CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2021
Cassazione n. 34491/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Y'7n/L\ 91A sul ricorso 9617/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 161 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Napoli, [OSCURATO:PERSONA], - intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 40/2012 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 20/02/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] MILENARilevato che 1.Con sentenza in data 26.10.2009, la CTP di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento con la quale l'Agenzia delle entrate, a seguito di avviso di accertamento di maggior valore a titolo di imposta di registro, divenuto definitivo in relazione ad una compravendita del 28.10.2004, chiedeva il pagamento di euro 126.744,35, sul rilievo che la notifica della cartella fosse inesistente. L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. veniva respinto dalla CTR della Campania con sentenza del 20.02.212. Avverso detta pronuncia, le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. In data 12.11.2018, la contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio al fine di aderire alla definizione delle liti pendenti preista dal d.l. n. 119/2018, relativo alla cd. pace fiscale pubblicato sulla G.U. del 23.10.2018. Tuttavia entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del a 2018, né è stata depositata la domanda di definizione con attestazione relativa al pagamento delle rate. Ha replicato con controricorso la società contribuente, la quale ha eccepito l'inammissibilità della notifica del ricorso in rinnovazione avvenuta dopo il decorso del termine ex 327 c.p.c. Rileva che la prima notifica intentata entro il termine i di cui all'art. 327 c.p.c. presso lo studio professionale del difensore in via [OSCURATO:PERSONA] n. 25(Napoli) e non andata a buon fine avrebbe dovuto essere ripetuta ai sensi dell'art.140 c.p.c. nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., con la conseguente intempestività della notifica del ricorso in rinnovazione avvenuta dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 327 c.p.c. Inoltre, la società ha evidenziato che la notifica del primo ricorso era stata disposta presso lo studio professione del dr. Commercialista presso il quale si era domiciliato nelle fasi di merito la contribuente, il quale tuttavia non era certamente legittimato a ricevere la notificazione del ricorso per cassazione, essendo un mero assistente tecnico non dotato di rappresentanza nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]: 2.La prima censura lamenta la nullità della sentenza della Regionale per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5), c.p.c.; per avere il decidente accolto l'eccezione di giudicato della società contribuente, secondo la quale, le concessionarie non avevano impugnata la prima decisione che aveva dichiarato l'inesistenza della notificazione dell'atto impositivo, lamentando solo l'omessa applicazione del principio di diritto per cui la nullità della notifica è sanata dalla impugnazione tempestiva dell'atto medesimo. Al riguardo, le ricorrenti evidenziano la contraddittorietà della decisione impugnata, atteso che nello svolgimento del processo il collegio dà atto della impugnazione della sentenza di primo grado per erroneità sulla declaratoria di inesistenza della notifica della cartella esattoriale, per poi affermare a fondamento del rigetto del gravame che le appellanti non avevano dedotto l'erroneità della prima sentenza laddove aveva ritenuto l'inesistenza della notifica della predetta cartella. 3. Con il secondo motivo, si prospetta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione delle norme ex art. 360 n.3) c.p.c., e violazione degli artt. 148 e 156 c.p.c; per avere il giudicante affermato apoditticamente la sussistenza di una divergenza tra relata di notifica prodotta in giudizio dalla concessionaria e quella versata in atti dall'ente contribuente, senza tuttavia specificare in che cosa consistesse detta assunta divergenza. Assume che l'unica difformità tra copia e originale consisteva "presumibilmente" nell'assenza della data di ricezione della notificazione sulla copia rilasciata al destinatario;- che, tuttavia, la medesima ricorrente aveva confermato che la cartella di pagamento le era stata notificata in data 30 ottobre 2007 ( stessa data indicata nella relata depositata dall'agente di riscossione); - che, al riguardo, era orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che detta difformità tra copia ed originale conduceva ad una mera irregolarità in mancanza di contestazione in ordine alla ricezione dell'atto. Sul punto, ricordava che questa Corte ha affermato che la relata apposta solo sull'originale restituito al notificante non comporta nullità o inesistenza della relata in mancanza di contestazione sulla ricezione dell'atto.Aggiungono le ricorrenti che, in ogni caso, la nullità dell'atto non può mai essere pronunciata se esso ha raggiunto lo scopo cui è destinato. 4. Va scrutinata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società [OSCURATO:SOCIETA].. In precedenza le ricorrenti avevano tentato una notifica a mezzo posta con raccomandata spedita il 3 aprile 2013 non andata a buon fine ( non risulta allegata la ricevuta di accettazione della raccomandata e la circostanza è confermata nel ricorso in rinnovazione a pagina 7). L'indirizzo del destinatario trascritto dalle società concessionarie era tuttavia corretto in quanto la notifica del primo ricorso è stata indirizzata allo studio del commercialista che aveva difeso la società nel giudizio di merito. 4.1 All'uopo, appare opportuno ricordare che è valida la notifica del ricorso tributario per Cassazione che sia stata eseguita presso la residenza o la sede dichiarata o presso il luogo, in cui l'interessato ha eletto domicilio per i gradi di merito, nella specie lo studio del difensore tecnico. Questo principio è stato confermato anche recentemente da questa Corte con l'ordinanza n. 13067 dello scorso 30 giugno, in cui ha ricordato la regola dell'ultrattività" dei recapiti riferiti, stabilita dall'articolo 17 del Dlgs n. 546/1992. Ciò posto, la prima notifica non è andata a buon fine forse per un disservizio postale e non per cause imputabili alla notificante; inoltre, poiché la sentenza impugnata non è stata notificata ed è stata depositata in data 20 febbraio 2012, il primo tentativo di notifica, non andato a buon fine, con spedizione in data 3 aprile 2013, è stato eseguito entro il termine annuale ex art 327 c.p.c., il quale spirava in data 5 aprile 2013. E' principio ormai consolidato che in caso di incolpevole esito negativo di una prima notifica è consentito al notificante di rinnovare la notifica (c.d. ripresa del procedimento notificatorio); la conservazione degli effetti è però subordinata alla circostanza che l'onerato tenga una condotta diligente e che la rinnovazione delle operazioni notificatorie sia tempestivo. 4.2 Le sezioni unite della Corte hanno affermato nella sentenza n. 14594/2016 il principio secondo il quale "In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo comp'etamento, ossia senza superare il limite di tempo pari al a metà dei termini indicati dall'art.325 c.p.c., salvo circos anze eccezionali di cui sia data prova rigorosa". Viene pertanto quantificato il termine "ragionevolmente cc ntenuto", determinato - in una prospettiva ordinaria - nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per qw nto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni (Cass. n. 5974/2017; Cass. n. 17864/2017; Cass. 19059/2017 lass. 4959/2018). È conservata invero, né poteva essere diversamente, la facoltà per l'interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di lì t circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato. In questi termini la giurisprudenza successiva alla sentenza delle sezioni unite, conferma il principio affermando che il notificante, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass.4959/2018; Cass.11485/2018; Cass. 17577/2020) 4.3Nella fattispecie, l'esito negativo della prima notifica è stato certificato in data 3 aprile 2013 e le ricorrenti hanno consegnato l'atto all'ufficio postale, per una seconda notifica, solo in data 27 maggio 2013, mentre per rispettare il termine di trenta giorni parte ricorrente avrebbe dovuto consegnare l'atto entro il cinque maggio 2013; né le concessionarie hanno allegato e dimostrato la sussistenza di particolari vicerde per cui il termine di trenta giorni non poteva essere rispettato. 5.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, pe-ché tardivo, in relazione al lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della sentenza di merito, ex art 327 c.p.c. Le spese seguonc la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammisibile il ricorso;condanna le ricorrenti in solido alla refusione delle spese di lite sostenute dalla contribuente che liquida in euro 5.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussiste l'obbligo delle ricorrenti di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, se dovuto. Così deci