CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 11033/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Napoli) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto si rivela manifestamente infondato, con riferimento all'asseritamente ingiustificato aumento della pena per continuazione (artt. 81 cpv., 337 cod. pen.), per contro correttamente applicato in ossequio a quanto stabilito da Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il con t sore [OSCURATO:PERSONA] ente Angelo/ anzo • DEP