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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14069/2023

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26515/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege; e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - c ontroricorrent i - [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2010.

R.G.

N.26515/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnan. 694/07/2015, depositata il 26 marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. In data 11 luglio 2013 l’Agenzia delle entrate, tramite l’Agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., notificava a [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento n. 045-2013- 0001626479, riguardante l’iscrizione a ruolo delle imposte dovute a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2010.

In tale dichiarazione il contribuente indicava, nel quadro RT, plusvalenze di natura finanziarie realizzate per più di € 2.700.000,00, liquidando l’IRPEF (€ 560.591,00) e le relative addizionali dovute, oltre all’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle quote societarie di cui al rigo RT19.

Successivamente, il contribuente presentava ulteriore dichiarazione integrativa dei redditi, indicando nel quadro RT le plusvalenze di natura finanziaria per più di € 2.700.000,00 e correggendo l’IRPEF (€561.934,00) e le relative addizionali, oltre all’imposta sostitutiva.

Tali imposte non venivano versate all’Erario, e quindi l’Ufficio inviava avviso bonario n. 0000314411081.

Il contribuente non versava l’importo richiesto, ma presentava istanza di interpello all’Agenzia delle entrate, lamentando presunte oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina applicabile.

In data 17 gennaio 2013 la Direzione regionale delle entrate notificava al contribuente la risposta R.G.

N.26515/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’interpello, mettendo in luce l’insussistenza delle obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, alla cui ricorrenza l’art. 1, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, subordina l’ammissibilità dell’istanza di interpello di cui all’art. 11 della legge27 luglio 2000, n. 212; successivamente, veniva quindi notificata la cartella di pagamento suindicata.

2. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponeva, avverso detta cartella, ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 82/01/2014, pronunciata il 20 gennaio 2014 e depositata in segreteria il 10 febbraio 2014, lo rigettava.

3. Interposto gravame dal contribuente , la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 694/07/2015, pronunciata il 26 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 26 marzo 2015, rigettava l’appello, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenzaha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate ed il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 27 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:

6.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 111 Cost., R.G.

N.26515/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nonché degli artt. 132 e 360 cod. proc. civ., 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(T.u.i.r.) .

Deduce, in particolare, il contribuente che gli importi richiesti dall’Agenzia delle entrate non erano proporzionali alla sua reale situazione reddituale, in quanto il corrispettivo delle cessioni di quote societarie era stato realizzato in parte mediante compensazione di crediti ed in parte mediante dilazioni di pagamento, dilazioni che non erano state rispettate, ragion per cui le perdite derivanti dal mancato pagamento avrebbero dovuto essere detratte, come minusvalenze, dal reddito complessivo.

La sentenza impugnata, inoltre, secondo il ricorrente, sarebbe priva di motivazione, in quanto la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi su punti decisivi della controversia.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché degli artt. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 137 ss. cod. proc. civ., in quanto, a suo dire, i giudici di merito avrebbero ritenuto erroneamente valida la notificazione della cartella di pagamento impugnata.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5 della legge n. 212/2000, e dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/ 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto valida la cartella impugnata, in quanto questa non era stata preceduta dalla notificazione di avviso bonario da parte dell’Agenzia delle entrate.

R.G.

N.26515/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, il contribuente che la cartella esattoriale impugnata sarebbe nulla, in quanto non conforme al modello ministeriale e mancante dell’indicazione causale tramite apposito codice fiscale.

7.1. Il primo motivo è infondato.

Ed invero, il ruolo esattoriale oggetto di contestazione è stato formato sulla base della dichiarazione dei redditi dello stesso contribuente, e quindi sulla base degli elementi da lui stesso indicati.

E’ stato, infatti, proprio il sig. [OSCURATO:PERSONA] ad indicare, nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2010, sottoscritta e presentata il 16 novembre 2011, nonché nella dichiarazione integrativa presentata in data 7 dicembre 2011, una plusvalenza di natura finanziaria per oltre €2.700.000,00, indicando altresì l’IRPEF dovuta (€ 561.934,00) e le relative addizionali regionali (€ 18.539,00) e comunali (€ 5.297.00).

Non può, pertanto, prospettarsi alcuna violazione delle regole in tema di capacità contributiva del ricorrente, in quanto l’imposta dovuta è stata da lui stesso indicata, in relazione alla consistenza della plusvalenza finanziaria realizzata nell’anno 2010, conformemente a quanto previsto dall’art. 67 d.P.R. n. 917/1986, ed a fronte di un reddito imponibile dichiarato di € 1.300.000,00.

Né appare configurabile, nella specie, un’omessa motivazione della sentenza impugnata, posto che la C.T.R. ha ampiamente motivato in ordine alla correttezza dell’iscrizione a ruolo.

R.G.

N.26515/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], l’affidamento ad un dottore commercialista della predisposizione e trasmissione della dichiarazione dei redditi non esonera il contribuente dal pagamento delle relative imposte ivi indicate, con connesse sanzioni in caso di mancato versamento (Cass. 29 marzo 2012, n. 16958), essendo la sua responsabilità esclusa soltanto in caso di comportamento fraudolento del professionista (Cass. 9 giugno 2016, n. 11832).

Va osservato vieppiù che l a C.T.R., con accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, ha rilevato che non vi è agli atti alcuna prova dell’asserito mancato incasso dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di quote di partecipazione che hanno generato la plusvalenza, né risultano avviate azioni di recupero dei crediti in questione; inoltre, le asserite perdite, ove effettivamente sussistenti, essendosi verificate nel 2010, avrebbero dovute già essere note al contribuente nel novembre e dicembre 2011, allorquando ha presentato la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione integrativa.

7.2. Il secondo motivo è anch’esso infondato.

Sostiene il contribuente che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quantoeffettuata a mezzo del servizio postale, ma senza le forme previste dagli artt. 137 ss. del codice di procedura civile, quindi senza il rispetto della normativa della notificazione a mezzo del servizio postale di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Va rilevato, tuttavia, che correttamente la C.T.R. ha ritenuto valida la notificazione a mezzo raccomandata a/r, conformemente a quanto previsto dall’art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973, e quindi senza la necessità di apposita R.G.

N.26515/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relata di notifica (Cass. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass. 24 luglio 2014, n. 16969).

Inoltre, ogni eventuale nullità sarebbe sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso, ai sensi dell’art.156 cod. proc. civ.

7.3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

Il contribuente si duole della violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, e dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, in quanto erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto legittima l’emissione della cartella impugnata, pur in assenza della preventiva notificazione di avviso bonario.

Deve tuttavia osservarsi che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, come accertato dalla C.T.R., nel caso di specie l’emissione della cartella è stata preceduta dalla comunicazione di avviso bonario n. 0000314411081, mediante il quale il contribuente è stato reso edotto degli esiti del controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione Mod.

Unico 2011.

7.4. Il quarto motivo, infine, deve ritenersi inammissibile.

Parte ricorrente non ha riprodotto, nel motivo in questione, le parti della cartella di pagamento impugnata della cui difformità rispetto al modello ministeriale si lamenta.

In ogni caso, l’accertamento della conformità della cartella di pagamento rispetto al modello ministeriale è accertamento di fatto demandato al giudice del merito, e tale accertamento è stato effettuato dalla C.T.R., che ha verificato che detta cartella contiene tutti gli elementi obbligatori che consentono al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa azionata, quali l’indicazione del tributo, del periodo d’imposta R.G.

N.26515/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e dei motivi sintetici sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo.

8. Consegue il rigetto integrale del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.800,00 per ciascuna parte controricorrente , oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate ed il 15% per rimborso spese generali, euro 200,00 per esborsi, C.A.P. ed IVA per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26515/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege; e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - c ontroricorrent i - [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2010. R.G. N.26515/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnan. 694/07/2015, depositata il 26 marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. In data 11 luglio 2013 l’Agenzia delle entrate, tramite l’Agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., notificava a [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento n. 045-2013- 0001626479, riguardante l’iscrizione a ruolo delle imposte dovute a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2010. In tale dichiarazione il contribuente indicava, nel quadro RT, plusvalenze di natura finanziarie realizzate per più di € 2.700.000,00, liquidando l’IRPEF (€ 560.591,00) e le relative addizionali dovute, oltre all’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle quote societarie di cui al rigo RT19. Successivamente, il contribuente presentava ulteriore dichiarazione integrativa dei redditi, indicando nel quadro RT le plusvalenze di natura finanziaria per più di € 2.700.000,00 e correggendo l’IRPEF (€561.934,00) e le relative addizionali, oltre all’imposta sostitutiva. Tali imposte non venivano versate all’Erario, e quindi l’Ufficio inviava avviso bonario n. 0000314411081. Il contribuente non versava l’importo richiesto, ma presentava istanza di interpello all’Agenzia delle entrate, lamentando presunte oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina applicabile. In data 17 gennaio 2013 la Direzione regionale delle entrate notificava al contribuente la risposta R.G. N.26515/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’interpello, mettendo in luce l’insussistenza delle obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, alla cui ricorrenza l’art. 1, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, subordina l’ammissibilità dell’istanza di interpello di cui all’art. 11 della legge27 luglio 2000, n. 212; successivamente, veniva quindi notificata la cartella di pagamento suindicata. 2. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponeva, avverso detta cartella, ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 82/01/2014, pronunciata il 20 gennaio 2014 e depositata in segreteria il 10 febbraio 2014, lo rigettava. 3. Interposto gravame dal contribuente , la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 694/07/2015, pronunciata il 26 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 26 marzo 2015, rigettava l’appello, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenzaha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate ed il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 27 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 111 Cost., R.G. N.26515/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nonché degli artt. 132 e 360 cod. proc. civ., 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(T.u.i.r.) . Deduce, in particolare, il contribuente che gli importi richiesti dall’Agenzia delle entrate non erano proporzionali alla sua reale situazione reddituale, in quanto il corrispettivo delle cessioni di quote societarie era stato realizzato in parte mediante compensazione di crediti ed in parte mediante dilazioni di pagamento, dilazioni che non erano state rispettate, ragion per cui le perdite derivanti dal mancato pagamento avrebbero dovuto essere detratte, come minusvalenze, dal reddito complessivo. La sentenza impugnata, inoltre, secondo il ricorrente, sarebbe priva di motivazione, in quanto la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi su punti decisivi della controversia. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché degli artt. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 137 ss. cod. proc. civ., in quanto, a suo dire, i giudici di merito avrebbero ritenuto erroneamente valida la notificazione della cartella di pagamento impugnata. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5 della legge n. 212/2000, e dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/ 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto valida la cartella impugnata, in quanto questa non era stata preceduta dalla notificazione di avviso bonario da parte dell’Agenzia delle entrate. R.G. N.26515/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il contribuente che la cartella esattoriale impugnata sarebbe nulla, in quanto non conforme al modello ministeriale e mancante dell’indicazione causale tramite apposito codice fiscale. 7.1. Il primo motivo è infondato. Ed invero, il ruolo esattoriale oggetto di contestazione è stato formato sulla base della dichiarazione dei redditi dello stesso contribuente, e quindi sulla base degli elementi da lui stesso indicati. E’ stato, infatti, proprio il sig. [OSCURATO:PERSONA] ad indicare, nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2010, sottoscritta e presentata il 16 novembre 2011, nonché nella dichiarazione integrativa presentata in data 7 dicembre 2011, una plusvalenza di natura finanziaria per oltre €2.700.000,00, indicando altresì l’IRPEF dovuta (€ 561.934,00) e le relative addizionali regionali (€ 18.539,00) e comunali (€ 5.297.00). Non può, pertanto, prospettarsi alcuna violazione delle regole in tema di capacità contributiva del ricorrente, in quanto l’imposta dovuta è stata da lui stesso indicata, in relazione alla consistenza della plusvalenza finanziaria realizzata nell’anno 2010, conformemente a quanto previsto dall’art. 67 d.P.R. n. 917/1986, ed a fronte di un reddito imponibile dichiarato di € 1.300.000,00. Né appare configurabile, nella specie, un’omessa motivazione della sentenza impugnata, posto che la C.T.R. ha ampiamente motivato in ordine alla correttezza dell’iscrizione a ruolo. R.G. N.26515/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], l’affidamento ad un dottore commercialista della predisposizione e trasmissione della dichiarazione dei redditi non esonera il contribuente dal pagamento delle relative imposte ivi indicate, con connesse sanzioni in caso di mancato versamento (Cass. 29 marzo 2012, n. 16958), essendo la sua responsabilità esclusa soltanto in caso di comportamento fraudolento del professionista (Cass. 9 giugno 2016, n. 11832). Va osservato vieppiù che l a C.T.R., con accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, ha rilevato che non vi è agli atti alcuna prova dell’asserito mancato incasso dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di quote di partecipazione che hanno generato la plusvalenza, né risultano avviate azioni di recupero dei crediti in questione; inoltre, le asserite perdite, ove effettivamente sussistenti, essendosi verificate nel 2010, avrebbero dovute già essere note al contribuente nel novembre e dicembre 2011, allorquando ha presentato la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione integrativa. 7.2. Il secondo motivo è anch’esso infondato. Sostiene il contribuente che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quantoeffettuata a mezzo del servizio postale, ma senza le forme previste dagli artt. 137 ss. del codice di procedura civile, quindi senza il rispetto della normativa della notificazione a mezzo del servizio postale di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. Va rilevato, tuttavia, che correttamente la C.T.R. ha ritenuto valida la notificazione a mezzo raccomandata a/r, conformemente a quanto previsto dall’art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973, e quindi senza la necessità di apposita R.G. N.26515/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relata di notifica (Cass. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass. 24 luglio 2014, n. 16969). Inoltre, ogni eventuale nullità sarebbe sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso, ai sensi dell’art.156 cod. proc. civ. 7.3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Il contribuente si duole della violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, e dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, in quanto erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto legittima l’emissione della cartella impugnata, pur in assenza della preventiva notificazione di avviso bonario. Deve tuttavia osservarsi che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, come accertato dalla C.T.R., nel caso di specie l’emissione della cartella è stata preceduta dalla comunicazione di avviso bonario n. 0000314411081, mediante il quale il contribuente è stato reso edotto degli esiti del controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione Mod. Unico 2011. 7.4. Il quarto motivo, infine, deve ritenersi inammissibile. Parte ricorrente non ha riprodotto, nel motivo in questione, le parti della cartella di pagamento impugnata della cui difformità rispetto al modello ministeriale si lamenta. In ogni caso, l’accertamento della conformità della cartella di pagamento rispetto al modello ministeriale è accertamento di fatto demandato al giudice del merito, e tale accertamento è stato effettuato dalla C.T.R., che ha verificato che detta cartella contiene tutti gli elementi obbligatori che consentono al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa azionata, quali l’indicazione del tributo, del periodo d’imposta R.G. N.26515/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e dei motivi sintetici sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo. 8. Consegue il rigetto integrale del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.800,00 per ciascuna parte controricorrente , oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate ed il 15% per rimborso spese generali, euro 200,00 per esborsi, C.A.P. ed IVA per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pa
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