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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31837/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale e il correlato vizio motivazionale per avere la sentenza impugnata affermato la penale responsabilità dell'imputato in forza di elementi probatori da ritenersi insufficienti, non è consentito in sede d, legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte distrettuale riqualificato il reato nella sua forma tentata, risulta manifestamente infondato perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere autonomo, pur se momentaneo essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia (Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483; con?. tra le ultime Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale e il correlato vizio motivazionale per avere la sentenza impugnata affermato la penale responsabilità dell'imputato in forza di elementi probatori da ritenersi insufficienti, non è consentito in sede d, legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte distrettuale riqualificato il reato nella sua forma tentata, risulta manifestamente infondato perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere autonomo, pur se momentaneo essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia (Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483; con?. tra le ultime Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende
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