccepito un vizioprocedurale:-  non contiene alcuna quantificazione del tributo dovuto né un termine peradempiere;- evidenzia la non condivisibilità della denuncia di variazione presentatadalla contribuente, evidenziando però come la denunciante potrebbe fruire,come abitualmente avvenuto sino a quel momento, della riduzione dellaparte variabile della tariffa come previsto dal regolamento comunale;- rimarca la necessità d’individuare specificamente nella denuncia tutte learee che possono beneficiare dell’esclusione, ferma la possibilità per laconcessionaria di effettuare le necessarie verifiche;- postula che la mancanza d’indicazioni precise su quanto sopra impongaallo stato di mantenere le superfici desumibili dalla dichiarazione precedentequella in esame;- comunica la propria disponibilità a riesaminare la propria determinazionein funzione della planimetria che la contribuente riterrà di presentareevidenziando le superfici ove si producono esclusivamente i rifiuti specialinon assimilati comunicando codici e quantitativi degli stessi;- l’integrazione sarà considerata tale, ritenendo valida la data dipresentazione del 29 agosto 2016 (ossia quella di ricezione della denunciaoriginaria).9.3 Il tenore letterale delle suindicate affermazioni conferma la tesi deicontroricorrenti in ordine al fatto che, con la nota qui impugnata, non vieneprospettata alcuna pretesa tributaria ben individuata e ciò non solo perchénon viene integrato alcun atto impositivo ma altresì per il caratterespecificamente interlocutorio della comunicazione stessa. L’indicazione delleprocedure da seguire per ottenere l’esenzione e per la formulazione di unaNumero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026denuncia che si prospetta come integrativa, tenuto conto anche della datadi presentazione, esclude pertanto che la nota suindicata possa ritenersiricompresa nella previsione dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, sia purenell’interpretazione estensiva comunemente adottata da questa Corte.9.4 La non impugnabilità del suddetto atto comporta quindi la cassazionesenza rinvio della sentenza impugnata e la decisione nel merito, ex art. 384,comma secondo, c.p.c., d’inammissibilità dell’originario ricorso dellacontribuente. Ai sensi dell’art. 385, comma secondo, c.p.c. vanno liquidatecome da dispositivo le spese di tutti i precedenti gradi di giudizio.9.5 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PULiberato [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMarco [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20944/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGIORGIO [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente e controricorrente incidentale -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] VERONAPIANURA SRLentrambi rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti e ricorrenti incidentali-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 186/2022 depositata il 07/02/2022.Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorsoprincipale e per l’assorbimento o, in subordine, l’inammissibilità deirimanenti motivi nonché per il rigetto del ricorso incidentale condizionato.Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per icontroricorrenti.La società ricorrente, gestrice, tra gli altri, di un supermercato all’insegna“Iperfamila” nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VR), con atto inviato il26/8/2016 all’ente locale e alla [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta gestrice del serviziorifiuti per conto del primo, presentò dichiarazione di variazione dellasuperficie tassabile ex art. 1, comma 649 legge 147/2013 in relazione, perl’annualità 2016, alla tassa sui rifiuti (c.d. TARI), delle superfici produttivedi rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agli urbani con particolareriferimento alle superfici produttive di materiali d’imballaggio, quali cartoni,plastica, legno nonché scarti d’origine animale, per un totale di mq 4.726,restando superfici imponibili per mq 389.La società [OSCURATO:SOCIETA], con atto 21/8/2017, respinse la richiesta ritenendoche si trattasse di rifiuti speciali assimilati agli urbani sicché, in relazioneagli stessi, il regolamento comunale prevedeva una riduzione proporzionalein funzione delle quantità e non l’esenzione totale delle relative superfici.Avverso tale diniego la contribuente propose ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Verona che, nel contraddittorio con laconcessionaria e con sentenza n. 225 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse il ricorsoannullando il diniego.Su appello di [OSCURATO:SOCIETA], nel contraddittorio con la contribuente e con lasentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] delVeneto ha accolto parzialmente il gravame riconoscendo non computabili,Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026per il calcolo della TARI, le sole aree adibite a laboratori di pescheria emacelleria e a vani tecnici (mq 380), riconoscendo la legittimità, per lesuperfici rimanenti, della pretesa fiscale e del diniego impugnato.Secondo il giudice d’appello, premessi i principi legislativi e giurisprudenzialiin ordine alla prova del diritto all’esenzione:- è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso originario dellacontribuente, sotto il profilo ex art. 19 d.lgs. 546/92;- è infondata, per contro, l’eccezione d’inammissibilità dell’appello,formulata dalla stessa contribuente in relazione al divieto di nuove domandeex art. 57 d.lgs. 546/92 alla modifica dei regolamenti comunali intervenutanel frattempo, atteso che la questione è ininfluente andando decisa lacontroversia sulla base dei regolamenti all’epoca vigenti;- spetta alla contribuente la prova dei fatti che consentono l’esclusionedell’imposta o la riduzione della tariffa, ovvero che talune superfici “diregola”, “esclusivamente” o “in via continuativa e prevalente”, a secondadelle normative succedutesi, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;- va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazionedelle superfici;- l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a unnumero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione nonsarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti nonassimilabili;- se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari dismaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali alrecupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenutasufficiente, alla luce della predetta destinazione e utilizzo dell’area, afondare il diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezioneper ciò che concerne i locali aventi diversa destinazione, quali i laboratori dipescheria e macelleria e i vani tecnici;- non vi sarebbe una doppia imposizione;Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026- l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilitàdei rifiuti assimilabili sarebbe superata dal fatto che, al fine della prova deifatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo delle areetassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti inrelazione alla specifica area;- va invece confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratoridi pescheria e macelleria (mq 129) e locali tecnici (mq 251) atteso che, adifferenza dell’area vendita, sono destinati all’accesso di pochi addetti epresumibilmente destinate alla produzione di rifiuti non assimilabili.Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motiviintegrati da successiva memoria.Resistono con unico controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune di ColognaVeneta, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato sulla base didue motivi, integrati da successiva memoria.La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale.Il Procuratore Generale ha depositato memoria 1/2/2026.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale:1. Con il primo motivo di ricorso principale la società contribuente lamentala violazione e falsa applicazione degli artt. 195 comma 2 lett. e) e 198comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, art. 5, all. E allalegge 2248/1865 e 7, comma 5, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione sia errata nella parte in cuinon ha disapplicato il Regolamento comunale di [OSCURATO:PERSONA] che nonprevede(va) limiti quantitativi di assimilazione, atteso che sarebbe statoprivo, per l’annualità rilevante (2016), di un effettivo criterio quantitativosicché l’assimilazione non sarebbe legittima e giustificare la tassazione disuperfici produttive di rifiuti speciali avviati a recupero dal produttore (Cass.11035/2019).Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/20262. Con il secondo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. Lamenta che la Corte di merito abbia erratodelle superfici, alle caratteristiche strutturali e alla destinazione dei localinon più richiesta in materia di TARI, dovendo ritenersi sufficiente la provadella produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e del lorotrattamento conforme, non essendo corretto il ricorso a criteri che eranotipici della precedente tassa TARSU. Sarebbe pertanto superata laprevisione dell’art. 62, comma 3 d.lgs. 507/1993 istitutivo di quest’ultima.Poiché l’art. 1, comma 649 legge 147/13 non contiene più il riferimento allecaratteristiche strutturali e alla destinazione delle superfici, tali elementisarebbero divenuti ininfluenti.3. Con il terzo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le Partiin violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.  nonchéviolazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649legge 147/2013 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Sostiene chela sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenuto non provata ladestinazione d’uso delle superfici del supermercato. La Corte di merito nonavrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendio probatoriocostituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza chedimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, ladelimitazione delle superfici e la produzione continuativa/prevalente deirifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione pervendita e magazzini.Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Con il quarto motivo di ricorso principale censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1, comma 649 legge147/2013 e 4 Regolamento TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermato latassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentateda persone. Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superficidi vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa eprevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugliimballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006). Sostiene che la presenzaumana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti specialiè provata.5. Con il quinto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e 238d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione impugnata abbia violato il principiocomunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppia imposizione eun indebito arricchimento dell’ente locale. L’avvio al recupero dei rifiutispeciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficie o,quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa.6. Con il sesto motivo di ricorso principale lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992, 195 comma 2 lett. e) e 198comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006 nonché 18 e 21 d.lgs. 22/1997 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si duole non sia stata accolta l’eccezioned’inammissibilità dell’appello in relazione a “domande nuove” ex art. 57d.lgs 546/92 considerando “ininfluente” l’eccezione. Tali domande eargomentazioni nuove avrebbero infatti avuto effetto preclusivo in ordinealle questioni precedentemente evidenziate.Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ricorso incidentale7. Con il primo motivo di ricorso incidentale, le controricorrenti prospettanola violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostengono che la nota di [OSCURATO:SOCIETA] del21/08/2017 non sarebbe atto autonomamente impugnabile perché priva diquantificazione e non contenente una pretesa tributaria “compiuta”, sicchéla CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo dellacontribuente.8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato lecontroricorrenti lamentano la violazione delle norme di cui agli artt. 1,comma 649, legge 147/2013, 218 e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 (TestoUnico Ambiente c.d. TUA) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostengono che la produzione di rifiuti da imballaggio (anche terziari) nonpossa fondare l’esenzione totale perché, alla luce del d.lgs. 152/2006 e inparticolare della disciplina sugli imballaggi/rifiuti di imballaggio nonché sullapossibilità di conferimento al servizio pubblico nei limiti dei criteri diassimilazione, tali rifiuti sarebbero comunque riconducibili ai rifiuti assimilatie dunque le superfici resterebbero imponibili a TARI, a prescinderedall’autonomo avvio al recupero.9. Ritiene questa Corte che il primo motivo di ricorso incidentale, purproposto in via condizionata, abbia carattere pregiudiziale in quanto investel’ammissibilità dell’originario ricorso del contribuente e sia fondato conconseguente assorbimento di tutti gli altri motivi e loro implicita reiezione.9.1 Per giurisprudenza costante di questa Corte (v. Cass. n.7344/2012, n.11481/2022), la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili,contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude alcontribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino aconoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesaNumero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026tributaria (vv. da ultimo Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 –01).9.2 Nel caso specifico l’atto impugnato, ossia la nota [OSCURATO:SOCIETA] del 21 agosto2017 che questa Corte può esaminare essendo eccepito un vizioprocedurale:-  non contiene alcuna quantificazione del tributo dovuto né un termine peradempiere;- evidenzia la non condivisibilità della denuncia di variazione presentatadalla contribuente, evidenziando però come la denunciante potrebbe fruire,come abitualmente avvenuto sino a quel momento, della riduzione dellaparte variabile della tariffa come previsto dal regolamento comunale;- rimarca la necessità d’individuare specificamente nella denuncia tutte learee che possono beneficiare dell’esclusione, ferma la possibilità per laconcessionaria di effettuare le necessarie verifiche;- postula che la mancanza d’indicazioni precise su quanto sopra impongaallo stato di mantenere le superfici desumibili dalla dichiarazione precedentequella in esame;- comunica la propria disponibilità a riesaminare la propria determinazionein funzione della planimetria che la contribuente riterrà di presentareevidenziando le superfici ove si producono esclusivamente i rifiuti specialinon assimilati comunicando codici e quantitativi degli stessi;- l’integrazione sarà considerata tale, ritenendo valida la data dipresentazione del 29 agosto 2016 (ossia quella di ricezione della denunciaoriginaria).9.3 Il tenore letterale delle suindicate affermazioni conferma la tesi deicontroricorrenti in ordine al fatto che, con la nota qui impugnata, non vieneprospettata alcuna pretesa tributaria ben individuata e ciò non solo perchénon viene integrato alcun atto impositivo ma altresì per il caratterespecificamente interlocutorio della comunicazione stessa. L’indicazione delleprocedure da seguire per ottenere l’esenzione e per la formulazione di unaNumero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026denuncia che si prospetta come integrativa, tenuto conto anche della datadi presentazione, esclude pertanto che la nota suindicata possa ritenersiricompresa nella previsione dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, sia purenell’interpretazione estensiva comunemente adottata da questa Corte.9.4 La non impugnabilità del suddetto atto comporta quindi la cassazionesenza rinvio della sentenza impugnata e la decisione nel merito, ex art. 384,comma secondo, c.p.c., d’inammissibilità dell’originario ricorso dellacontribuente. Ai sensi dell’art. 385, comma secondo, c.p.c. vanno liquidatecome da dispositivo le spese di tutti i precedenti gradi di giudizio.9.5 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo e i motividi ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara inammissibile l’originario ricorso della contribuente.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore deicontroricorrenti che liquida in:- € 7.500,00 per compensi del giudizio di primo grado;- € 8.000,00 per compensi del grado d’appello;- € 7.000,00 per compensi della fase di legittimità, oltre € 200,00 peresborsi;oltre alle spese generali 15% sui tutti i compensi e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo e i motividi ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara inammissibile l’originario ricorso della contribuente.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore deicontroricorrenti che liquida in:- € 7.500,00 per compensi del giudizio di primo grado;- € 8.000,00 per compensi del grado d’appello;- € 7.000,00 per compensi della fase di legittimità, oltre € 200,00 peresborsi;oltre alle spese generali 15% sui tutti i compensi e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,Numero registro generale 20944/2022Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 7481/2026Data pubblicazione 29/03/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07481/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris