CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 1966
Cassazione n. 35674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud/o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpiha concluso chiedendo (1,42A- 14do il difensore rrj; (.422-1 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 23.3.2021 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (sottrazione delle scritture contabili), ha rideterminato, riducendola, le pene al predetto inflitta previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo la difesa lamenta, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo la pretermissione di circostanze decisive emerse dal dibattimento e la necessità che la condotta sia assistita dal dolo specifico nella specie mancante. 2.2. Con il secondo motivo la difesa denuncia, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., erronea applicazione dell'art. 603 co.1 e 3 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata rinnovazione istruttoria da compiersi attraverso perizia grafica sulla firma apposta sul contratto di leasing. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al primo motivo (elemento soggettivo) e dichirarsi inammissibile nel resto il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso controdeducendo agli argomenti svolti dal P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B) dell'imputazione, è invece infondato nel resto. 1.1.11 primo motivo è fondato nella parte in cui lamenta che i giudici di merito abbiano affermato la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per sottrazione delle scritture contabili senza dare conto dell'elemento soggettivo richiesto da tale fattispecie ovvero del dolo specifico; laddove nel caso di specie, secondo la difesa, sarebbe, al più, ascrivibile all'imputato un comportamento colposo, di trascuratezza. Ebbene, pur non potendosi condividere l'assunto che lamenta la pretermissione della circostanza che l'imputato non avrebbe avuto conoscenza del fallimento, trattandosi di prospettazione generica che non esclude peraltro che la sentenza di fallimento, poi emessa all'esito della procedura, sia stata regolarmente notificata all'imputato (né si contesta la regolarità delle citazioni in giudizio nel presente procedimento in cui comunque - come opportunamente segnalato dai giudici di merito - non sono state indicate le sorti delle scritture contabili, che sia pure tardivamente avrebbero potuto anche essere prodotte in giudizio), rimane evidente l'errore in cui è incorsa la corte di appello nel motivare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo essa fatto riferimento a quello del dolo generico in relazione alla impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, laddove la condotta oggettiva contestata e ravvisata in sentenza è quella della mancata consegna, rectius della sottrazione delle scritture contabili che per espressa previsione normativa richiede il dolo specifico. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte "in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi" (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01, confermata da Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572 - 01). Nel caso di specie la corte territoriale ha parlato di parziale e lacunosa consegna della documentazione contabile della [OSCURATO:SOCIETA]., salvo tuttavia proseguire dicendo che "risulta pienamente provato che l'imputato abbia del tutto omesso di depositare qualsivoglia scrittura contabile obbligatoria" (pag. 5) - affermazione che peraltro si rinviene spesso nel corpo della motivazione - e concludere che dalle modalità della condotta si desume la sussistenza del dolo generico. Orbene, se la condotta materiale dell'imputato è consistita nella sottrazione della documentazione contabile della società - e non nella sola tenuta irregolare dei libri obbligatori tale da non rendere possibile o da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e degli affari - sui giudice grava l'obbligo di accertare lo scopo della condotta e di motivare in ordine alla sussistenza del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto o di danneggiare i creditori, posto che diversamente si verterebbe nell'ipotesi di cui all'art. 217 L.F.(integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali" (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020) Rv. 279179 - 01). La sentenza va dunque annullata con rinvio sul punto. 1.2.11 secondo motivo è infondato. La distrazione del veicolo detenuto in virtù di contratto di leasing dalla società di cui il Solvi era socio accomandatario, e quindi a questi imputata in ragione della sua qualità, prescinde dall'autenticità o meno della firma apposta sul contratto di leasing (laddove peraltro la tesi tra le righe prospettata dalla difesa di una gestione di fatto riferibile ad altri è rimasta del tutto genericamente asserita e priva di addentellati nelle risultanze processuali e non è certamente supportabile mediante la eventuale dimostrazione della autenticità o meno della firma sul contratto di leasing). Sicché correttamente la corte territoriale ha ritenuto non necessaria ai fini del decidere la rinnovazione istruttoria mediante perizia grafica su detta firma trattandosi appunto di aspetto non idoneo a inficiare la ricostruzione della condotta distrattiva ascritta all'imputato. In altri termini, la censura, meramente reiterativa delle doglianze sollevate in appello, non inficia il ragionamento giudiziale che, con congrue argomentazioni, ha evidenziato l'irrilevanza della richiesta perizia grafica alla luce del fatto che è stato accertato - senza che la difesa abbia sconfessato il dato - che il bene in leasing fosse entrato a far parte del patrimonio societario dopo l'assunzione della qualità di socio accomandatario da parte dell'imputato, risultando anzi lo stesso oggetto di formale consegna proprio all'imputato, ricadendo pertanto la conservazione dello stesso sotto la responsabilità di quest'ultimo. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo B) dell'imputazione, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano; che il ricorso deve essere invece rigettato nel resto. Ai sensi dell'art. 624 cod. pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie: accertamento della responsabilità dell'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezio