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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 06565/2022

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ORDINANZA sul ricorso 36335-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già MURARO & [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - COtitrO AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 850/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 36335 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- Premesso che:

1. la [OSCURATO:SOCIETA] srl, con atto in data 8.11.2019, ha rinunciato agli atti del presente giudizio dalla stessa intentato per la cassazione della sentenza n.850/2018 della CTR del Piemonte in causa contro l'Agenzia delle entrate, su avvisi di accertamento degli anni 2007 e 2009 per Iva e sanzioni in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti;

2. l'Agenzia delle Entrate non si è costituita;

3. visto l'art.306 c.p.c. va dichiarata l'estinzione della causa;

4. nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell'Agenzia;

5. non si applica l'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, "in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015) PQM la Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto.

Il P e idente [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 8 FEB 2022 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 36335-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già MURARO & [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - COtitrO AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 850/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 36335 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Premesso che: 1. la [OSCURATO:SOCIETA] srl, con atto in data 8.11.2019, ha rinunciato agli atti del presente giudizio dalla stessa intentato per la cassazione della sentenza n.850/2018 della CTR del Piemonte in causa contro l'Agenzia delle entrate, su avvisi di accertamento degli anni 2007 e 2009 per Iva e sanzioni in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti; 2. l'Agenzia delle Entrate non si è costituita; 3. visto l'art.306 c.p.c. va dichiarata l'estinzione della causa; 4. nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell'Agenzia; 5. non si applica l'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, "in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015) PQM la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto. Il P e idente [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 8 FEB 2022 IL
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