CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 09344/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12376/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona della mandataria speciale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del consigliere delegato, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'appello di PALERMO n. 1604/2020, depositata il 30/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., assumendosi creditrice della somma di euro 2.439.439,00 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., agiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Salvatore, Pietro, Carmela e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori della società debitrice principale, nonché nei confronti [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], perché, in via principale, fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ex art. 2901 cod.civ., gli atti con cui i convenuti avevano alienato in un breve lasso di tempo numerosi immobili di loro proprietà e, in subordine, perché fosse dichiarata la simulazione assoluta degli stessi atti dispositivi. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1561/2014, rigettava la domanda, ritenendo non provate l’effettività del danno e la consapevolezza da parte dei disponente di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza n. 1604/2020 depositata il 30/10/2020, all’esito del giudizio promosso, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., e, in va incidentale, da Salvatore, Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel quale si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria e avente causa dell’appellante principale, facendone proprie le domande e le conclusioni, ha rigettato entrambi gli atti di impugnazione e, per l’effetto, ha confermato la decisione del tribunale. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. e 111 Cost., in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2901 cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. Attinta da censura è la statuizione con cui la corte d'appello ha rigettato il motivo con cui l’appellata si era doluta della decisione del tribunale che aveva ritenuto non dimostrato il pregiudizio delle ragioni creditorie, nonostante gli atti dispositivi per cui è causa fossero stati alienati a parenti e conoscenti in un breve lasso temporale, privando i fideiussori di tutto il loro patrimonio. La corte d’appello, limitandosi ad affermare che con ragionamento logico e scevro da censura, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata dal creditore l’effettività del danno , mancando agli atti la prova della lesione e cioè che l’atto dispositivo sia stato tale da alterare sensibilmente lo stato patrimoniale dei debitori, e quindi, che si sa verificata una lesione del diritto di credito , avrebbe reso una motivazione assertiva e apparente, perché non avrebbe analizzato il contenuto del motivo d’appello e avrebbe eluso l’obbligo motivazionale con un’asserzione – la mancanza agli atti della prova dell’eventus damni – reiterativa della sentenza impugnata che, a sua volta, dopo una lunga trattazione dei caratteri morfologici e funzionali dell’azione revocatoria avulsa da riferimenti al caso concreto, si era limitata a ritenere che prova alcuna è sembrata connotarsi in riguardo all’effettività del danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale del credito conseguente al compimento da parte dei suddetti convenuti degli atti traslativi in parola od altresì in riguardo all’altra condizione necessaria per l’esperimento dell’azione oggi intrapresa e cioè la consapevolezza degli stessi convenuti d’arrecare attraverso la stipula dei rogiti de quibus pregiudizio alle ragioni creditorie dell’attrice . 2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 cod.civ. in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La tesi sostenuta è che era stata data prova documentale della ricorrenza dell’eventus damni, dimostrando che tutti gli immobili dei convenuti erano stati alienati in un breve lasso di tempo a parenti e conoscenti e che i convenuti non avevano contestato né che con gli atti dispositivi avevano diminuito la consistenza del loro patrimonio né provato che il loro patrimonio residuo era sufficiente a far fronte alle ragioni creditorie. 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. e dell’art. 111, 6° comma, Cost., in combinato disposto con gli artt. 2901 e 2729 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. Anche quanto all’insussistenza della scientia damnie del consilium fraudis la corte d’appello avrebbe reso una motivazione solo apparente, essendosi limitata a rilevare Correttamente però il Giudice di prime cure ha escluso che sia stato in alcun modo provata la consapevolezza di arrecare, attraverso la stipula degli atti, pregiudizio alle ragioni creditorie dell’attrice , recependo la motivazione della sentenza del tribunale che a sua volta non aveva dato prova di avere preso in considerazione tutte le circostanze addotte a giustificazione della fondatezza dell’azione revocatoria: la notevole esposizione debitoria della società principale, di cui [OSCURATO:PERSONA], la moglie, [OSCURATO:PERSONA], e il figlio, [OSCURATO:PERSONA], erano (il primo) e/o erano stati (gli altri due) amministratori, mentre gli altri fideiussori erano figli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, presumibilmente a conoscenza della situazione finanziaria della società di famiglia; gli atti dispositivi, di cui era stata chiesta la declaratoria di inefficacia e/o la nullità per simulazione assoluta, erano quelli con cui [OSCURATO:PERSONA] e la moglie avevano venduto a [OSCURATO:PERSONA], loro parente, l’immobile di via Ibla in Ravanusa, presso il quale a distanza di cinque anni dalla vendita gli alienanti continuavano a risiedere, nonché un terreno in Campobello di Licata su cui insisteva una villa di dieci vani, quello con cui [OSCURATO:PERSONA] e il marito, [OSCURATO:PERSONA], avevano alienato a [OSCURATO:PERSONA], loro cognato, l’appartamento di Corso della Repubblica n. 127, continuando a risiedervi a distanza di cinque anni dalla vendita, quello con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA], commercialista della debitrice principale e partecipe di un tentativo di transazione con la banca creditrice in relazione al debito nell’interesse della società e dei suoi fideiussori, un terreno di 21 ettari in Ravanusa; gli immobili erano stati venduti ad un prezzo assai inferiore rispetto al valore di mercato. 3) Il primo ed il terzo motivo che possono essere fatti oggetto di una trattazione congiunta sono fondati. In primo luogo, si rileva che parte ricorrente ha assolto l’onere impostole dall’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ.: secondo Cass., Sez. Un., 20/03/2017n. 7074, infatti, In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata "per relationem" alla pronuncia di primo grado, al fine di ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (v. anche Cass. 03/11/2021, n. 31314). In aggiunta, deve ribadirsi che non è fatto divieto al giudice d’appello di motivare per relationem; occorre, però, che la motivazione resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., la sentenza che non compia alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, limitandosi, come nella specie, ad una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo che avrebbe invece richiesto almeno una risposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente (Cass. 25/10/2018, n. 27112; Cass. 23/08/2018, n. 21037; Cass.03/02/2021, n. 2397). L'iter logico seguito, fondato sull'assunto per cui quanto dedotto non fosse idoneo alla prova delle fattispecie invocate, non è affatto percepibile; non è questione di insufficienza nell'esplicitazione dei singoli passaggi di interconnessione tra la conclusione (inidoneità alla dimostrazione dei fatti idonei ad integrare la fattispecie) e il fondamento di essa (tenore concreto delle allegazioni svolte), ma di una motivazione relativamente sia all’assenza dell’eventus damni sia al difetto di priva dei requisiti soggettivi dell’actio pauliana che presenta i tratti paradigmatici della motivazione solo apparente, nel senso che gli enunciati motivazionali contenutivi non consentono di cogliere l’indicazione degli elementi da cui il giudice ha tratto il suo convincimento. Premesso che l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità e che le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti (così Cass.03/02/2017, n. 2876), nel novero dei vizi motivazionali rientra quello di motivazione meramente apparente, il quale ricorre, allorquando il giudice, violando l’obbligo impostogli dall’art. 111 Cost., comma 6, e dall'art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ. omette di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, di specificare o di illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, esternando le tappe del suo convincimento ed il loro collegamento con le prove su cui si è fondato, sì da permettere di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass., Sez. Un., 24/03/2017, n.7667; Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n.16599). Ne consegue che debbono considerarsi affette da nullità non solo quelle decisioni che difettino di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentino un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e che contengano una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 del 2014), ma anche quelle che offrano una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato , venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo , logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi , non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 03/11/2016, n.22232). 5) Alla fondatezza nei suindicati termini del primo e del terzo motivo di ricorso , assorbito il secondo motivo , consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione della impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia,anche per le s