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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 06159/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza dei 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-IIONE; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 04/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 16/06/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo che non era stata acquisita la prova decisiva per l'accertamento di responsabilità ( scontrino di acquisto di un conoscente) e che non era stata accuratamente valutata la tesi alternativa proposta dalla difesa.

Si contestava inoltre la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen.

Il primo motivo è inammissibile in quanto ripropone al dogiianza avanzata con la prima impugnazione senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che aveva confermato la responsabilità valorizzando la testimonianza del dell'addetto al supermercato che aveva assistito all'impossessamento ed aveva visto il ricorrente passare fraudolentemente le barriere accodandosi ad altro cliente; scoperto, lo Ionica aveva aggredito l'addetto.

La motivazione accurata e persuasiva non si presta ad alcuna censura in questa sede.

Anche la doglianza relativa alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. è manifestante infondata.

In materia il collegio ribadisce che Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è infatti sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato ai giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - dep. 20/05/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006 - dep. 19/12/2006, Massimi e altro, Rv. 235386).

Nel caso in esame l'attenuante non veniva riconosciuta poiché veniva ritenuto ostativa la violenza agita non solo nei confronti dell'addetto alla sicurezza, ma anche delle forze dell'ordine. anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 07/12/2021 Il C riqigliere Estensore D R A fACC,9011,,E DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza dei 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-IIONE; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 04/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 16/06/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo che non era stata acquisita la prova decisiva per l'accertamento di responsabilità ( scontrino di acquisto di un conoscente) e che non era stata accuratamente valutata la tesi alternativa proposta dalla difesa. Si contestava inoltre la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. Il primo motivo è inammissibile in quanto ripropone al dogiianza avanzata con la prima impugnazione senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che aveva confermato la responsabilità valorizzando la testimonianza del dell'addetto al supermercato che aveva assistito all'impossessamento ed aveva visto il ricorrente passare fraudolentemente le barriere accodandosi ad altro cliente; scoperto, lo Ionica aveva aggredito l'addetto. La motivazione accurata e persuasiva non si presta ad alcuna censura in questa sede. Anche la doglianza relativa alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. è manifestante infondata. In materia il collegio ribadisce che Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è infatti sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato ai giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - dep. 20/05/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006 - dep. 19/12/2006, Massimi e altro, Rv. 235386). Nel caso in esame l'attenuante non veniva riconosciuta poiché veniva ritenuto ostativa la violenza agita non solo nei confronti dell'addetto alla sicurezza, ma anche delle forze dell'ordine. anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il C riqigliere Estensore D R A fACC,9011,,E DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA]
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