CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 24976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore nazionale antimafia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annuilaffiento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma accoglieva il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale applicativo del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e per l'effetto annullava il decreto stesso. Dal tenore dell'ordinanza si apprende che [OSCURATO:PERSONA] è detenuto dal 1° ottobre 2014, allorché fu tratto in arresto in base ad ordinanza di custodia cautelare in carcere in cui si contestavano il reato di partecipazione, accertata sino al 2010, al sodalizio camorristico denominato clan Contini, e altri reati-fine dell'organizzazione. In relazione a tali imputazioni [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza 27 novembre 2019, divenuta irrevocabile, alla pena di diciotto anni e nove mesi di reclusione. Nell'anteriore data del 26 giugno 2019 [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto da nuova ordinanza di custodia cautelare, per riciclaggio di capitali mafiosi e perdurante affiliazione al clan in qualità di dirigente ed organizzatore, accertata quest'ultima sino a tutto il 2016. In relazione a tali imputazioni ulteriori il procedimento penale è in corso. Il Tribunale di sorveglianza, ripercorsa tale biografia criminale, dava atto dell'elevato grado di pericolosità sociale del reclamante, anche in rapporto al ruolo verticistico ora ricoperto in seno all'associazione. Esso riteneva, tuttavia, che l'assoggettamento del detenuto al regime penitenziario differenziato, decretato il 4 agosto 2020, fosse legato ad un unico elemento di novità, rappresentato dalle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], risalenti al febbraio 2020, che aveva riferito in ordine alla rete di rapporti criminali intessuta da [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'istituto di pena e di presunti suoi tentativi di comunicazione indebita con l'esterno per il tramite dei familiari. Si tratterebbe però, a giudizio del Tribunale, di affermazioni prive di adeguata base fattuale, insufficienti a dare concretezza al pericolo di ripresa dei contatti del detenuto con il contesto delinquenziale di riferimento. 2. Avverso l'ordinanza di accoglimento del reclamo ricorre per cassazione il Procuratore nazionale antimafia, deducendo, mediante motivo unico, violazione di legge, anche sotto il profilo dell'apparenza di motivazione. L'esigenza perseguita dal regime speciale sarebbe, secondo il ricorrente, quella di impedire il mantenimento, o la ripresa, dei collegamenti del soggetto detenuto con l'associazione criminale, e la relativa capacità andrebbe desunta, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., tra l'altro, dalla caratura criminale del soggetto, dalla posizione rivestita nel clan, dalla perdurante sua operatività, dal sopraggiungere di nuove incriminazioni.L'ordinanza impugnata sarebbe al riguardo silente, mentre gli indici della capacità di collegamento sarebbero tutti presenti, indipendentemente dalle dichiarazioni del collaboratore Puzio, aventi solo contenuto rafforzativo. 3. E' pervenuta rituale memoria difensiva, mediante cui si difende il contenuto dell'ordinanza impugnata e si chiede di dichiarare l'inammissibilità del proposto ricorso, o di accertarne comunque l'infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e ss., l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495-01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, Rv. 232684-01; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136-01), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01).In tale ambito, ai fini del giudizio prognostico è appropriato apprezzare in via deduttiva, giusto nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di un'organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). 3. La motivazione dell'ordinanza impugnata è, al riguardo, mancante o apparente, e la decisione non è conforme al modello legale. Sono infatti in essa obliterati i dati fondamentali, dalla normativa richiesti, pure risultanti dagli atti: posizione eminente e funzionalmente strategica del detenuto, operatività piena del sodalizio, sopravvenienza di nuove condanne e incriminazioni. In particolare, la nuova ordinanza di custodia cautelare, notificata nel giugno 2019, in cui è ora configurato il ruolo verticistico, e l'intervenuta irrevocabilità della condanna relativa alle prime imputazioni, si collocano a ridosso dell'iniziativa della Direzione distrettuale di Napoli, sfociata nell'adozione del regime penitenziario differenziato. Era tale mutato, e rafforzato, contesto - e non, isolatamente, il narrato del collaboratore - che andava necessariamente valutato in sede giudiziale. 4. Il ricorso deve essere accolto, in base alle considerazioni che precedono. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per la rinnovazione del giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e r