CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 02907/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 23/3/2022 la Corte di appello di Brescia riformava in punto di pena la pronuncia emessa il 17/2/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai sensi del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. I Giudici di merito avrebbero riconosciuto alla "L.M.C. METALLI E COSTRUZIONI" la natura di mera "cartiera", ma questa affermazione non sarebbe sostenuta da alcun affidabile riscontro, se non alcuni sopralluoghi eseguiti, però, in un lasso di tempo eccessivamente circoscritto. Emergerebbe, dunque, un palese travisamento della prova. 3. Rilevato che i ricorsi risultano del tutto infondati; la Corte di appello, infatti, ha reso sul punto una motivazione pienamente congrua e logica, con la quale - anche richiamando la sentenza del Tribunale - ha confermato che la "L.M.C." era, di fatto, una cartiera. 3.1. Al riguardo, e rispondendo all'unico argomento (poi) oggetto dei ricorsi, il Giudice del gravame ha sottolineato che i quattro sopralluoghi della Guardia di Finanza non erano avvenuti nell'arco di 6 giorni, come denunciato, ma di 3 settimane (16 febbraio; 3, 7 e 8 marzo 2017); che in tutte le occasioni non era stata riscontrata alcuna attività lavorativa; che il periodo in esame doveva ritenersi pienamente "operativo", non feriale; che tutto ciò risultava incompatibile, in particolare, con la fattura emessa il 2/2/2017, con oggetto la vendita di ferro per un imponibile superiore a 20 mila euro. 3.2. A queste considerazioni, già decisive, la Corte di appello ne ha poi aggiunte altre, del tutto trascurate nel gravame, come l'assenza di documentazione comprovante gli acquisti di materiale (apparentemente fornito dalla società dei ricorrenti), la mancanza speculare di ogni traccia dei pagamenti ed il mancato versamento dell'IVA esposta nelle fatture. 3.3. Ad ulteriore ed incensurabile conferma, dunque, della natura meramente formale della società e, dunque, della responsabilità dei ricorrenti per il delitto di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, avendo indicato in dichiarazione IVA elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse proprio da "L.M.C.". 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co