CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 1978
Cassazione n. 27525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1978 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha assolto l'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei e giorni 20 di reclusione e di euro 4000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rideterminato la pena eliminando solo i due mesi di reclusione inflitti ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e avendo fatte proprie le determinazioni del primo giudice, non ritenendo di dover mitigare ulteriormente la pena, essendo il ricorrente gravato da precedenti penali, di cui uno specifico ed avendo fatto richiamo alla gravità del fatto, concernente la cessione di kg.21 di marijuana. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il