CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza del 10/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’annullamento della sentenza limitatamente al diniego della penasostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 5 dicembre 2025,confermando la decisione del Tribunale di Milano, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] del reato di lesioni aggravate (art. 582, 585 cod. pen.) commesso indanno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di un anno e dieci giorni di reclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazionearticolando quattro motivi di censura.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge per erronea applicazionedella causa di giustificazione di cui all’art. 52 cod. pen. La Corte territoriale avrebbeerroneamente escluso la configurabilità della legittima difesa unicamente inragione del fattore temporale, per essere stata l’azione violenta posta in esseredall’imputato nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] era già fuori dal locale.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge per erronea applicazionedella causa di giustificazione di cui all’art. 52 cod. pen., in relazione alla ritenutainsussistenza del requisito della proporzione tra difesa e offesa. La Corte avrebbeomesso di considerare che l’utilizzo del posacenere da parte del ricorrente noncostituiva una scelta ponderata, ma l’unica possibilità per difendersi in unmomento di confusione. La proporzione della reazione, in sostanza, non potevabasarsi su un criterio meramente quantitativo, ma doveva tener presente lasituazione concreta.2.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazionedel trattamento sanzionatorio, della applicazione della recidiva e del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancataapplicazione della pena sostitutiva. La Corte territoriale avrebbe motivato il diniegounicamente in ragione delle plurime condanne riportate dall’imputato nonché perla genericità dell’istanza formulata.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della penasostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.2. Il primo motivo, con cui si contesta la valutazione di insussistenza dellascriminante della legittima difesa, è infondato.2.1. Nella sua forma tradizionale, la legittima difesa prevista dall’art. 52,comma 1, cod. pen., rimasta immutata anche a seguito delle modifiche legislativeche si sono succedute, richiede ai fini della sua integrazione tre presupposti: ilpericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui; la necessità direagire a scopo difensivo; la proporzione tra la difesa e l'offesa (Sez. 1, n. 23977del 12/04/2022, Diana, Rv. 283185 - 01; Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018,Perrone e altro, Rv. 273401; Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv.267473).Questa Corte di legittimità ha precisato che, ai fini del riconoscimento dellacausa di giustificazione in parola:- il pericolo deve essere incombente ovvero in atto; deve derivare daun'aggressione umana qualificabile in termini di ingiustizia e la reazione difensivadeve comunque mantenersi entro il limite generale della necessità, intesa comenon sostituibilità della condotta difensiva con condotte lecite o meno lesiveegualmente idonee ad assicurare la difesa del bene in pericolo (Sez. 5, n. 34342del 05/07/2024, Matin, Rv. 286931 – 02; Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, cit.,in motivazione);- il requisito della necessità della difesa, anche a seguito delle modificheapportate all'art. 52 cod. pen. dalla legge n. 59 del 2006, va inteso nel senso chela reazione deve essere l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosaegualmente idonea alla tutela del diritto (Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008, Diop,Rv. 240447 – 01), sicché non ricorre allorché vi sia un’alternativa lecita ocomunque meno dannosa, ugualmente idonea alla tutela del diritto (Sez. 4, n.32282 del 04/07/2006, De, Rv. 235181 – 01);- non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, daparte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbiatal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopodifensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861 – 01);- l’accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa, reale oputativa, e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante,calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano lafattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e nonassoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cuispetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato,anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione, che possano aver avutoconcreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difenderesé o altri da un'ingiusta aggressione» (Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, Matin,cit.; Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401 - 01; Sez. 4, n. 33591del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473 - 01; Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, R.,Rv. 255268 - 01).2.2. Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla ricostruzione delladinamica degli accadimenti, accertata nel corso dell’istruttoria dibattimentale echiaramente illustrata dalla sentenza impugnata, è indubbio che l’imputato, ilquale si trovava all’esterno del bar gestito dalle persone offese, si è armato delposacenere e ha ripetutamente colpito la persona offesa alla testa quando ormail’amico, [OSCURATO:PERSONA], era già uscito dal locale e non era più trattenuto daigestori, né costoro impedivano ai due uomini di allontanarsi. Tale reazione nonpuò senz’altro qualificarsi come una condotta meramente difensiva, né tanto menocome “necessaria” in quanto non sostituibile da altra meno dannosa, ovvero comel’unica possibile al fine di tutelare la propria incolumità.Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata ha escluso chericorressero i presupposti della necessità del soccorso e dell’attualità del pericolo,dal momento che l’imputato non si trovava nella stretta alternativa tra subire ereagire, ma poteva tranquillamente allontanarsi a piedi o in macchina.3. Analogamente infondato è il secondo motivo.Come già in precedenza evidenziato, ai fini della configurabilità dell'esimentedella legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve esserevalutato con giudizio ex ante, ponendo a confronto i mezzi usati e quelli adisposizione dell'aggredito, nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali inconflitto, con la conseguenza che tale proporzione viene comunque meno nel casodi beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell'interesse leso, quale lavita e l'incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano dellagerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell'interessepatrimoniale difeso (Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279777 – 01;Sez. 1, n. 45407 del 10/11/2004, Rv. 230392 - 01).Conformandosi a tali principi, la sentenza impugnata ha correttamenteritenuto insussistente una proporzione della condotta asseritamente difensivatenuta dall’imputato, il quale ha inferto quattro violenti colpi alla testa della vittimacon un grosso posacenere, rispetto all’offesa, consistita nel prendere Salkanovicper il collo e le braccia per farlo uscire dal bar e nello sferrare un pugno a maninude e nel vuoto.4. Il terzo motivo è infondato.La sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio didiritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione dellarecidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecitosia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suoautore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, allaconsecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametrosignificativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del meroe indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.La Corte territoriale, con motivazione corretta e adeguata, ha valutato iplurimi precedenti gravanti sull’imputato come indicativi di una perduranteinclinazione al delitto e sintomatici della accentuata capacità a delinquere inragione della indifferenza manifestata rispetto all’efficacia special-preventiva eriabilitativa della condanna penale.Anche la valutazione a fondamento del diniego delle attenuanti generiche sisottrae alle censure del ricorrente. Invero, al riguardo, il giudice del merito esprimeun giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchésia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quellipur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dellaconcessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, non essendo comunque il giudice tenuto a valutare ogni singoladeduzione difensiva. Egli, inoltre, può limitarsi a prendere in esame, tra glielementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto adeterminare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elementoesecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).Nella specie, la Corte territoriale ha individuato quali elementi ostativi alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i plurimi precedenti penalida cui l’imputato è gravato, nonché la mancanza di elementi di segno positivo,ritenendo di non poter valutare come tale l’essersi l’imputato sottoposto ad esamenel corso del dibattimento, non solo perché tale scelta rientra tra i diritti delladifesa, ma anche perché in tale sede il ricorrente non ha formulato le proprie scusené dato segno di aver preso coscienza della gravità della condotta, ma anzi ne harivendicato la legittimità, nonostante le risultanze istruttorie.5. Il quarto motivo, con cui si contesta la mancata applicazione della penasostitutiva, è fondato.La Corte di appello ha ritenuto che non ricorrano nella specie i presuppostiper l’applicazione di pene sostitutive, in quanto i plurimi precedenti da cui risultagravato l’imputato dimostrerebbero l’esistenza di un elevato pericolo direiterazione di condotte criminose non fronteggiabile con misure sostitutive.5.1. Questa Corte di legittimità ha affermato che in tema di applicazione dellepene sostitutive di pene detentive brevi, al giudice della cognizione spetta unavalutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativacostituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità direinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idoneaall'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia lasalvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705 - 01).Nel formulare la prognosi di efficacia – o meno – della pena sostitutiva e delleprescrizioni correlate in funzione special-preventiva il giudice deve valutare,evidentemente, anche i precedenti penali da cui è gravato l’imputato. Ancheladdove si ritenga che tali precedenti possano fondare da soli il rigetto dellarichiesta di pena sostitutiva (in senso contrario, tuttavia, Sez. 2, n. 8794 del14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 – 02), si è precisato che è necessario che dallaloro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concretamotivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosidella finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio direcidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 – 01).5.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha omesso tale valutazione; essaha fatto riferimento alle plurime condanne che l’imputato ha riportato, ritenendoledimostrative dell’esistenza di un elevato pericolo di reiterazione di condottecriminose, senza però effettuare né una valutazione completa alla luce dei criteridi cui all'art. 133 cod. pen., né una prognosi coerente con i principi enucleati dallagiurisprudenza di legittimità in ordine alla eventuale idoneità delle pene sostitutiveapplicabili a svolgere la funzione rieducativa e specialpreventiva.6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente allavalutazione circa l’applicabilità delle pene sostitutive, con rinvio alla Corted’appello di Milano. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva con rinvioper nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nelresto il ricorso.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]