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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 35973/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 6 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Foggia in data 30 ottobre 2013, riducendo la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt.648 e 56, 629 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che l'intero ricorso, ove si contesta il vizio di motivazione con particolare riferimento ai profili dedotti con i motivi aggiunti di appello, risulta dunque proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso per cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 6 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Foggia in data 30 ottobre 2013, riducendo la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt.648 e 56, 629 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che l'intero ricorso, ove si contesta il vizio di motivazione con particolare riferimento ai profili dedotti con i motivi aggiunti di appello, risulta dunque proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso per cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore
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