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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 26917/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 luglio 2023 la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Udine del 28 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicando in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore articolando una serie di motivi.

3. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all'art.610 comma 5bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché intempestivo: - la sentenza è stata pronunciata in data 12 luglio 2023 con termini di gg. 90 per il deposito; - i termini per il deposito scadevano in data martedì 10 ottobre 2023 e il deposito della sentenza intervenuto in data 6 ottobre 2023 è stato tempestivo; -il termine per l'impugnazione decorreva dunque dalla data del 10 ottobre cb2 2023 ed era pari a gg. 45 ai sensi dell'art. 585 comma primo lett. c) cod. proc. pen., cui sono stati aggiunti i gg. 15 per l'imputato giudicato in assenza ai sensi dell'art. 581 comma 1 bis cod. proc. pen. trattandosi di sentenza pronunziata dopo il 30 dicembre 2022; - il termine per la impugnazione scadeva dunque in data 5 dicembre 2023; - il ricorso è stato presentato in data 22 dicembre 2023 e dunque diciassette giorni dopo la scadenza del termine ultimo. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 luglio 2023 la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Udine del 28 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicando in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore articolando una serie di motivi. 3. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all'art.610 comma 5bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché intempestivo: - la sentenza è stata pronunciata in data 12 luglio 2023 con termini di gg. 90 per il deposito; - i termini per il deposito scadevano in data martedì 10 ottobre 2023 e il deposito della sentenza intervenuto in data 6 ottobre 2023 è stato tempestivo; -il termine per l'impugnazione decorreva dunque dalla data del 10 ottobre cb2 2023 ed era pari a gg. 45 ai sensi dell'art. 585 comma primo lett. c) cod. proc. pen., cui sono stati aggiunti i gg. 15 per l'imputato giudicato in assenza ai sensi dell'art. 581 comma 1 bis cod. proc. pen. trattandosi di sentenza pronunziata dopo il 30 dicembre 2022; - il termine per la impugnazione scadeva dunque in data 5 dicembre 2023; - il ricorso è stato presentato in data 22 dicembre 2023 e dunque diciassette giorni dopo la scadenza del termine ultimo. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 26917/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris