Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2013
ECLI:EU:C:2013:156
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62012CO0433_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa C‑433/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 settembre 2012,
[OSCURATO:PERSONA], residente in Tricase (Italia), ex funzionario della Commissione europea, rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Corte di giustizia dell’Unione europea,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. D. Šváby e C. Vajda (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1. Con la sua impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 3 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia (T‑27/12; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), recante rigetto del suo ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che egli ritiene di aver subito a causa del rifiuto della cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione europea di accettare taluni documenti da lui depositati.
Contesto normativo
2. L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, nella sua versione applicabile alla data del rifiuto di accettazione di detti documenti, disposizione ripresa all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nella sua versione applicabile alla data della presente ordinanza, dispone quanto segue:
«Sotto l’autorità del presidente della Corte, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti i documenti e provvede alle notifiche previste dal presente regolamento».
3. L’articolo 4, paragrafo 2, delle istruzioni al cancelliere della Corte è formulato come segue:
«Salvo espressa autorizzazione del presidente o della Corte, il cancelliere rifiuta di accettare o, se del caso, restituisce senza indugio, mediante plico raccomandato, qualsiasi atto o documento non previsto dal regolamento o non redatto nella lingua processuale».
Fatti
4. I fatti della controversia sono stati esposti ai punti 1‑3 dell’ordinanza impugnata nei seguenti termini:
«1 Il ricorrente ha inviato quattro lettere datate, rispettivamente, 11 novembre 2008, 15 e 27 luglio 2009 e 1° agosto 2010 al primo avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, affinché quest’ultimo proponesse alla Corte di riesaminare le decisioni definitive adottate dal Tribunale nelle cause T‑278/07 P ([OSCURATO:PERSONA]/Commissione), T‑114/08 P ([OSCURATO:PERSONA]/Commissione), T‑32/09 P ([OSCURATO:PERSONA]/Commissione) e T‑166/09 P ([OSCURATO:PERSONA]/Commissione), rispettivamente.
2 In risposta a ciascuna di tali domande, la cancelleria della Corte di giustizia, con lettere del 13 novembre 2008, del 23 luglio 2009, del 4 agosto 2009 e del 23 agosto 2010, ha informato il ricorrente che il regolamento di procedura della Corte di giustizia non prevede la possibilità per le parti di chiedere il riesame previsto all’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia.
3 Il ricorrente afferma di avere successivamente inviato alla convenuta una lettera, datata 24 agosto 2011, nella quale egli denunciava gli atti della cancelleria della Corte e chiedeva alla convenuta di versargli EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno».
Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
5. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 20 gennaio 2012 il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione recante rigetto della sua domanda del 24 agosto 2011, nonché, dall’altra, la condanna della Corte a versargli l’importo di EUR 10 000, ovvero qualsiasi altra somma superiore o inferiore che il Tribunale avrebbe ritenuto giusta ed equa, a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti a causa degli atti, dei fatti e dei comportamenti ad essa imputabili.
6. A sostegno del suo ricorso il ricorrente ha rilevato che la cancelleria della Corte avrebbe abusivamente intercettato alcune lettere che egli aveva inviato al primo avvocato generale, circostanza che, da un lato, avrebbe comportato il venir meno della possibilità che quest’ultimo, a seguito dell’esame di tali lettere, proponesse alla Corte di riesaminare le decisioni del Tribunale da lui contestate e, dall’altro, gli avrebbe causato patema d’animo, sconcerto e disappunto, che avrebbero sconvolto la sua vita quotidiana e avrebbero costituito un ostacolo alla «realizzazione della personalità del medesimo».
7. I punti 12‑17 dell’ordinanza impugnata sono del seguente tenore:
«12 In primo luogo, si deve rilevare che, come indicato dalla cancelleria della Corte al ricorrente con le lettere menzionate al punto 2 supra, il regolamento di procedura della Corte non prevede la possibilità per una parte di chiedere il riesame previsto dall’articolo 256, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia.
13 In secondo luogo, dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte e dall’articolo 4, paragrafo 2, delle istruzioni al cancelliere della Corte emerge che quest’ultimo è incaricato della ricezione di ogni documento e che egli rifiuta di accettare qualsiasi atto o documento non previsto dal regolamento di procedura della Corte.
14 Le lettere menzionate al punto 1 supra costituiscono, con ogni evidenza, atti o documenti siffatti.
15 È dunque in conformità con l’articolo 4, paragrafo 2, delle istruzioni al cancelliere della Corte che quest’ultimo, con le lettere menzionate al punto 2 supra, ha rifiutato di accettare tali atti o documenti.
16 Poiché quindi tali rifiuti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono affatto illegittimi e non costituiscono, peraltro, in alcun modo una violazione del principio di buona amministrazione, la prima condizione per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, consistente nell’illegittimità del comportamento addebitato all’istituzione, non è soddisfatta.
17 Ne consegue che il presente ricorso dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto».
Conclusioni dell’impugnazione
8. Con la sua impugnazione il ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare «in toto e senza eccezione alcuna» l’ordinanza impugnata, e
– in via principale, da un lato, condannare la Corte alla rifusione delle spese di procedura da lui sostenute in primo grado e nell’ambito della presente impugnazione e, dall’altro, accogliere «in toto e senza eccezione alcuna (...) quanto [da lui] piatito» nell’atto introduttivo di primo grado, ovvero,
– in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente nel merito.
Sull’impugnazione
9. Con il suo motivo unico, il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata è «palesemente illecita, illegale, ingiusta ed illegittima», deducendo, in successione, un «difetto assoluto di motivazione», un travisamento dei fatti nonché un errore di diritto commesso dal Tribunale nella qualificazione delle lettere da lui inviate al primo avvocato generale come domande di riesame ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, TFUE.
10. Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
11. Nel caso di specie la Corte si ritiene sufficientemente edotta dai documenti agli atti al punto da non considerare necessario notificare la presente impugnazione alla Commissione e decide, ai sensi di detto articolo 181, di statuire con ordinanza motivata.
12. Il motivo unico del ricorrente è composto di due parti.
13. [OSCURATO:PERSONA] prima parte, il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato le lettere da lui inviate al primo avvocato generale come domande di riesame ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, TFUE. In realtà, secondo il ricorrente, tali lettere costituivano semplici «segnalazioni» con le quali egli chiedeva al primo avvocato generale di voler «considerare la possibilità di avvalersi delle sue facoltà di cui all’articolo 256, paragrafo 2, TFUE».
14. Al riguardo è sufficiente constatare che il ricorrente invita la Corte a riesaminare il contenuto di lettere che egli ha inviato al primo avvocato generale, il che equivarrebbe a procedere ad una nuova valutazione dei fatti, valutazione che rientra nella competenza esclusiva del Tribunale (v. sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, Racc. pag. I‑2359, punti 179 e 180, e la giurisprudenza ivi citata).
15. Di conseguenza, la prima parte del motivo unico sollevato dal ricorrente deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
16. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte del suo motivo unico il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore nel considerare che il cancelliere della Corte sia incaricato della ricezione di qualsivoglia documento e che egli debba rifiutare di accettare qualsivoglia documento non previsto dal regolamento di procedura. Secondo il ricorrente, le disposizioni citate al riguardo dal Tribunale, ossia l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nella sua versione applicabile alla data delle lettere menzionate al punto 2 dell’ordinanza impugnata, e l’articolo 4, paragrafo 2, delle istruzioni al cancelliere della Corte, si applicano solo agli atti aventi oggettivamente natura di atti di procedura e non alle lettere ordinarie indirizzate alle persone facenti parte della Corte.
17. Al riguardo, si deve constatare che, senza che sia necessario interrogarsi sul fondamento di un siffatto argomento, detta parte del motivo è inoperante, dal momento che il Tribunale, nell’esercizio della sua valutazione insindacabile dei fatti, ha constatato, al punto 12 dell’ordinanza impugnata, che le lettere inviate dal ricorrente al primo avvocato generale non erano lettere ordinarie, bensì domande di riesame ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, TFUE.
18. Di conseguenza, la seconda parte del motivo unico sollevato dal ricorrente non può comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
19. Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, il motivo unico dedotto dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione va respinto, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte inoperante e, pertanto, l’impugnazione dev’essere respinta.
Sulle spese
20. Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa.
21. Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla convenuta e, quindi, prima che questa abbia sostenuto spese, si deve dichiarare che il ricorrente sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.