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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18561/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 124) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Quanto al primo motivo, è appena il caso di rilevare che la contravvenzione in contestazione (art. 186 cod. strada), commessa in data 10.7.2018, non si era ancora prescritta alla data di emissione della sentenza di appello (26.1.2023), stante il termine massimo di cinque anni previsto dalla legge.

Quanto al secondo motivo, in ordine alla non corretta funzionalità dell'etilometro, esso sviluppa non consentite censure di merito, a fronte di una sentenza che ha insindacabilmente e motivatamente accertato che l'apparecchio etilometrico utilizzato era regolarmente omologato e funzionante.

La riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 124) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Quanto al primo motivo, è appena il caso di rilevare che la contravvenzione in contestazione (art. 186 cod. strada), commessa in data 10.7.2018, non si era ancora prescritta alla data di emissione della sentenza di appello (26.1.2023), stante il termine massimo di cinque anni previsto dalla legge. Quanto al secondo motivo, in ordine alla non corretta funzionalità dell'etilometro, esso sviluppa non consentite censure di merito, a fronte di una sentenza che ha insindacabilmente e motivatamente accertato che l'apparecchio etilometrico utilizzato era regolarmente omologato e funzionante. La riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 18561/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris