CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12245/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste sull'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 1 marzo 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 900 di ammenda per il reato ex art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 2000 F.11i lo 3acono s.a.s., effettuava attività di trasporto rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (codice CER 170504) e di rifiuti misti da demolizione e costruzione (codice CER 170904) con l'automezzo targato E3464LF non autorizzato da parte della ditta suddetta e non iscritto all'Albo, così da violare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione n. PA009226. Accertato in Ciminna il 22 settembre 2015, il 30 settembre e il 1 ottobre 2015. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., si deduce il vizio di violazione di legge, in relazione agli art. 192, 195, 530 e 546 cod. proc. pen., all'art. 256, comma 4, d. Igs. 152/2006 e all'art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale avrebbe ritenuto l'imputato responsabile senza considerare che l'azienda dell'imputato sarebbe stata costretta da un guasto di uno dei propri veicoli a fruire, per un lasso di tempo limitato, per il trasporto dei propri rifiuti inerti non pericolosi, di un automezzo non inserito nel provvedimento di iscrizione all'Albo ad essa relativo ma comunque autorizzato per l'utilizzo da parte di un'altra ditta, D.M. Costruzioni di D'[OSCURATO:PERSONA], regolarmente iscritta per la stessa categoria 2-bis. Tale condotta non sarebbe punibile in quanto non vi sarebbe stata alcuna concreta lesione dell'interesse ambientale tutelato dalla norma incriminatrice ed era stata conseguente a necessità e comunque proporzionata al pericolo che l'azione avrebbe potuto determinare; la sanzione sarebbe ricompresa nel margine di operatività dell'art. 131-bis cod. pen. datai la particolare esiguità del pericolo, l'assenza del danno concreto e la non abitualità della condotta. Nel caso di impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato in sede di iscrizione o di variazione ma comunque iscritto, sia pure per un'altra azienda, e comunque abilitato per la medesima categoria di rifiuti il responsabile non starebbe effettuando un'attività di gestione di rifiuti in «carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni» ma sarebbe configurabile unicamente l'illecito amministrativo previsto all'art. 46 legge n. 298 del 1974. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e all'art. 157 cod. pen.Il Tribunale, nonostante la richiesta del Pubblico ministero, non avrebbe dichiarato il decorso termine di prescrizione previsto ex art. 157 cod. pen. relativamente ai reati contravvenzionali. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi, per come formulati, non sono inammissibili, contenendo l'indicazione dei capi e dei punti della sentenza impugnata, dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono; in particolare, non è stata data risposta alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. formulata in sede di conclusioni. Deve prendersi atto del decorso del termine massimo di 5 anni di prescrizione, trattandosi di contravvenzione, al 11 aprile 2021, successivamente alla sentenza di primo grado, considerati anche i periodi di sospensione della prescrizione dal 21 ottobre 2019 ed il 16 marzo 2020 e da tale data al 11 maggio 2020. 2. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. Non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 16/02/2022. [OSCURATO:PERSONA]