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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19206/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 58234/18 deliberata il 23/10/2018, la Sesta Sezione di questa Corte annullò la sentenza in data 10/01/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello di Torino, nonché la sentenza di primo grado del Tribunale di Asti, rinviando per il giudizio a quest'ultimo Tribunale.

La sentenza di annullamento dà atto che l'imputazione riportata al capo A) ascritto a [OSCURATO:PERSONA] così recitava: «Dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 340, 612, c. 1 e 2, 635 c. 2, n. 3, in rel. all'art. 625 n. 7 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, turbava il regolare svolgimento del servizio di vigilanza del reparto 83 della [OSCURATO:PERSONA] di Asti da parte dell'Ass. [OSCURATO:PERSONA], andando in escandescenze e pronunciando con urla fortissime e per alcuni minuti frasi ingiuriose e minacciose sbattendo a terra uno sgabello e danneggiandolo e provocando trambusto all'interno del reparto, per l'intervento di altri detenuti che accerchiavano l'Ass. [OSCURATO:PERSONA]».

La Corte di appello di Torino, con la citata sentenza del 10/01/2018 aveva riqualificato come resistenza a un pubblico ufficiale il fatto ritenuto in primo grado integrare la fattispecie di cui all'art. 340 cod. pen., ma la Corte di cassazione ritenne fondata la censura ex art. 521 cod. proc. pen., posto che «la condanna è stata pronunciata sebbene all'imputato non fosse stata formalmente contestata né una violazione di disposizioni impartite dall'assistente capo [OSCURATO:PERSONA], né alcuna proiezione della sua condotta verso una finalità oppositiva del tipo appena descritto».

Di qui, la decisione di annullamento nei termini già indicati.

Con sentenza in data 11/07/2019, il Tribunale di Asti confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 340 cod. pen.

Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con sentenza del 22/12/2020, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 340, perché il fatto non sussiste, ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave, rideterminando la pena in euro 800 di multa.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino del 22/12/2020 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 591 e 624 cod. proc. pen.

Premesso che, con sentenza del Tribunale di Asti del 06/02/2017, l'imputato era stato condannato per i reati, in continuazione, di cui agli artt. 340, 612 e 635 cod. pen. e che la Corte di appello, con sentenza del 10/01/2018, aveva assolto l'imputato dal reato di danneggiamento di cui al capo A) e dal reato ex art. 340 cod. pen. di cui al capo B), perché il fatto non sussiste, e aveva riqualificato i residui fatti di cui al capo A) come violazione dell'art. 337 cod. pen., la sentenza di annullamento della Corte di cassazione annullava la sentenza di secondo grado per difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, con rinvio al giudice di primo grado, che ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 340 e 612 cod. pen.

Con il provvedimento oggi impugnato, la Corte di appello - assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 340 cod. pen. - ha invece rideterminato la pena per il reato di minaccia, in relazione al quale ha ritenuto inammissibile l'appello essendosi formato il giudicato progressivo.

Tale giudizio è frutto di un errore di valutazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il precedente ricorso per cassazione non avesse investito anche l'affermazione di responsabilità in merito al delitto di cui all'art. 612 cod. pen.; imputazione rispetto alla quale non poteva essere proposta specificamente alcuna impugnazione in quanto la condotta di minaccia aveva perso la propria autonomia a seguito della riqualificazione a norma dell'art. 337 cod. pen. 3.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di I\ / cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Per mettere a fuoco la questione rimessa alla cognizione della Corte, è opportuno richiamare il passo della sentenza di annullamento della Sesta Sezione che precede quello - sopra riportato - relativo all'imputazione di cui al capo A); rilevava la Sesta Sezione che «l'imputato è stato condannato con riferimento ai fatti di cui al capo A) dell'imputazione, previa riqualificazione degli stessi a norma dell'art. 337 cod. pen.

Precisamente, la sentenza impugnata ritiene che l'imputato abbia espresso gravi minacce, ad esempio: "Ti squarto", nei confronti dell'assistente di polizia penitenziaria, [OSCURATO:PERSONA], all'interno del carcere di Asti, con condotta che "non era rivolta ad interrompere o turbare il servizio nel suo complesso, e nemmeno era attribuibile a sole ragioni di astio per motivi pregressi, come al contrario sostenuto dall'appellante, ma era finalizzata specificamente ad opporsi al pubblico ufficiale, resistendo e rifiutando di eseguire l'ordine di questi di lasciare lo sgabello fuori dalla cella e di rientrare in cella"».

Ora, come si vede, la sentenza di annullamento ha rilevato che la riqualificazione nel reato di resistenza a pubblico ufficiale aveva avuto a oggetto i «fatti di cui al capo A) dell'imputazione», sicché l'uso del plurale denota il riferimento non solo al delitto di cui all'art. 340 cod. pen., ma anche alle gravi minacce espressamente richiamate dalla sentenza di annullamento.

Il che, peraltro, trova conferma nella stessa struttura del reato di resistenza, tra i cui elementi costitutivi va inclusa anche la minaccia, elemento estraneo alla fattispecie di cui all'art. 340 cod. pen. 3.

Pertanto, erroneamente la Corte distrettuale ha ritenuto il capo relativo al reato di minaccia coperto dal giudicato progressivo, sicché, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

14. Annulla la sentenza impugnata, come ovvio, limitatamente al reato di minaccia, unica contestazione residua a carico del ricorrente ed oggetto di ricorso, in relazione alla quale la sentenza impugnata non si è pronunciata, sull'errato presupposto della sussistenza di un giudicato progressivo in relazione a detto reato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame.

Così deciso il 06/04/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ilde [OSCURATO:PERSONA](ro abeone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 58234/18 deliberata il 23/10/2018, la Sesta Sezione di questa Corte annullò la sentenza in data 10/01/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello di Torino, nonché la sentenza di primo grado del Tribunale di Asti, rinviando per il giudizio a quest'ultimo Tribunale. La sentenza di annullamento dà atto che l'imputazione riportata al capo A) ascritto a [OSCURATO:PERSONA] così recitava: «Dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 340, 612, c. 1 e 2, 635 c. 2, n. 3, in rel. all'art. 625 n. 7 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, turbava il regolare svolgimento del servizio di vigilanza del reparto 83 della [OSCURATO:PERSONA] di Asti da parte dell'Ass. [OSCURATO:PERSONA], andando in escandescenze e pronunciando con urla fortissime e per alcuni minuti frasi ingiuriose e minacciose sbattendo a terra uno sgabello e danneggiandolo e provocando trambusto all'interno del reparto, per l'intervento di altri detenuti che accerchiavano l'Ass. [OSCURATO:PERSONA]». La Corte di appello di Torino, con la citata sentenza del 10/01/2018 aveva riqualificato come resistenza a un pubblico ufficiale il fatto ritenuto in primo grado integrare la fattispecie di cui all'art. 340 cod. pen., ma la Corte di cassazione ritenne fondata la censura ex art. 521 cod. proc. pen., posto che «la condanna è stata pronunciata sebbene all'imputato non fosse stata formalmente contestata né una violazione di disposizioni impartite dall'assistente capo [OSCURATO:PERSONA], né alcuna proiezione della sua condotta verso una finalità oppositiva del tipo appena descritto». Di qui, la decisione di annullamento nei termini già indicati. Con sentenza in data 11/07/2019, il Tribunale di Asti confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 340 cod. pen. Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con sentenza del 22/12/2020, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 340, perché il fatto non sussiste, ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave, rideterminando la pena in euro 800 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino del 22/12/2020 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 591 e 624 cod. proc. pen. Premesso che, con sentenza del Tribunale di Asti del 06/02/2017, l'imputato era stato condannato per i reati, in continuazione, di cui agli artt. 340, 612 e 635 cod. pen. e che la Corte di appello, con sentenza del 10/01/2018, aveva assolto l'imputato dal reato di danneggiamento di cui al capo A) e dal reato ex art. 340 cod. pen. di cui al capo B), perché il fatto non sussiste, e aveva riqualificato i residui fatti di cui al capo A) come violazione dell'art. 337 cod. pen., la sentenza di annullamento della Corte di cassazione annullava la sentenza di secondo grado per difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, con rinvio al giudice di primo grado, che ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 340 e 612 cod. pen. Con il provvedimento oggi impugnato, la Corte di appello - assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 340 cod. pen. - ha invece rideterminato la pena per il reato di minaccia, in relazione al quale ha ritenuto inammissibile l'appello essendosi formato il giudicato progressivo. Tale giudizio è frutto di un errore di valutazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il precedente ricorso per cassazione non avesse investito anche l'affermazione di responsabilità in merito al delitto di cui all'art. 612 cod. pen.; imputazione rispetto alla quale non poteva essere proposta specificamente alcuna impugnazione in quanto la condotta di minaccia aveva perso la propria autonomia a seguito della riqualificazione a norma dell'art. 337 cod. pen. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di I\ / cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Per mettere a fuoco la questione rimessa alla cognizione della Corte, è opportuno richiamare il passo della sentenza di annullamento della Sesta Sezione che precede quello - sopra riportato - relativo all'imputazione di cui al capo A); rilevava la Sesta Sezione che «l'imputato è stato condannato con riferimento ai fatti di cui al capo A) dell'imputazione, previa riqualificazione degli stessi a norma dell'art. 337 cod. pen. Precisamente, la sentenza impugnata ritiene che l'imputato abbia espresso gravi minacce, ad esempio: "Ti squarto", nei confronti dell'assistente di polizia penitenziaria, [OSCURATO:PERSONA], all'interno del carcere di Asti, con condotta che "non era rivolta ad interrompere o turbare il servizio nel suo complesso, e nemmeno era attribuibile a sole ragioni di astio per motivi pregressi, come al contrario sostenuto dall'appellante, ma era finalizzata specificamente ad opporsi al pubblico ufficiale, resistendo e rifiutando di eseguire l'ordine di questi di lasciare lo sgabello fuori dalla cella e di rientrare in cella"». Ora, come si vede, la sentenza di annullamento ha rilevato che la riqualificazione nel reato di resistenza a pubblico ufficiale aveva avuto a oggetto i «fatti di cui al capo A) dell'imputazione», sicché l'uso del plurale denota il riferimento non solo al delitto di cui all'art. 340 cod. pen., ma anche alle gravi minacce espressamente richiamate dalla sentenza di annullamento. Il che, peraltro, trova conferma nella stessa struttura del reato di resistenza, tra i cui elementi costitutivi va inclusa anche la minaccia, elemento estraneo alla fattispecie di cui all'art. 340 cod. pen. 3. Pertanto, erroneamente la Corte distrettuale ha ritenuto il capo relativo al reato di minaccia coperto dal giudicato progressivo, sicché, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. 14. Annulla la sentenza impugnata, come ovvio, limitatamente al reato di minaccia, unica contestazione residua a carico del ricorrente ed oggetto di ricorso, in relazione alla quale la sentenza impugnata non si è pronunciata, sull'errato presupposto della sussistenza di un giudicato progressivo in relazione a detto reato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame. Così deciso il 06/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ilde [OSCURATO:PERSONA](ro abeone
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