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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06463/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZlA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi del ricorso con cui la difesa censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessivo trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso, in assenza di elementi positivi ed al cospetto di valutata non positiva personalità del ricorrente resosi responsabile di reato specifico, le attenuanti generiche, tenuto conto della pedissequa confutazione della rilevanza degli elementi asseritamente positivi addotti dal ricorrente in quanto non idonei a spiegare la spinta criminogena (pagg. 6 e 7 sentenza); osservato che risulta adeguatamente motivata la parte della decisione che, nel confutare le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio dei reati posti in conl:inuazione, ha condiviso le conclusioni del Tribunale alla luce degli apprezzati criteri ex art. 133 cod. pen. (pagg. 7 e 8 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZlA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi del ricorso con cui la difesa censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessivo trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso, in assenza di elementi positivi ed al cospetto di valutata non positiva personalità del ricorrente resosi responsabile di reato specifico, le attenuanti generiche, tenuto conto della pedissequa confutazione della rilevanza degli elementi asseritamente positivi addotti dal ricorrente in quanto non idonei a spiegare la spinta criminogena (pagg. 6 e 7 sentenza); osservato che risulta adeguatamente motivata la parte della decisione che, nel confutare le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio dei reati posti in conl:inuazione, ha condiviso le conclusioni del Tribunale alla luce degli apprezzati criteri ex art. 133 cod. pen. (pagg. 7 e 8 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 06463/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris