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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 07066/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11182/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 20 int. 1 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 252/2017, depositata il09/01/2018, R.G.N. 138/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Campobasso riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e per l'effetto accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso il precetto notificato da [OSCURATO:PERSONA] in forza di sentenza dello stesso ufficio passata in giudicato; per l'effetto dichiarava che nulla era dovuto ai suoi aventi causa (eredi legittimi); 2.la Corte territoriale premetteva che il giudicato aveva dichiarato la nullità della clausola di automatica risoluzione del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e condannato il datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni maturate dal 15/5/1995 al compimento del 65.mo anno di età (il 30/6/2000), detratto l’aliunde perceptum; nel merito osservava che il c.t.u. nominato in appello aveva calcolato le somme a credito del lavoratore in residui € 14.066,57 lordi (tenuto conto dei versamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primo grado); riteneva che dagli importi calcolati dall’ausiliare dovessero essere detratte, in quanto non spettanti, somme per festività non godute (la maggiorazione di cui all'articolo 70 CCNL 1994 spettava al solo lavoratore «in servizio» nella giornata festiva), nonché per interessi e rivalutazione monetaria, che erano stati calcolati senza tenere conto di quanto già corrisposto; detraendo le voci non dovute e ricalcolando la rivalutazione e gli interessi non risultava alcun credito residuo; 3.avverso la sentenza gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, articolato in cinque motivi, ed hanno depositato memoria; la società non si è costituita nel grado; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione preliminare ritualmente introdotta in giudizio e per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto i giudici di merito non si sarebbero pronunciati sull’eccezione di inammissibilità del gravame per intervenuta acquiescenza fondata sull’accettazione di [OSCURATO:PERSONA] della cessata materia del contendere del processo esecutivo, avvenuta dopo la sentenza di primo grado; 2.con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., viene dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile illogicità e contraddittorietà della motivazione; viene denunziata l’irrisolvibile contraddittorietà della motivazione, in quanto il giudice dell'appello da un canto aveva aderito alla CTU, che riconosceva il diritto del de cuius a percepire una differenza economica di € 70.003,40 (€ 55.936,83 già versati da [OSCURATO:PERSONA] ed ulteriori € 14.066,57 ancora a credito), dall'altro aveva statuito che nulla gli era dovuto; nella motivazione era stata giustificata soltanto l’insussistenza del credito ulteriore, mentre per la somma già versatala Corte territoriale avrebbe dovuto respingere l'appello di [OSCURATO:PERSONA]; 3.con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nel dato che l'unica somma liquidata da [OSCURATO:PERSONA] era l'importo (€ 55.936,83 lordi) corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, mentre l’ulteriore somma calcolata dal CTU, ritenuta non dovuta dai giudici di secondo grado, in realtà non era stata richiesta né in via principale né in via incidentale; 4.con il quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la sentenza impugnata è censurata per travisamento di prova decisiva rappresentata dalla consulenza contabile, sulla cui base avrebbe dovuto essere respinta la domanda restitutoria dispiegata dalla società con il proprio appello;5.con il quinto motivo, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., e dei principi enunciati da questa Corte in tema di risarcimento del danno conseguente al licenziamento illegittimo; con il motivo si impugna la sentenza per avere ritenuto non dovuti gli importi per festività non godute nonché per rivalutazione ed interessi; quanto agli accessori, sideduce che il c.t.u. aveva correttamente calcolato gli interessi e la rivalutazione dall'insorgenza del credito al soddisfo, non essendo intervenuto alcun pagamento medio tempore; quanto alle festività non godute, si assume l’inclusione nella base di calcolo della globalità degli emolumenti causalmente correlati alla posizione lavorativa in atto al momento del recesso giudicato illegittimo; 6.ritiene il collegio, in continuità con la pronuncia di questa Corte n.11742/2019 in controversia analoga, che si debba accogliere il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto, mentre vada rigettato il primo e dichiarato inammissibile il quinto; 7.il primo motivo non è fondato, trattandosi di questione non decisiva, in quanto la pronuncia di cessazione della materia del contendere resa nel processo di esecuzione (cui aveva aderito la società) costituiva la naturale ed ineludibile conseguenza del pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primo grado, che aveva respinto l’opposizione a precetto; il pagamento, ancorché non spontaneo, determinava l’estinzione del processo di esecuzione, essendosi verificata la medesima attribuzione patrimoniale che il processo di esecuzione era diretto a realizzare coattivamente; a tale esito non osta l'effetto ripristinatorio conseguente all’eventuale riforma della sentenza di primo grado, perché in tale evenienza il ripristino dello status quo ante- ove non eseguito spontaneamente dalla parte la cui attribuzione resta priva di titolo -può, piuttosto, dare luogo (previa pronuncia di condanna) ad un nuovo e diverso processo di esecuzione, a parti invertite; 8.con il secondo motivo, pur denunziandosi una irrisolvibile contraddittorietà della motivazione, nella sostanza i ricorrenti si dolgono dell’erronea attribuzione, da parte del giudice dell'appello, di un effetto estintivo dell’obbligazione dedotta in causa al pagamento compiuto da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza appellata; in tali sensi il motivo è fondato, previa riqualificazione della censura in termini di violazione di norme di diritto (art. 336 c.p.c.); 9.la parte soccombente che esegue la sentenza e propone gravame non adempie all’obbligazione sottostante al giudizio ed, anzi, coltiva le proprie ragioni di contestazione; il titolo dell'adempimento risiede, in altri termini, non già nel rapporto sostanziale (nell’opposizione al precetto, nell'adempimento al titolo esecutivo), ma unicamente nel comando del giudice e, dunque, in una vicenda esclusivamente processuale; il che spiega come la riforma o la cassazione della sentenza cui si presta esecuzione privi di titolo l'adempimento, ancora una volta in modo indipendente dalle vicende del rapporto sostanziale; la diversità del titolo del pagamento si riflette anche sul regime delle restituzioni, applicandosi in tale evenienza la disposizione dell'art. 336 c.p.c. in luogo della disciplina codicistica di ripetizione dell'indebito (ex multis: Cass. n. 12387/2016, n. 8215/2013); l'effetto di estinzione dell’obbligazione sottostante si verifica,invece, soltanto con il passaggio in giudicato del comando giudiziario adempiuto, allorquando il giudicato si sovrappone al titolo originario della pretesa; 10.nella fattispecie di causa è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto la somma di € 55.936,83 in esecuzione della sentenza del Tribunale, che, nel rigettare l’opposizione a precetto, accertava l’esistenza del titolo esecutivo: tanto risulta dalla sentenza impugnata (che dà atto dell’esecuzione della sentenza di primo grado e del pagamento avvenuto nel maggio 2015); la Corte territoriale, avendo accertato, all'esito di c.t.u., l’esistenza del titolo esecutivo per l'intero importo precettato, avrebbe dovuto confermare e non già riformare la sentenza di primo grado; non attenendosi a tale principio ed accogliendo erroneamente l'appello ha determinato la caducazione del titolo del pagamento; 11.il terzo ed il quarto motivo, con cui si denunziano vizi di omesso esame o di errata valutazione delle prove in relazione alla somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado appellata, restano assorbiti dall'accoglimento del secondo; 12.il quinto motivo è inammissibile; appare, invero, pacifico che la somma precettata fu corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado e che il processo di esecuzione fu dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; erroneamente, dunque, la Corte territoriale, eccedendo dai limiti della sua cognizione di giudice dell’opposizione a precetto, si è spinta ad accertare che non erano dovute somme ulteriori rispetto a quelle precettate; essendo stata accertata l’esistenza del titolo esecutivo per l'intera somma precettata, il giudice dell'appello avrebbe dovuto astenersi da tale accertamento (di inesistenza di crediti ulteriori), di cui oggi il ricorrente intende inammissibilmente avvalersi per ampliare l'ambito di cognizione dell'opposizione a precetto, pur contestualmente affermando di non averle richieste né con appello principale né con appello incidentale; la questione della maturazione di accessori tra la data del precetto e quella del pagamento, invece, avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice dell’esecuzione; 13.la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, provvedendosi, in applicazione del principio di diritto sopra esposto, al rigetto dell'appello; 14.confermata la statuizione sulle spese resa nel primo grado, [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata alle spese del grado di appello, in quanto parte soccombente, liquidate in dispositivo; le spese del presente grado di legittimità, parimenti liquidate in dispositivo seguono anch’esse la soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo, assorbiti il terzo ed il quarto; dichiara inammissibile il quinto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'appello. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 3.500, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, nonché delle spese di CTU, come liquidate dal giudice dell'appello. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11182/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 20 int. 1 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 252/2017, depositata il09/01/2018, R.G.N. 138/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Campobasso riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e per l'effetto accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso il precetto notificato da [OSCURATO:PERSONA] in forza di sentenza dello stesso ufficio passata in giudicato; per l'effetto dichiarava che nulla era dovuto ai suoi aventi causa (eredi legittimi); 2.la Corte territoriale premetteva che il giudicato aveva dichiarato la nullità della clausola di automatica risoluzione del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e condannato il datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni maturate dal 15/5/1995 al compimento del 65.mo anno di età (il 30/6/2000), detratto l’aliunde perceptum; nel merito osservava che il c.t.u. nominato in appello aveva calcolato le somme a credito del lavoratore in residui € 14.066,57 lordi (tenuto conto dei versamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primo grado); riteneva che dagli importi calcolati dall’ausiliare dovessero essere detratte, in quanto non spettanti, somme per festività non godute (la maggiorazione di cui all'articolo 70 CCNL 1994 spettava al solo lavoratore «in servizio» nella giornata festiva), nonché per interessi e rivalutazione monetaria, che erano stati calcolati senza tenere conto di quanto già corrisposto; detraendo le voci non dovute e ricalcolando la rivalutazione e gli interessi non risultava alcun credito residuo; 3.avverso la sentenza gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, articolato in cinque motivi, ed hanno depositato memoria; la società non si è costituita nel grado; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione preliminare ritualmente introdotta in giudizio e per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto i giudici di merito non si sarebbero pronunciati sull’eccezione di inammissibilità del gravame per intervenuta acquiescenza fondata sull’accettazione di [OSCURATO:PERSONA] della cessata materia del contendere del processo esecutivo, avvenuta dopo la sentenza di primo grado; 2.con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., viene dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile illogicità e contraddittorietà della motivazione; viene denunziata l’irrisolvibile contraddittorietà della motivazione, in quanto il giudice dell'appello da un canto aveva aderito alla CTU, che riconosceva il diritto del de cuius a percepire una differenza economica di € 70.003,40 (€ 55.936,83 già versati da [OSCURATO:PERSONA] ed ulteriori € 14.066,57 ancora a credito), dall'altro aveva statuito che nulla gli era dovuto; nella motivazione era stata giustificata soltanto l’insussistenza del credito ulteriore, mentre per la somma già versatala Corte territoriale avrebbe dovuto respingere l'appello di [OSCURATO:PERSONA]; 3.con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nel dato che l'unica somma liquidata da [OSCURATO:PERSONA] era l'importo (€ 55.936,83 lordi) corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, mentre l’ulteriore somma calcolata dal CTU, ritenuta non dovuta dai giudici di secondo grado, in realtà non era stata richiesta né in via principale né in via incidentale; 4.con il quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la sentenza impugnata è censurata per travisamento di prova decisiva rappresentata dalla consulenza contabile, sulla cui base avrebbe dovuto essere respinta la domanda restitutoria dispiegata dalla società con il proprio appello;5.con il quinto motivo, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., e dei principi enunciati da questa Corte in tema di risarcimento del danno conseguente al licenziamento illegittimo; con il motivo si impugna la sentenza per avere ritenuto non dovuti gli importi per festività non godute nonché per rivalutazione ed interessi; quanto agli accessori, sideduce che il c.t.u. aveva correttamente calcolato gli interessi e la rivalutazione dall'insorgenza del credito al soddisfo, non essendo intervenuto alcun pagamento medio tempore; quanto alle festività non godute, si assume l’inclusione nella base di calcolo della globalità degli emolumenti causalmente correlati alla posizione lavorativa in atto al momento del recesso giudicato illegittimo; 6.ritiene il collegio, in continuità con la pronuncia di questa Corte n.11742/2019 in controversia analoga, che si debba accogliere il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto, mentre vada rigettato il primo e dichiarato inammissibile il quinto; 7.il primo motivo non è fondato, trattandosi di questione non decisiva, in quanto la pronuncia di cessazione della materia del contendere resa nel processo di esecuzione (cui aveva aderito la società) costituiva la naturale ed ineludibile conseguenza del pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primo grado, che aveva respinto l’opposizione a precetto; il pagamento, ancorché non spontaneo, determinava l’estinzione del processo di esecuzione, essendosi verificata la medesima attribuzione patrimoniale che il processo di esecuzione era diretto a realizzare coattivamente; a tale esito non osta l'effetto ripristinatorio conseguente all’eventuale riforma della sentenza di primo grado, perché in tale evenienza il ripristino dello status quo ante- ove non eseguito spontaneamente dalla parte la cui attribuzione resta priva di titolo -può, piuttosto, dare luogo (previa pronuncia di condanna) ad un nuovo e diverso processo di esecuzione, a parti invertite; 8.con il secondo motivo, pur denunziandosi una irrisolvibile contraddittorietà della motivazione, nella sostanza i ricorrenti si dolgono dell’erronea attribuzione, da parte del giudice dell'appello, di un effetto estintivo dell’obbligazione dedotta in causa al pagamento compiuto da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza appellata; in tali sensi il motivo è fondato, previa riqualificazione della censura in termini di violazione di norme di diritto (art. 336 c.p.c.); 9.la parte soccombente che esegue la sentenza e propone gravame non adempie all’obbligazione sottostante al giudizio ed, anzi, coltiva le proprie ragioni di contestazione; il titolo dell'adempimento risiede, in altri termini, non già nel rapporto sostanziale (nell’opposizione al precetto, nell'adempimento al titolo esecutivo), ma unicamente nel comando del giudice e, dunque, in una vicenda esclusivamente processuale; il che spiega come la riforma o la cassazione della sentenza cui si presta esecuzione privi di titolo l'adempimento, ancora una volta in modo indipendente dalle vicende del rapporto sostanziale; la diversità del titolo del pagamento si riflette anche sul regime delle restituzioni, applicandosi in tale evenienza la disposizione dell'art. 336 c.p.c. in luogo della disciplina codicistica di ripetizione dell'indebito (ex multis: Cass. n. 12387/2016, n. 8215/2013); l'effetto di estinzione dell’obbligazione sottostante si verifica,invece, soltanto con il passaggio in giudicato del comando giudiziario adempiuto, allorquando il giudicato si sovrappone al titolo originario della pretesa; 10.nella fattispecie di causa è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto la somma di € 55.936,83 in esecuzione della sentenza del Tribunale, che, nel rigettare l’opposizione a precetto, accertava l’esistenza del titolo esecutivo: tanto risulta dalla sentenza impugnata (che dà atto dell’esecuzione della sentenza di primo grado e del pagamento avvenuto nel maggio 2015); la Corte territoriale, avendo accertato, all'esito di c.t.u., l’esistenza del titolo esecutivo per l'intero importo precettato, avrebbe dovuto confermare e non già riformare la sentenza di primo grado; non attenendosi a tale principio ed accogliendo erroneamente l'appello ha determinato la caducazione del titolo del pagamento; 11.il terzo ed il quarto motivo, con cui si denunziano vizi di omesso esame o di errata valutazione delle prove in relazione alla somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado appellata, restano assorbiti dall'accoglimento del secondo; 12.il quinto motivo è inammissibile; appare, invero, pacifico che la somma precettata fu corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado e che il processo di esecuzione fu dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; erroneamente, dunque, la Corte territoriale, eccedendo dai limiti della sua cognizione di giudice dell’opposizione a precetto, si è spinta ad accertare che non erano dovute somme ulteriori rispetto a quelle precettate; essendo stata accertata l’esistenza del titolo esecutivo per l'intera somma precettata, il giudice dell'appello avrebbe dovuto astenersi da tale accertamento (di inesistenza di crediti ulteriori), di cui oggi il ricorrente intende inammissibilmente avvalersi per ampliare l'ambito di cognizione dell'opposizione a precetto, pur contestualmente affermando di non averle richieste né con appello principale né con appello incidentale; la questione della maturazione di accessori tra la data del precetto e quella del pagamento, invece, avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice dell’esecuzione; 13.la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, provvedendosi, in applicazione del principio di diritto sopra esposto, al rigetto dell'appello; 14.confermata la statuizione sulle spese resa nel primo grado, [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata alle spese del grado di appello, in quanto parte soccombente, liquidate in dispositivo; le spese del presente grado di legittimità, parimenti liquidate in dispositivo seguono anch’esse la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo, assorbiti il terzo ed il quarto; dichiara inammissibile il quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'appello. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 3.500, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, nonché delle spese di CTU, come liquidate dal giudice dell'appello. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese del giudizi
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