CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 luglio 1976
Cassazione n. 00089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa il 26/05/2020, a seguito di rito abbreviato, dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo eroina (gr.15,6) commesso il Napoli il 25 maggio 2020 con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen., nonché per vizio di motivazione sul punto. La difesa deduce che la corte territoriale non ha operato un concreto accertamento sul fatto costituente oggetto del procedimento nè una verifica in merito a elementi in fatto e in diritto che denotassero la maggiore pericolosità sociale, tale da giustificare l'aumento di pena per l'effetto della recidiva. Tra gli elementi da tenere in considerazione vi era anche l'eventuale lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie e quella giudicata, ma nella sentenza è stata fornita una generica indicazione dei precedenti penali. Tale indicazione non sembra, alla difesa, sufficiente a motivare un aumento a carico dell'imputato. 2.1. Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Secondo la difesa la motivazione non è intelligibile, è lacunosa e contraddittoria, tanto da rivelarsi meramente apparente e priva di riferimento alla piena confessione dei fatti ascritti all'imputato. Incongruo e manifestamente illogico è il passo motivazionale sul punto rispetto all'indicazione di tutte quelle circostanze che per la stessa Corte sono segno di resipiscenza dell'imputato. 2.2. Con un terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. La difesa ritiene che la Corte abbia fornito motivazione apparente, considerato che la condotta contestata non ha prodotto alcun tipo di guadagno in considerazione del quantitativo di droga trovato in possesso dell'imputato. 2.3. Con un quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto. Nei casi nei quali il giudice ritenga di distaccarsi sensibilmente dal minimo edittale, è tenuto a motivare esplicitamente le ragioni che lo hanno determinato a tale conclusione. Nel caso in esame la Corte di appello è venuta meno a tale dovere.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. 4. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha espressamente menzionato, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, le ragioni per le quali la commissione del reato in esame, dopo condanne per due furti, una truffa tentata, una ricettazione e una falsità materiale, sia indicativa di maggiore pericolosità sociale; in particolare, i giudici di appello hanno desunto tale giudizio dal fatto che si tratti di reati della medesima specie e tale ulteriore condotta delittuosa sia indicativa di mancata emenda. Si tratta di motivazione pienamente rispettosa del principio espresso dalla Corte di legittimità, secondo il quale l'obbligo di motivazione in tema di recidiva risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez.6, n.56972 del 20/06/2018, Franco, Rv.274782). 5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il motivo del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. In altre parole, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 27721801), o contiene censure non attinenti al contenuto del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). Va, in proposito, rimarcato che il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato sia con riferimento all'assenza di elementi positivi di valutazione sia, soprattutto, in ragione del divieto legale previsto dall'art.69, comma 4, cod. pen. in presenza di recidiva ai sensi dell'art.99, comma 4, cod. pen.6. Il terzo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile in quanto aspecifico. Ivi si fa riferimento all'indicazione di circostanze «che per la stessa Corte sono segno di resipiscenza dell'imputato», laddove nella sentenza non si rinviene alcuna affermazione in tal senso. La determinazione di escludere la circostanza attenuante disciplinata dall'art.62 n.4 cod. pen. è stata motivata facendo riferimento al valore non irrisorio della sostanza stupefacente detenuta a fini di spaccio, desunto da qualità e quantità della droga (gr.15,6 lordi di eroina), in piena coerenza con quanto indicato nella motivazione della pronuncia Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 27949901, in cui si legge che «la relativa verifica dovrà avere ad oggetto..., non già l'astratta considerazione della natura giuridica del bene protetto, bensì il grado di effettiva offensività del fatto nel caso concreto» e «purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso». 7. Il quarto motivo di ricorso è infondato. I giudici di merito hanno irrogato la pena di un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, previo giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva nonché applicazione della riduzione di un terzo per il rito abbreviato. Considerato che la norma violata prevede le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329, si tratta, quanto alla pena base, di misura inferiore alla media edittale. Ne consegue la pertinenza del principio per il quale ricorre un onere attenuato di motivazione, che può essere soddisfatto anche solo attraverso il richiamo al canone dell'adeguatezza della pena inflitta, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Nel caso in esame, peraltro, la Corte di appello è andata oltre la mera evocazione del criterio dell'adeguatezza della pena, esplicitando la ragione, concretata dall'intensa capacità a delinquere, per la quale ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio irrogato dal tribunale. Con il che il collegio territoriale ha dato prova di aver valutato il tema del trattamento sanzionatorio, dando conto delle ragioni poste a base della commisurazione della pena. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes