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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41105/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati, ha depositato nota scritta, con la quale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata; - che l'unico motivo di entrambi i ricorsi è privo di specificità estrinseca, non essendosi i ricorrenti effettivamente confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale si dà atto che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, in ragione dell'opinabilità dell'intera vicenda oggetto di processo; che la nota depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati, ha depositato nota scritta, con la quale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata; - che l'unico motivo di entrambi i ricorsi è privo di specificità estrinseca, non essendosi i ricorrenti effettivamente confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale si dà atto che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, in ragione dell'opinabilità dell'intera vicenda oggetto di processo; che la nota depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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